LE LEGGI SULLE ARMI

In Italia, per modificare una legge vigente è necessario seguire il normale iter legislativo. Questo perché, nell’ordinamento giuridico Italiano, una legge può essere modificata, integrata o abrogata solo da una legge successiva (o da un atto avente forza di legge, come un Decreto Legislativo o un Decreto Legge).
L’iter si articola in 4 fasi principali, regolate dalla Costituzione (in particolare dagli articoli 70 e seguenti):
1. Fase iniziale di proposta:
Qualcuno deve presentare formalmente la proposta di modifica (che si traduce in un testo di legge). L’iniziativa può partire da:
- Governo: in questo caso si chiama Disegno di Legge (DDL).
- Singoli Parlamentari (deputati o senatori): si chiama Proposta di Legge.
- Il Popolo: presentando un testo accompagnato da almeno 50.000 firme di elettori.
- Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).
- Ciascun Consiglio Regionale.
2. Fase dell’istruttoria, discussione e approvazione :
Una volta presentata, la proposta viene assegnata a una delle Commissioni permanenti della Camera o del Senato. La Commissione esamina il testo e può approvarlo articolo per articolo. Successivamente, il testo passa all’Aula (l’assemblea di tutti i parlamentari) per la votazione finale.
- Il Bicameralismo Perfetto: In Italia, la legge deve essere approvata nello stesso identico testo sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato.
- Modifiche: Se la seconda Camera apporta anche solo una minima modifica al testo già approvato dalla prima, il testo deve tornare alla prima Camera per una nuova approvazione. Questo “palleggio” continua finché entrambe le Camere non approvano il testo esatto e definitivo.
3. Fase della Promulgazione
Una volta approvata dal Parlamento, la legge passa al Presidente della Repubblica, che ha il compito di promulgarla (firmarla) entro 30 giorni.
- Il Capo dello Stato svolge un controllo formale e di costituzionalità. Se ravvisa gravi vizi, può rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato, chiedendo una nuova deliberazione.
- Se il Parlamento (con una semplice maggioranza) approva nuovamente il testo, il Presidente della Repubblica è però obbligato a firmarlo e promulgarlo.
4. Pubblicazione ed Entrata in vigore
- Pubblicazione: La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Vacatio Legis: Di norma, la legge entra in vigore (diventa obbligatoria per tutti) dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per dare il tempo ai cittadini di conoscerla. La legge stessa può però stabilire un termine diverso (es. entrata in vigore immediata o ritardata).
Letto quanto sopra, possiamo capire percè dopo decenni di vita, alle prese con la delinquenza sempre più aggiornata, sia impossibile modificare le leggi sulle armi e sulla difesa: raccogliere 500mila firme tra i possessori d’armi, collezionisti, sportivi, cacciatori è praticamente impossibile. Sono pochi quelli in possesso di armi che partecipano attivamente alla vita politica, ancora meno quelli che si espongono mettendoci un documento e una firma.
In Italia sono 4.700.000 i possessori di almeno un arma, per portare al promulgamento di una legge sulle armi servirebbe la firma di almeno uno su nove dei possessori di armi. E.Mori e altri illustri studiosi portarono a termine bozze di modifica alle norme ma non se ne fece mai nulla, non si raccolsero firme ne mai nessuno si interessò sufficientemente in Parlamento. La politica non sembra interessata all’argomento, le armi non sono di moda e politicamente sono un suicidio.
Era il 12 gennaio 2013 quando pubblicammo una proposta di revisione dei principali articoli di Legge,
LA LEGGE VISTA DA TIROPRATICO.COM
apparve sulle pagine del sito. Ripropongo oggi quelle righe:
Come semplificare la legge, non è certo cosa da poco, ma ci siamo divertiti a provarci:
Legge originale 18 aprile 1975, n. 110,
all’art. 10, comma 6
” La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’art. 31 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ consentita
nel numero di TRE per le armi comuni da sparo, NON VI E’ LIMITE per le armi da caccia previste
dall’art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e di SEI per le armi per
uso sportivo”.
Proviamo a sostituirla come segue:
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’art. 31 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ consentita
nel numero di NOVE () sia lunghe che corte, NON VI E’ LIMITE per le armi da caccia previste dall’art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e Legge 157/92. troppo semplice ? E allora vediamo di migliorarla : La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ consentita nel numero di NOVE () per le armi comuni da sparo sia lunghe che corte, di CINQUE per le armi a percussione anulare e OTTO armi antiche, artistiche o rare, cioè prodotte prima del 1890 o di modello antecedente alla stessa data ma prodotte non successivamente al 1920, mentre NON VI E’ LIMITE per le armi da caccia previste dall’art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e Legge 157/92. (*) Nove è del resto la somma delle armi detenibili oggi con la legge attuale, dire che si possono detenere 3 armi comuni + 6 armi sportive equivale a dire che si possono detenere 9 armi non da caccia. () Le armi a percussione anulare ormai sono ritenute armi a bassa potenzialità, in alcuni Paesi (se monocolo) sono acquistabili liberamente, separarle dal computo della detenzione delle restanti armi
permette agli sportivi una maggiore possibilità di partecipare ad attività diverse.
