Silenzio inadempimento della Questura di Torino: sentenza del TAR e retromarcia della Questura.
N. 01012/2026 REG.PROV.COLL. N. 00486/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2026, proposto da -OMISSIS- e Associazione degli Utilizzatori delle Armi – UDA,
rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
per l’accertamento del silenzio inadempimento della Questura di Torino sull’istanza del ricorrente volta al rilascio di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel erbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che il ricorrente ha presentato il presente ricorso ex art. 117 c.p.a. per veder
accertato l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sulla propria istanza
volta alla concessione della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; - che nelle more del giudizio l’amministrazione ha rilasciato il titolo richiesto;
Ritenuto, pertanto: - che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto
di interesse; - che poiché il titolo richiesto è stato rilasciato solo dopo la proposizione del
presente ricorso il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere poste in
capo all’amministrazione resistente.
- P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che
quantifica in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 con
l’intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Pavia Raffaele Prosperi
IL SEGRETARIO