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Detenzione munizioni armi sportive

Started by Otello, Wednesday - 28/February/2024 - 20:39

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Otello

C'è un articolo di legge che indichi chiaramente che le munizioni di armi sportive, Cal. 22LR ad esempio, che ho dichiarato in denuncia devono sempre corrispondere a quelle che detengo in casa. Ovvero posso detenere meno munizioni di armi sportive (Cal 22, Cal 9, ecc) di quelle dichiarate in denuncia. Grazie

Amministratore e fondatore

#1
La dichiarazione di detenzione delle munizioni e delle polveri indica, secondo le norme, il tetto massimo di munizioni o il peso delle polveri di cui momentaneamente si è in possesso, questa quantità è soggetta a variazione (perchè nel tempo si usano e si consumano) in diminuzione e questo non obbliga a nessuna dichiarazione ulteriore.
Solo qual'ora si aumentasse la quantità di munizioni o polveri detenute si dovrà darne comunicazione alla locale Autorità, che provvederà a modificare la denuncia di detenzione.

https://www.tiropratico.com/normativa/CIRCOLARI/Circ_2006-08-07-557-Pas-10611-101711.pdf

Roma, 7 agosto 2006

OGGETTO: Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto.

Chi detiene munizioni regolarmente denunciate non deve fare alcuna variazione qualora il numero delle stesse sia inferiore a quello dichiarato. L'uso delle munizioni non è soggetto a denuncia cosi come non lo è il riacquisto salvo con questo non si superi il numero di munizioni dichiarate.
In questo caso si deve provvedere a farne comunicazione alle Autorità entro 72 ore dall'acquisto o ricaricamento.
Se le munizioni acquistate vengono usate prima delle 72 ore utili alla denuncia, decade ogni obbligo in tal senso e nulla si deve fare.
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am

In pura teoria e da una interpretazione letterale del primo comma 58 reg esecuzione 1940 al TULPS 1931 il decremento è da denunciarsi.

"La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantita"

La formula è generale, entro le 72 ore dall'utilizzo BISOGNA A NORMA DI LEGGE denunciare il decremento delle specie e del numero delle munizioni (a meno che non si parli di munizioni a pallini per armi da caccia per armi legalmente detenute per le quali è omessa la denunzia a fronte della legge 110 1975).

Ora, ci sono stati diversi casi di condanne per omessa denuncia di consumo munizioni prima della circolare citata dall'amministratore, la verità è che la legge è stata scritta in modo troppo generale così da mascherare la vera ratio legis che è quella espressa nella circolare.

Se la legge venisse seguita così come scritta gli uffici armi dovrebbero archiviare centinaia di denuncie in più ogni settimana e se gli arrivassero sotto forma di PEC dovrebbero estendere lo spazio di archiviazione ogni sei mesi.

Quindi il ministero si è sentito di ribadire formalmente la sua idea che all'epoca era già prassi accettata da lungo tempo. La verità è però una, che un giudice NON DEVE STARE AD ASCOLTARE QUELLO CHE DICE IL MINISTERO, una circolare è fonte di diritto inferiore a un regolamento che integra direttamente la legge e quindi il giudice può condannare ignorando la circolare sopramenzionata che in questo caso può essere richiamata al limite per l'attribuzione della non punibilità per tenuità del fatto o per una scriminate di buona fede (difficile per un reato contravvenzionale).

Io personalmente non denuncio il consumo, anzi , pur avendo centinaia di munizioni in denuncia, di solito non ne detengo mai e ricarico o acquisto solo in previsione di andare al poligono perchè il commissariato mi farebbe lo shampo se iniziassi a mandare PEC ogni settimana, questo non toglie che un carabiniere o un finanziere che vengono per un controllo possono comunque contestarmi fregandosene del parere del commissariato o del ministero dell'interno tanto sia per i carabinieri che per i finanzieri mica è il loro ministero.


 

bloke_61

Premetto, come fatto in un precedente mio post, che sono una recentissima matricola.

