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2013 - SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO: divieto di PdA e detenzione armi

Started by Amministratore e fondatore, Saturday - 06/April/2024 - 14:42

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Amministratore e fondatore

16 April 2013
Divieto di detenzione di armi: l'intervenuta estinzione per oblazione del reato non incide sul giudizio prognostico di non abuso delle armi da parte del titolare, che ben può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario

Consiglio di Stato

Esercitandosi il potere di vietare la detenzione di armi con riguardo all'interesse pubblico all'incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo che può derivare dall'uso delle armi nonché in riferimento alla condotta ed all'affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di abuso delle stesse, anche un singolo, oggettivamente incontrovertibile, fatto relativo all'abuso delle armi, pur in presenza di una condotta complessivamente esente da mende, è tale da far venir meno il necessario margine assoluto di sicurezza circa il buon uso delle armi, che solo può consentirne la legittima detenzione. Una volta, dunque, che il fatto stesso risulti valutato in termini prognostici di pericolosità senza che emergano elementi di irrazionalità od arbitrarietà, risulta evidente altresì che il lasso di tempo intercorso tra il fatto ed il provvedimento interdittivo non può in alcun modo considerarsi indice di contraddittorietà dell'azione amministrativa, avendo anzi l'Autorità non incongruamente inteso basare la propria valutazione sui fatti come accertati in sede penale (pur con ésiti di archiviazione del relativo procedimento); fatti che rivelano, come s'è detto, quanto meno un'insufficiente capacità di dominio dei proprii impulsi ed emozioni da parte dell'interessato ( cfr.: Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8220; id., 10 dicembre 2010, n. 8707; id., 8 ottobre 2008, n. 4918; id., 18 gennaio 2007, n. 63 ), nella misura in cui essi sono ascrivibili ad "un eccesso colposo di legittima difesa" (v., ancora, in tal senso, l'indicato provvedimento di archiviazione). Né, per finire, indizi favorevoli ad una diversa qualificazione del veduto comportamento dell'odierno appellante sono ricavabili dall'intervenuta estinzione per oblazione del reato di esplosioni pericolose pure a lui ascritto per l'occasione, dal momento che il fatto in sé (l'esplosione di colpi di arma da fuoco, in un luogo abitato e sulla pubblica via, con tutti i rischi ch'esso comporta), nella sua sussistenza e nella sua attribuibilità all'imputato, emerge dalla stessa contestazione e ch'esso si rivela, come già detto, più che sufficiente a sorreggere il controverso giudizio prognostico di non abuso delle armi da parte del titolare, che ben può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario ( Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.7.2010, n. 4280 ), laddove, nel caso di specie, si è in presenza di elementi aventi connotazione ben più pregnante dei meri indizi.

Detenzione e porto d'armi: la licenza di porto d'armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per reati connessi al corretto uso delle armi, ma reati diversi anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse

sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.8.2014

L'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di comune buona convivenza, tale da non destare il sospetto di un possibile uso improprio delle armi, la sentenza contraddittoriamente, poi, ha ritenuto che i fatti allegati dall'amministrazione non fossero sintomatici di indole incline alla violenza ed idonei a supportare un giudizio di "pericolosità sociale" dell'interessato.Invero, nessun giudizio di pericolosità sociale del richiedente deve precedere il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi, ma solamente un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio che egli possa abusare delle armi (Consiglio di Stato, sez. III, 12/06/2014, n. 2987).La valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo in tale materia lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto che il giudizio di "non affidabilità" è per certi versi più stringente rispetto a quello di "pericolosità sociale", giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (si è ritenuto, ad es., legittimo il diniego in situazioni di inusuale conflittualità fisica e verbale nei rapporti familiari, o di convivenza, o di vicinato: Consiglio di Stato, sez. III, 19/09/2013, n. 4666).Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, la licenza di porto d' armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati connessi proprio al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (Consiglio di Stato, sez. III, 29/07/2013, n. 3979).Le norme di cui agli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, difatti, oltre ad ipotesi tipiche di diniego vincolato, collegato alla riportata condanna per alcuni reati, consentono di negare le autorizzazioni di polizia, in generale, a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non ha tenuto una buona condotta.In particolare, l'art. 43 cit., per quanto riguarda la licenza di portare armi, prevede il divieto di autorizzazione a chi ha riportato condanna alla reclusione per i medesimi delitti di cui sopra, non colposi, ovvero a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; oppure, da ultimo, a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.Con norma di chiusura, inoltre, l'ultimo capoverso dello stesso articolo dispone che "la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi" (la prova della buona condotta, a seguito della sentenza della Corte Cost. 16 dicembre 1993, n. 440, grava sull'Amministrazione).Quest'ultimo inciso trova applicazione nella fattispecie.Non sembra, invero, illogico, alla luce della disposizione normativa, che il -OMISSIS- abbia attribuito rilevanza a fatti e precedenti penali sia relativi alla illegale detenzione di armi e munizioni (condanna della -OMISSIS-con sentenza del -OMISSIS-, confermata dalla Corte di Cassazione, alla pena di mesi 8 di reclusione e alla multa di lire 140.000); sia non concernenti il buon uso delle armi, ma comunque denotanti senza dubbio una condotta non perfettamente specchiata.Ci si riferisce ai fatti di reato in materia previdenziale e di contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 638/83, oggetto del decreto penale del GIP della -OMISSIS-del 23.3.1992; alle sentenze del 30 gennaio 1995, del 24 gennaio 1996 e del 26.2.1996, emesse a -OMISSIS-, per omissione di ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1°, della legge n. 638/83; alla sentenza della -OMISSIS-del -OMISSIS-, per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 463/1983 ed alla sentenza della Corte di Cassazione del -OMISSIS-, per la medesima fattispecie; anche se si tratta di sentenze tutte che hanno dichiarato estinti i reati a seguito di intervenuto versamento tardivo delle somme dovute.Appare pertinente anche il richiamo alle violazioni in materia edilizia (ancorché ottenuta la riabilitazione, come osserva il ricorrente nel ricorso introduttivo, pag. 9), nonché alla misura degli arresti domiciliari per il delitto di corruzione, nell'ambito del procedimento penale pendente presso il -OMISSIS-ed alla sospensione della patente di guida per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, in quanto si tratta di circostanze tutte insieme valorizzate al fine di valutare la sussistenza del requisito di "affidabilità" necessario al rilascio dell'autorizzazione.In definitiva, il provvedimento impugnato indica fatti e circostanze in modo dettagliato e preciso, e, sebbene in modo scarno, ne ricava congruamente un giudizio di non sussistenza del requisito soggettivo dell' "affidabilità", in modo sufficiente a rendere comprensibile l'iter logico seguito e non manifestamente illogiche le conclusioni adottate; trattasi, infatti, di elementi tutti ben idonei, nel loro complesso, a fondare la valutazione fatta dal Prefetto, della quale non si evidenzia alcuna irragionevolezza o difetto di istruttoria, alla luce della chiara propensione dell'interessato ad una non episodica violazione delle regole.Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

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Sentenza del consiglio di stato superatissima, il nocciolo della questione era se un reato estinto per oblazione può fondare il legittimo dubbio dell'amministrazione sull'affidabilità di un detentore, oltretutto in presenza di una serie di condanne risalenti nel tempo.

La risposta era (ed è tuttora) che un reato di qualsiasi genere anche se estinto per oblazione può concorrere alla formulazione di un giudizio prognostico di non affidabilità da parte della pubblica amministrazione. Nel caso in esame lo storico del ricorrente emerge essere formato dai seguenti reati e/o situazioni di interesse per la PA.

  • illegale detenzione di armi in concorso con detenzione abusiva di munizioni, passata in giudicato 8 mesi di reclusione + multa
  • Violazione all'art. 2, comma 1, della legge n. 638/83 con decreto penale di condanna, primo, secondo grado e cassazione con estinzione per versamento tardivo (risoluzione per estinzione del reato)
  • violazioni in materia edilizia (ancorché ottenuta la riabilitazione) quindi con condanna passata in giudicato (molto probabilmente abusivismo urbanistico)
  • Misura degli arresti domiciliari per il delitto di corruzione, nell'ambito del procedimento penale pendente presso il -OMISSIS-ed (non è dato sapere se la misura cautelare ha avuto seguito)
  • Sospensione della patente di guida per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale

A questo si deve aggiungere il reato che ha scatenato la revoca/divieto (quello più recente quindi), cioè esplosioni e accensioni pericolose in luogo pubblico (oltretutto reato di interesse specifico).

Ora non vorrei dire ma dal 2013 la giustizia amministrativa si è fatta più severa e ci sarebbero problemi a ottenere una remissione di un divieto detenzione armi o di una revoca di pda anche per uno solo di questi elementi (anche se risalente nel tempo), forse  la violazione art. 2, comma 1, della legge n. 638/83 estinta sarebbe in effetti possibile combatterla in sede TAR.
Non c'è da stupirsi che il consiglio di stato abbia considerato fondata la prognosi della PA sulla base dello storico anche se molte condanne erano risalenti nel tempo è chiaro che emerge un quadro di inaffidabilità del ricorrente.
Non è proprio una sentenza particolarmente interessante.