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Recent posts

#71
LE VOSTRE DOMANDE / Diana 50 e 35 cosa sono
Last post by renomauser - Thursday - 28/March/2024 - 18:27
Ho due carabine ad aria compressa,  Diana, una 50 e una 35 di potenza superiore a 7,5 J. Con il vecchio catalogo erano, la prima comune (50) e la seconda sportiva (35). Oggi, con la nuova classificazione, come le devo considerare?
#72
LE VOSTRE DOMANDE / Polvere venctan
Last post by lemine - Wednesday - 27/March/2024 - 17:53
Salve, ho caricato delle munizioni 9x21, con 3,8 granì di polvere vectan 9 1/2 inserendo 3,8 granì (il range è tra 3,4 minimo e 4,3 max) e le ho usate su due pistole, una Beretta Apx ed una tanfoglio stock 3, con grande stupore, le armi non ciclavano, cosa che fanno tranquillamente con 3,8 granì fi frex verde, qualcuno che usa questo tipo di polvere, mi potrebbe dare qualche informazione?
Grazie
#73
LE VOSTRE DOMANDE / dies svasatore
Last post by salvatore - Sunday - 24/March/2024 - 19:47
buona sera,non riesco a capire cosa possa determinare l'effetto tappo del dies in questione,premetto che ricarico da un po' di anni e prima non mi capitava cosi spesso, ultimamente con molti bossoli mi succede spesso, pensavo che fossero solo alcuni marche di bossoli ma non e' cosi succede un po con tutti, ho controllato il dies pulito e ricontrollato molte volte ma non ne vengo a capo. Uso die della lee.
#74
LE VOSTRE DOMANDE / Anelli per ottica, acquisto - ...
Last post by bloke_61 - Friday - 22/March/2024 - 09:27
Buongiorno,

possiedo una CZ 457 LRP dotata di una slitta Picatinny 25 MOA che, da quello che capisco, è in alluminio. Nonostante la lega leggera, pensavo di tenerla perchè le sollecitazioni del calibro .22 LR sono ridotte. Di conseguenza, per evitare un diverso grado di espansione/contrazione di slitta-anelli dovuto a materiali diversi, pensavo di prendere degli anelli in alluminio di qualità.

E qui arriva il problema, perché non so che altezza scegliere.
Per esperienza fatta nei due anni precedenti (ma con un .308), con l'ottica troppo bassa ho sempre avuto problemi di accomodamento, soprattutto da prono, ma non sono riuscito a provare una carabina a noleggio con anelli medi o alti per confrontarli. Inoltre, al campo di tiro non mi permettevano di modificare il cheekpiece (o come diavolo si chiama in italiano).
Per come la 457 LRP è disegnata, potrebbero forse andar bene anelli bassi, ma non vorrei rischiare.

Volendo evitare di comprare gli anelli di un'altezza che si rivelerà, forse, sbagliata, come fare a sceglierli?

Grazie.
#75
NOVITA' LEGISLATIVE / Circolare dicembre 2023
Last post by Amministratore e fondatore - Tuesday - 12/March/2024 - 11:01
Circolare 557/PAS/U/014502/XV.A.MASS(5) del 22/12/2023
Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative di Pubblica Sicurezza relative all'attività di fabbricazione di esplosivi e ricaricamento delle munizioni (industria).

Circolare destinata ai fabbricanti di artifizi pirotecnici e munizioni a carattere industriale.
#76
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by am - Tuesday - 05/March/2024 - 10:53
Assolutamente d'accordo, non ne vale la pena neanche un poco di girare attorno a queste minuzie della legge.

Oltretutto il corpus di leggi sulle armi antiche è molto poco conosciuto anche dagli esperti pensa te se gli operatori delle forze dell'ordine possono esserne edotti.

Oltretutto per le armi di fine ottocento a volte è difficile sapere a priori se ricadono nelle armi antiche sopratutto in assenza di marchi specifici, pensiamo ad esempio alle innumerevoli velodog o pistole da borsetta semi-artigianali (sopratutto belghe) che si rinvengono in giro in cantine o soffitte.

#77
LE VOSTRE DOMANDE / armi antiche
Last post by el guercio - Tuesday - 05/March/2024 - 05:47
grazie "am" esaustivo e completo come sempre, la questione che ho proposto è semplice curiosità in quanto ho già licenza di collezione ma questi particolari legali non li avevo mai sentiti e ritenevo giusto denunciare qualsiasi parte "essenziale" di arma anche se antica. Certamente non vado a rischiare di farmi sequestrare migliaia di euro in armi per nascondere un qualsiasi catorcio rinvenuto in qualche cantina. 
#78
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by bloke_61 - Monday - 04/March/2024 - 13:04
Completo l'informazione sul funzionamento del mio commissariato; questa mattina sono andato a ritirare la ricevuta vidimata. Mi hanno confermato che è sufficiente la PEC entro le 72 ore per essere in regola, ma che la ricevuta cartacea vidimata va prima o poi ritirata, anche con comodo.
#79
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by am - Monday - 04/March/2024 - 11:30
Devo anche rettificare quanto detto riguardo alla circolare del ministero sul consumo delle munizioni.
Amministratore ha decisamente più ragione di me quando dice che la circolare ha valore, in quanto non ho collegato un fatto, giuridicamente parlando.

La circolare è stata prodotta dal ministero dell'interno, il TULPS 1940 Regolamento è un regolamento ministeriale prodotto dal ministero dell'interno non come il TULPS 1931 che è legge dello stato (all'introduzione era legge del regno).

Quindi essendo la circolare dello stesso ente che ha prodotto il regolamento essa definisce una interpretazione autentica, questo è un termine che ha accezione giuridica e non è casuale.

