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Interessante sentenza del Consiglio di Stato

Aperto da am, Lunedì - 10/Marzo/2025 - 15:58

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am

MI premerebbe segnalare una recentissima sentenza del Consiglio di Stato su una impugnazione di una revoca di porto di armi e un decreto prefettizio di divieto detenzione armi.

Farò una brevissimo sunto, Tizio si rivolge al CDS dopo una soccombenza al TAR, i decreti si basano su due elementi, in primis una denuncia da parte di una signora per Minaccia (con l'ausilio di una pistola) e di sequestro di due machete non denunciati (su questo torneremo dopo). Il CDS annullerà la sentenza del TAR e darà ragione al Ricorrente dopo aver appurato che la denuncia per minaccia non ha avuto seguito e che il procedimento è stato subito archiviato. Avrà peso il fatto che la denunciante era conduttrice di un affitto morosa nei confronti di Tizio e sotto sfratto (convalidato), dando peso alla interpretazione della denuncia per minaccia come atto ritorsivo (lasciatemelo dire passabile di denuncia per calunnia). Per quanto riguarda i Machete neanche ci esprimiamo ma evidentemente ci si è subito accorti che non sono armi proprie (denominazione che è rimasta probabilmente solo sulla nota dei carabinieri).

La sentenza mi pare pregevole per il fatto di andare un poco oltre alle solite frasi di rito riconoscendo che ci deve essere un minimo di valutazione e che il potere discrezionale non può essere veramente illimitato, come vedesi in questo estratto:

"9.1. Tale giudizio è indubbiamente connotato da un'ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza ha certamente natura limitata al travisamento dei fatti e alla manifesta irrazionalità, ma ciò non significa che non possono essere esaminate le circostanze e la loro valutazione sotto il profilo dell'erroneità o della inadeguatezza soprattutto motivazionale.

9.2. Nel caso in esame i provvedimenti impugnati appaiono conseguenti ad una situazione di apparente rivalsa che invece andava valutata dall'Amministrazione ai fini delle conseguenti e motivate determinazioni."

E' importante perchè spesso si appalesa una interpretazione secondo la quale ogni motivazione addotta dalla publica amministrazione è sufficiente per la revoca del PDA o il divieto di detenzione armi, almeno qui si è detto che le considerazioni della amministrazione sono valutabili dal punto di vista dell'adeguatezza motivazionale.

Viene un poco di scoraggiamento per il malcapitato che ha dovuto subire anche questa dall'inquilino moroso. La grande fortuna è che praticamente mai chi subisce tanto poi pensa di farsi giustizia da solo non essendo per nulla necessarie le armi da fuoco, una falsa denuncia sicuramente non avrà fatto altro che esacerbare le acredini e penso che l'amministrazione avrebbe dovuto meglio valutare la situazione. Ritengo che sia un grave problema al pari di quando la PA pecca di inazione quello di quando si agisce troppo e senza valutare come in questo caso, ritengo che prestare la forza pubblica a elementi che la vogliono cooptare per rivendicazioni personali, oltretutto illecite, sia gravissimo.
Io so bene che per la pubblica sicurezza è difficilissimo discriminare questo tipo di situazioni che sono oggettivamente difficili ma bisogna che ci riesca, le nostre forze dell'ordine non possono essere al servizio di persone che pensano di abusarne facendogli seguire i propri propositi calunniosi.

Uscendo un attimo dal discorso delle armi che è delicato e segue logiche di massima prudenza, ma trovandosi di fronte a una situazione in cui è chiaro un possibile movente di natura ritorsiva da parte di una persona che già sta compiendo illeciti di natura civile verso il denunciato, bisognerebbe verificare immediatamente se ci sono gli estremi di una calunnia e trasmettere quella come notizia di reato al PM. A disclaimer però dico che non sono edotto delle procedure interne alla PS per la raccolta delle notizie di reato e io sto facendo un discorso di indirizzo ministeriale e procedurale che probabilmente richiederebbe degli adeguamenti normativi, non sto dicendo che gli ufficiali di pubblica sicurezza non abbiano agito, prima di segnalare l'ipotesi di reato alla procura, secondo le direttive a loro impartite.

Sentenza N. 01731/2025 pubblicata il 28/02/2025.