Ho cercato chiarimenti sulla denuncia in caso di consumo di munizioni e non ne ho trovati.
Il modulo di denuncia di armi comuni e munizioni non prevede alcun campo da compilare per la denuncia di consumo.
Sia sul sito nazionale della Polizia di Stato che su quello dei Carabinieri non vi è cenno o traccia della denuncia per il consumo. Almeno, io non ne ho trovati.

Queste le pagine che ho visitato:

Polizia di Stato
Carabinieri

Ne approfitto per chiedere una delucidazione sulla denuncia di acquisto munizioni (anche qui non ho trovato fin'ora info precise).
Da pochi giorni ho denunciato l'acquisto della carabina. Non appena arriverà l'ottica vorrei acquistare le munizioni che probabilmente non utilizzerò entro le 72 ore.
Immagino di dover usare lo stesso tipo di modulo utilizzato per la denuncia di acquisto dell'arma (questo).
È corretto?
Se corretto, devo indicare nuovamente l'arma acquistata o, avendola già denunciata, devo metterla nell'elenco delle armi possedute?

Grazie.

bloke_61

#4
Premetto, come fatto in un precedente mio post, che sono una recentissima matricola.

Ho cercato chiarimenti sulla denuncia in caso di consumo di munizioni e non ne ho trovati.
Il modulo di denuncia di armi comuni e munizioni non prevede alcun campo da compilare per la denuncia di consumo.
Sia sul sito nazionale della Polizia di Stato che su quello dei Carabinieri non vi è cenno o traccia della denuncia per il consumo. Almeno, io non ne ho trovati.

Queste le pagine che ho visitato:

Polizia di Stato
Carabinieri

Ne approfitto per chiedervi una delucidazione sulla denuncia di acquisto munizioni (anche qui non ho trovato fin'ora info precise).
Da pochi giorni ho denunciato l'acquisto della carabina. Non appena arriverà l'ottica vorrei acquistare le munizioni che probabilmente non utilizzerò entro le 72 ore.
Immagino di dover usare lo stesso tipo di modulo utilizzato per la denuncia di acquisto dell'arma (questo).
È corretto?
Se corretto, devo indicare nuovamente l'arma acquistata o, avendola già denunciata, devo metterla nell'elenco delle armi possedute?

Grazie.

P.S. Ho trovato ora questa pagina di Armi e Tiro del 2017 che dice:

E se le munizioni che si denunciarono a suo tempo, vengono sparate? In tal caso, non è necessario andare immediatamente a rifare la denuncia togliendo dal totale detenuto le munizioni sparate, e allo stesso modo non è necessario tornare a fare la denuncia se, dopo aver sparato 50 cartucce, se ne comprano altrettante dello stesso calibro (cosiddetto reintegro). A chiarire questo punto è stata la circolare 557/PAS.10611-10171.(1) emanata dal ministero dell'Interno il 7 agosto 2006. Lo stesso discorso vale, per esempio, per la polvere da sparo: se si ha in denuncia (ipotesi) due chilogrammi di polvere, questi due chilogrammi vengono completamente consumati e poi si comprano altri due chilogrammi, non è necessario andare a denunciare quest'ultimo acquisto, perché è un reintegro di quanto a suo tempo già dichiarato.

Però, come scritto precedentemente, è una circolare e non un articolo della legge.

am

#5
Ripetiamo, il consumo delle munizioni NON VA DENUNCIATO perchè questa è la linea UFFICIALE del ministero secondo la circolare che è già stata citata (oltretutto una circolare dei primi 2000).

Ora se voi aveste letto la circolare vedreste che il ministero si è preso la briga di scriverla perchè qualcuno aveva comunicato al ministero stesso che c'era stato un decreto penale di condanna (per chi non lo sa è come un rito alternativo, il GIP ti condanna senza il processo e ti irroga una pena solitamente piccola e convertita in pecuniaria, tu puoi accettare o opporti e nel secondo caso si riprende l'iter normale) perchè una persona era stata denunciata per non aver comunicato la variazione in diminuzione del numero di munizioni detenute.