Ritenevo giusto fare questa errata corrige
#80
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by am - Monday - 04/March/2024 - 09:23
Certamente che posso fornire i riferimenti di massima legislativi e giurisprudenziali.

Le leggi di riferimento sono la solita 110 1975 Art 10 e art 2 per le definizioni e la L. n. 36/1990 art 5,  DPR 311 del 28-05-2001, REG DEC TULPS 1930 art 31, DM 14 aprile 1982.

Se guardiamo questo corpus legislativo capiamo una serie di cose su queste strane bestie di armi antiche che la nostra legislazione tratta in modo veramente strano.

Nell'elenco a seguire con il termine armi si intendono solo e unicamente le armi da SPARO.

1) Sono armi antiche tutte le armi prodotte prima del 1890 ovvero ai sensi del 311 2001 tutte le armi di modello anteriore al 1890 ma prodotte con le stesse tecniche e materiali fino e non oltre al 1920, siano ad avancarica o no.

2) Chi ha licenza di collezione di armi antiche non deve sempre denunciarle, deve denunciare solo le modifiche sostanziali alla collezione, anche perchè diventa difficile redigere una denuncia nella quale si sostiene di possedere tipo 100 moschetti ad avancarica senza stampigliati matricola e anno databili ai primi dell'800, poi quando vengono i controlli i funzionari dovrebbero chiamare degli esperti per verificare la coerenza.

3) Ai sensi dell' art. 5 L. n. 36/1990 è libera la detenzione, il trasporto la collezione di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile dei congegni di lancio o di sparo.

Ora, se lo caliamo nel caso specifico, cioè una bodeo (glisenti, mida e dastelli, eybar etc etc) insomma un revolver ordinanza italiana 1889, se esso è prodotto nel primo anno di introduzione è arma antica, se è di produzione successiva deve essere conforme al modello introdotto nel 1889 e costruito con tecniche e materiali equivalenti. Quindi se manca il cane è un arma non funzionante e potrebbe, sottolineo potrebbe rientrare nei limiti del punto 3 sopracitato, ovviamente la mancanza del cane non è strettamente ineliminabile, basta trovarne un altro e sostituirlo, sta al giudice (attraverso un perito di solito) decidere dove si mette l'asticella dell'ineliminabile, non esiste un difetto in astratto ineliminabile assolutamente, tutte le parti si possono ricostruire anche da zero.

Però, per le armi antiche, esiste un altro principio in più, non esiste la previsione giuridica per le loro parti, cioè non sono regolamentate le parti di arma antica. La legge si occupa solo di parti di armi comuni, da guerra, tipo guerra e clandestine (con la previsione specifica delle canne clandestine). Non esistono a livello giuridico le parti di armi antica (o di arma bianca se è per questo), questo ha delle implicazioni ovvie, se posseggo una canna di una bodeo 1889 riferibile alle versioni antiche dell'arma o meglio la canna di una colt 1873 originale questi hanno la stesso regime giuridico dei bulloni.
Si deve ribadire che per le armi comuni esiste una lista che definisce in modo tassativo le parti soggette a regime giuridico di arma ed è quella contenuta nel DL 30 dicembre 1992, n. 527 (prima si usava come riferimento quella all'Art. 19 della 110 1975 se c'era un operatore o un giudice assennato), per le armi antiche non esiste nessuna lista quindi a livello meramente ontologico ogni parte riferibile ad un arma antica (per coerenza logica direi ogni parte che sia necessaria alla sua catena di sparo) è una parte di arma antica quindi un arma antica mancante di una parte NON è un arma antica ma una PARTE di arma antica a sua volta (un insieme di parti). Quindi un revolver antico mancante del tamburo non è un arma antica, in teoria anche se manca il cane perchè il cane è ontologicamente parte di arma antica, se mancano le guancette o il mirino direi che è comunque arma antica per principio di logicità su citato.

Quindi, si in linea teorica un revolver antico senza il cane non è da denunciare, ma ti voglio dire una cosa, il discorso sopra sarà utile al signore arrestato dopo che il GIP si sarà preso la briga di sentire un perito, io consiglio a chi rinviene una 1889 senza il cane di DENUNCIARLA e di chiedere che sia contata tra le antiche, poi se si vuole usare il cane si trova o si costruisce in officina o si tiene in una vetrinetta chiusa a chiave in salotto (non ci sarebbero particolari obblighi di sicurezza per un arma antica non funzionante però sempre meglio). Inoltre se si rinvengono armi antiche si può fare la licenza di collezione per armi antiche che non richiede di portare il certificato medico ogni 5 anni.

Inoltre non dovrebbe bastare rimuovere il cane  o altre parti  e tenerlo separato, ricordati che se l'autorità di PS ha elementi anche indiziari (incluse notifiche anonime) per credere che in casa tua ci siano armi o munizioni non denunciate possono fare una perquisizione in autonomia ai sensi del 41 TULPS, e se vengono trovate le parti mancanti allora è praticamente sicuro che l'arma verrà considerata integra e solo smontata.

Giova ricordare che la detenzione abusiva di arma antica è punita al 697 CP e quindi molto meno grave della detenzione abusiva di arma comune, essenzialmente è comparata alla detenzione abusiva di una baionetta o di una sciabola e il reato è oblabile quindi si può estinguere pagando una somma in denaro (di poche centinaia di euro) .

Per una conferma delle interpretazioni tecniche di quanto detto all'inizio puoi andare a cercare e vedere i verbali della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi (ex catalogo nazionale e post MCO AC) quando trovatasi di fronte a richieste di catalogazioni di armi antiche, catalogazione che veniva usualmente respinta.

Spero di essere stato esaustivo