Per quanto riguarda le munizioni la norma attuale si esprime come segue:
Art.38 del TULPS:
“Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità
deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al
comando dei reali carabinieri. Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti
nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però
al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di
controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure
cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico
l’art 26 della Legge 110/75:
È soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene
munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da
caccia.
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 97:
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria
in quantità non superiore a cinque chilogrammi dì peso netto, od artifici in quantità non superiore a
chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di
millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce
cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce dì sicurezza.
Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo
della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti
della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata.
Gli esplosivi di cui al comma precedènte devono essere confezionati in scatole metalliche
regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell’allegato B al presente
regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità
superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della
legge.
Agli effetti dell’articolo 50 della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e
il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque
chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti”.
Proviamo a sostituirla come segue:
Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità
deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al
comando dei reali carabinieri non oltre le 72 ore successive all’entrata in possesso.
Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
- i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni o le associazioni autorizzate, per
gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; - i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
- le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente
però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario,
verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere
quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico
l’art 26 della Legge 110/75:
È soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene
munizioni a palla unica in qualsiasi quantità o munizioni a palla spezzata in quantità
superiore a 1000 cartucce.
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 97:
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria
in quantità non superiore a cinque chilogrammi dì peso netto, od artifici in quantità non superiore a
chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero massimo di
millecinquecento cartucce per caccia cariche, nonché duecento cartucce per arma corta, gli
iscritti a società di tiro sportivo riconosciute possono inoltre detenere e trasportare fino a 600
cartucce per tiro non quantificabili tra quelle per uso venatorio e sommabili alle 200 per arma
corta già detenute. Bossoli innescati, micce dì sicurezza, inneschi per il ricaricamento di
munizioni sono detenibili in numero illimitato.
Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo
della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti
della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata.
Gli esplosivi di cui al comma precedènte devono essere confezionati in scatole metalliche
regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell’allegato B al presente
regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in
quantità superiore a quella indicata, cioè nel limite massimo di 2300 cartucce, occorre la
licenza di deposito del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell’articolo 50 della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e
il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque
chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti”.
LEGGE 18 giugno 1969, n. 323
Per l’esercizio dello sport del tiro a volo e’ in facolta’ del questore, ferma restando l’osservanza delle
disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia
sprovvisto di licenza di porto d’armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che
autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell’interessato al campo di tiro e
viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto
1967, n. 799. La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo’ essere revocata dal
questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza. La validita’ della licenza e’ subordinata al
pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato
pagamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 di testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.
Proviamo a modificarla come segue:
Per l’esercizio dello sport del tiro a volo e’ in facolta’ del questore, ferma restando l’osservanza delle
disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia
sprovvisto di licenza di porto d’armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che
autorizza il trasporto delle armi detenute o in comodato per motivi giustificabili su tutto il
territorio Italiano. Dette armi devono essere trasportate scariche. Per il rilascio di detta licenza
non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799. La licenza ha la durata di 6
anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica
sicurezza. La validità della licenza di porto d’armi per uso venatorio, qualora non si paghino le
relative tasse governetive è equiparabile alla licenza in oggetto (porto d’armi per tiro a volo) e
permette comunque l’acquisto di armi e munizioni.
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)
Articolo 22
Locazione e comodato di armi.
Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di
armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore
o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il
contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
E’ punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000
chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente
comma.
La pena è raddoppiata se l’attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
Le parole “ad uso sportivo” devono essere cancellate
Articolo 1
Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata
potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali
o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi
chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o
incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 2, sono armi tipo guerra
quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento
delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a
raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono
munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento
delle armi da guerra.
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata
potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento attuale delle truppe
nazionali o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo cariche o parti essenziali
come detonatori e accenditori, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque
natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo
comma dell’articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra,
sono predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica. Sono munizioni da
guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi prodotti e destinati al caricamento
delle armi da guerra.
Articolo 2
Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal
secondo comma dell’articolo stesso sono armi comuni da sparo: - i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
- i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con
azione manuale; - i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il
funzionamento semiautomatico; - i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a
funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico; - i fucili a canna liscia
- i fucili a canna rigata monocolo (a funzionamento manuale) o semiautomatico
- le pistole a percussione centrale monocolo o a funzionamento semiautomatico
- i revolver
- le pistole a percussione anulare monocolo o a funzionamento semiautomatico
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a
colpo singolo (5). Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi
prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per
l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate
ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da
sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria
compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore
a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi
e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’articolo 6 escluda, in relazione alle
rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona (1)(6).
