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03/10/2024
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Cassazione sentenza Num. 17402 del 04/04/2024

Aperto da Amministratore e fondatore, Giovedì - 16/Maggio/2024 - 11:01

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Amministratore e fondatore

Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 17402 Anno 2024

Sentenza per il porto abusivo di un coltello da cucina da parte di un senzatetto che con lo stesso usava cibarsi.
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In questo caso il rigetto si fonda su due parametri.

1) Non era stato trovato cibo sulla persona in sede di contestazione

2) Il senzatetto aveva in disposizione una abitazione e quindi non era per lui necessario preparare cibo in luogo pubblico.

Sul piano strettamente giuridico queste non sono contestazioni completamente convincenti.

1) Il cibo potrebbe essere già stato consumato o il coltello potrebbe servire in anticipazione di acquistare e preparare un pasto. Non è possibile pensare che lo strumento da punta e da taglio sia portato legalmente solo durante l'espletamento dell'atto costituente il giustificato motivo. Se così fosse il coltello per funghi sarebbe portato legalmente solamente nell'atto del taglio del fungo, il contadino non potrebbe attraversare la strada pubblica con la zappa in spalla dopo aver zappato l'orto nel proprio campo separato dall'abitazione appunto dalla strada stessa. Quello che dovrebbe importare è la logicità del giustificato motivo, la sua aderenza con i probabili utilizzi dello strumento, la legalità del motivo stesso (coltello per tagliare il pane si, per tagliare l'haschisch no) e il fatto che sia dichiarato nel momento della verifica.

2)Non viene specificato ne sembra essere stato verificato se la casa del senzatetto fosse nella sua materiale disponibilità invece che solo disponibile formalmente.

La verità è semplice, la persona condannata era un senzatetto che sicuramente non ha potuto o saputo difendersi dalle accuse, sicuramente con un passato di difficoltà e probabilmente senza la lucidità mentale e i soldi per approntare una difesa dignitosa.

Sicuramente una cosa molto triste da diversi punti di vista