Il ministero ovviamente ha sentito la necessità di ufficializzare quella che era una prassi già consolidata da tempo e cioè quella di NON DENUNCIARE IL CONSUMO E IL REINTEGRO e perchè se fosse stata intaccata questa pratica le implicazioni a livello amministrativo sarebbero state estremamente deleterie per gli uffici armi.

Anche se fosse da denunciare il consumo esso sarebbe comunque entro le 72 ore, come può un ufficiale dimostrare che le munizioni non le ho usate entro questo termine tenendo in conto oltretutto questi dettagli.

1) Sparare nella propria proprietà privata non è vietato (nei limiti delle precauzioni che evitano i reati di cui al 703 c.p, 674 c.p., 659 c.p e ovviamente reati più gravi di natura colposa)

2) Non è vietato smontarsi le munizioni e bruciarsi le polveri

3) Le munizioni denunziate potevano poi essere tranquillamente munizioni a salve per armi comuni, munizioni per il tiro indoor (tipo 22 short, 22 LR long Z) o addirittura munizioni per armi comuni con palla in cera o legno propulse da solo innesco o con carica ultra ridotta (quelle in cera le fondo e le assemblo e le uso per il tiro ai barattoli nel garage con le ex ordinanza), ovviamente queste ultime sono sicuramente ottime e lecite da usare al chiuso e non disturbano nessuno in quanto sono silenziosissime. Potevano poi essere anche munizioni pirotecniche (rare ma esistono) da sparare durante una festa, insomma non tutte le munizioni per armi comuni sono progettate per essere usate in poligono.

Alla luce dei punti sopra, se mi si contesta l'ammanco io posso benissimo dire che le ho usate il giorno prima in garage, che erano vecchie e le ho disassemblate e ho subito bruciato la polvere etc etc.

Quindi per ricapitolare, il decremento di munizioni NON E'DA DENUNCIARE SALVO CHE DURANTE IL CONTROLLO NON TI VENGA CONTESTATO (non è che il carabiniere di 20 anni che è appena entrato nel corpo può aver letto una circolare di 24 anni prima e se è la prima volta e vede che la denuncia non combacia perfettamente lui denuncia, tanto mica sono c***i suoi), in questo caso, se si ha la possibilità si può anche usare i punti sopra.

Poi se vieni denunciato fai vedere la circolare, e al 95% il GIP ti da ragione, al 5% lui legge il primo comma del 58 1940 Reg Regio decreto TULPS e dice che è da intendersi in modo letterale e ti manda a processo, tu fai l'oblazione oppure arrivi fino in cassazione, al primo al 50% ti condannano, al secondo al 50% ti assolvono, la cassazione al 95% ti condanna. Visto che il reato ipotizzabile è estremamente tenue (221 REG DEC TULPS 1931) ed è l'arresto fino a 2 mesi O 103 euro di ammenda c'è un 95% di possibilità che sia tutto prescritto (contravvenzionale 4 anni di tempo per la prescrizione, circa 5 anni con le interruzioni).

Dovete capire che la legge italiana e in special modo quella sulle armi è più simile alla meccanica quantistica che alla matematica logica. Ogni misurazione (caso) non da risultati certi, devi tenere conto dei principi di indeterminazione, puoi solo sapere le ampiezze di probabilità delle applicazioni operatoriali. E ho detto tutto.




am

#6
Comunque posso farti i complimenti?

Da quello che scrivi sei la prima persona che ho sentito sia riuscita a farsi accettare il modulo polizia di stato, questo mi dice che vivi in un posto dove c'è una questura o un commissariato e molto probabilmente nel Lazio (questa è solo una supposizione).

Io non conosco una sola questura o commissariato nelle regioni che frequento che accettino quel modulo, hanno tutti moduli proprietari.

I carabinieri non parliamone, loro generalmente usano un programma informatico che stampa direttamente da un DB locale e la denuncia quindi la compilano loro.

PER RISPONDERE ALLE ALTRE DOMANDE.

1) Se per l'acquisto arma hanno accettato il modulo PS lo accetteranno anche per le munizioni,

2) L'arma già denunciata va nell'elenco fuori dalla sezione di acquisizione/cessione, quello che può continuare a retro.

