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Carucce per armi a salve

Aperto da am, Giovedì - 28/Settembre/2023 - 12:51

Discussione precedente - Discussione successiva

am

Salve, online e in armeria vendono cartucce per armi a salve nei diversi calibri, tra quelli in libera vendita ho visto il 380 9x17, sia online che da retailer fisico.
Mi hanno assicurato che il 380 9x17 è comunque di categoria E e quindi di libera vendita e detenzione anche se potrebbe essere sparato da armi comuni calibro 38 in quanto specificatamente progettato per armi a salve.

Secondo voi è un ragionamento corretto?

Per referenza il calibro è il seguente.

https://www.amazon.it/Cartucce-salve-Victory-calibro-9x17/dp/B016AMRDTM/ref=sr_1_1?keywords=cartucce+a+salve+calibro+380+fiocchi&qid=1695905356&sr=8-1

Grazie per la risposta



geoveloce

Quando avevo il porto da difesa personale tenevo un colpo a salve come prima cartuccia, nel mio revolver. Esiste il divieto specifico di usare nelle armi a salve cartucce in calibro identico a quelle delle armi comuni, ma non il contrario.

am

La mia domanda era più se questa specifica cartuccia è effettivamente libera vendita e detenibile senza denuncia.
camerare una catuccia non a salve in un arma a salve sarebbe un poco stupido visto che la canna è otturata e lo sfiato è in alto. Insomma, diventerebbe una bomba essenzialmente
 

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L'allegato (A) al TULPS riporta questo:

Il decreto elimina dalla cat. V gruppo A: (quindi rientrano nel materiale senza obbligo di denuncia)
I bossoli innescati, per armi comuni o da guerra, di qualsiasi materiale (metallo, cartone, plastica), salvo i bossoli innescati per artiglieria.
Gli inneschi per armi leggere di qualsiasi tipo.
Le cartucce a salve non destinate ad essere impiegate in armi comuni da sparo o in armi da guerra.

Rimangono invece nella categoria V gruppo A: (con obbligo di denuncia)
Tutte le cartucce cariche (cioè attive, con proiettile) per armi comuni e da guerra.
Tutte le cartucce a salve destinate ad armi comuni o da guerra.

La norma quindi impone di denunciare tutte le munizioni a salve che si possono camerare in armi comuni (siano esse anche sportive o da caccia), ora.......
si deve vedere come la norma viene interpretata dal Giudice e non dall'armiere, la parola "destinate" potrebbe trarre in inganno dato che le .380 sono destinate alle armi a salve ma possono essere impiagate in armi comuni.
E' però anche chiaro che le 6 mm Flobert a salve, le .320, le .380, l'8 mm Pak e il 9 mm Pak appartengono alla V categoria gruppo "E" secondo la norma sugli esplodenti per cui sembra NON debbano essere denunciate.
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Amministratore e fondatore

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Art. 82

I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:

1) «polveri» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2) «dinamiti» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3) «detonanti» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4) «artifici» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5) «munizioni di sicurezza» e giocattoli pirici.
La categoria 5) «munizioni di sicurezza e giocattoli pirici» di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:

Gruppo A:

1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;

Gruppo B:

1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;

Gruppo C:

1) giocattoli pirici;

Gruppo D:

1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

Gruppo E:

1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori rìcompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodì, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita t1),
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