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 o di modello anteriore al
1890 ma prodotte prima del 1920, fatta eccezione per quelle a colpo singolo che sono
liberamente detenibili da persone maggiorenni. Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le
carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino
specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o per qualsiasi sport di tiro,
abbiano limitato volume di fuoco. Non sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas
compressi, sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, lancia siringhe e lancia sagole.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite
con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto
propellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate
le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia
per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore (2). Le disposizioni del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le
successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle
armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il
loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque
detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o
attività di protezione civile (3) (4). - Comma così sostituito dall’art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
- Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
- Con L. 6 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff. 18 marzo 1987, n. 64) sono state approvate norme
per l’accertamento medico dell’idoneità al porto delle armi e per l’utilizzazione di mezzi di
segnalazione luminosi per il soccorso alpino. Successivamente, con D.M. 15 settembre 1989
(Gazz. Uff. 18 ottobre 1989, n. 244) sono state dettate le condizioni e caratteristiche tecniche
e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino. - Comma così modificato dall’art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
- Comma così modificato dall’art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
- Comma così modificato dall’art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite
con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto
propellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate
le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia.
Nello sport del tiro, presso poligoni o luoghi abilitati all’esercizio dello stesso sport, possono
essere utilizzate munizioni espansive o a frammentazione con lo scopo di evitarne il rimbalzo.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6
maggio 1940, n. 635, sono soppresse. Gli strumenti lanciarazzi e le relative munizioni possono
essere comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per
soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.
Articolo 10 Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da
sparo. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la
detenzione o la raccolta diarmi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da
guerra.Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell’art. 28 del T.U.
delle leggi di pubblicasicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all’entrata in vigore della
presente legge, possono essere trasferitesoltanto per successione a causa di morte, per versamento ai
competenti organi del Ministero della difesa, per cessioneagli enti pubblici di cui al quinto comma
ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra otipo guerra o di
munizioni da guerra ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione di
taliarmi, ad enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengano, in
tutto o in parte, tali armiè tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell’interno ed a chiedere il
rilascio di apposita autorizzazione aconservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni
dei precedenti artt. 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all’articolo 28 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza per cause diverse daquelle indicate nel precedente comma è punito con
la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire4.000.000. E’ punito con l’ammenda
fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l’avviso previsto nel
secondocomma del presente articolo.Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze
armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita ladetenzione e la raccolta delle armi e dei
materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell’ambito delle loro competenze, agli enti
pubblici in relazione all’esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti
munitidi autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra
per esigenze di studio, diesperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini
diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni dasparo e di sei
per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell’articolo 37, comma 2,
dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157 (1). La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore
è subordinata al rilascio diapposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un
esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; illimite di un esemplare per ogni modello non si
applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica (2). Restano ferme
le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi
antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le
armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un
apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l’interno e il Ministro per i beni
culturali entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai
fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di
coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto
comma entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Per la
raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo
munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Articolo 10 Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da
sparo. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la
detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell’art. 28 del T.U. delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all’entrata in vigore della presente
legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai
competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma
ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di
munizioni da guerra ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione di
tali armi, ad enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengano,
in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell’interno ed a chiedere
il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni
dei precedenti artt. 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all’articolo 28 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con
la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000. E’ punito con l’ammenda
fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l’avviso previsto nel secondo
comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate
ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali
indicati nel primo comma allo Stato e, nell’ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in
relazione all’esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di
autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per
esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini
diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di nove per le armi comuni da sparo. Per
le armi da caccia resta valido il disposto dell’articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (1). La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di
apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello,
salvo non si tratti di arma prodotta in paese diverso o abbia segni distintivi diversi; il limite di
un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di
armi ad avancarica (2). Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e
quelle fabbricate anteriormente al 1890 o di modello anteriore al 1890 ma fabbricate fino al - Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al
questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in
quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la
detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di
commercio e di industria. Per le armi custodite in collezione è permesso il trasporto con licenza
di porto d’armi per eseguire prove di tiro presso un poligono o centro abilitato, le relative
munizioni possono essere acquistate nelle ore immediatamente antecedenti l’utilizzo dell’arma
e comunque non oltre le 72 ore. La detenzione delle relative munizione per le sole armi in
collezione non è permessa in maniera continuativa. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti
di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa
da lire 400.000 a lire 2.000.000.
La disciplina delle baionette e delle spade
Non sono armi ma solo oggetti atti a offendere le baionette non in dotazione attualmente a
eserciti e le spade. Ne è vietato il porto per qualsiasi motivo. Il Questore può dare licenza di
porto della spada o della baionetta per ragioni di particolari avvenimenti, quali parate o
festeggiamenti.
La disciplina dei caricatori:
Ad oggi i caricatori non sono parte d’arma, possono essere acquistati liberamente ma non si
possono utilizzare la dove l’arma non sia prevista per la specifica capacità del caricatore
stesso. La norma dovrebbe prevedere la possibilità d’uso di caricatori maggiorati all’interno
di poligoni di tiro e campi abilitati.