Io ci tengo a precisare che le denuncie delle armi, parti di arma, munizioni/materiale esplodente, caricatori sono quattro denuncie distinte che richiederebbero quattro moduli o forme differenti in quanto da legge sono diversi gli obblighi e le modalità per la gestione di queste entità.
La verità è che conviene adottare l'approccio massimamente prudenziale e integrare in un unica denuncia tutto come se fosse un arma (per quanto riguarda gli obblighi di specificare le variazioni in aumento, decremento, trasferimento oppure per l'obbligo di specificare il luogo di custodia) con l'unica eccezione della su menzionata denuncia di decremento reintegro delle munizioni/materiale esplodente.

Inoltre non è detto che sia vero che ciò che si consuma entro le 72 ore non va denunciato, vi mando a questa FAQ di conarmi sulla qustione:

https://www.conarmi.org/faq_scheda.jsp?idnews=2844

Ora, se le munizioni sono state ricaricate ovviamente non c'è modo di verificare ex post, e se invece sono state acquistate servirebbero delle verifiche incrociate con i registri di armeria e del poligono (se le abbiamo usate in pologono)  ma non mi sembra esista una circolare che esime dall'obbligo di denuncia di materiale già consumato ( potrei sbagliarmi e potrebbe esistere)
 

bloke_61

L'armiere che mi ha venduto la carabina, mentre compilava la dichiarazione di vendita mi ha detto che il mio commissariato di riferimento era un modello perché potevo tranquillamente trasmettere la mia denuncia via PEC e l'avrebbero accettata.
La denuncia l'ho trasmessa una decina di giorni fa, le risposte automatiche di consegna e accettazione sono tornate, non ho avuto altre notizie, spero quindi che sia tutto a posto. È il commissariato di Lambrate a Milano.
Un video di Armi e Tiro diceva che non trattandosi di un'istanza, ma di una denuncia, il commissariato (o i CC) non deve autorizzare nulla e, se ho capito bene, devono accettarla.
Speriamo che continuino così.

Amministratore e fondatore

Quote from: bloke_61 on Sunday - 03/March/2024 - 17:03Premetto, come fatto in un precedente mio post, che sono una recentissima matricola.

Ne approfitto per chiedere una delucidazione sulla denuncia di acquisto munizioni (anche qui non ho trovato fin'ora info precise).
Da pochi giorni ho denunciato l'acquisto della carabina. Non appena arriverà l'ottica vorrei acquistare le munizioni che probabilmente non utilizzerò entro le 72 ore.
Immagino di dover usare lo stesso tipo di modulo utilizzato per la denuncia di acquisto dell'arma (questo).
È corretto?
Se corretto, devo indicare nuovamente l'arma acquistata o, avendola già denunciata, devo metterla nell'elenco delle armi possedute?

Grazie.

La cosa da fare è semplice; ricalcare la denuncia che hai appena fatto, su cui hai inserito l'arma e aggiungere la detenzione delle munizioni (200), consegnarla all'ufficio armi e ritirarne una copia timbrata. Questo è sufficiente. Dato che le munizioni che avrai in detenzione saranno sempre non più di 200, il problema di nuove denunce non sussiste.
Chiaramente se a casa hai 200 cartucce (numero massimo detenibile, dato che le 22lr sono troppo spesso considerate per arma corta), non puoi comprarne altre se prima non ne consumi altrettante.
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Amministratore e fondatore

#9
Inoltre non è detto che sia vero che ciò che si consuma entro le 72 ore non va denunciato, vi mando a questa FAQ di conarmi sulla qustione:

https://www.conarmi.org/faq_scheda.jsp?idnews=2844
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Mi sembra che si cerchi sempre il pelo sul pelo del pelo nell'uovo....
E' chiaro che se qualcuno vuole farvela, vi denuncerà per non aver indicato il decremento delle munizioni, ma dato che seguo anche quello che il Ministero (che non è un privato) mi dice di fare, se mi denunciano dovremo anche portare davanti al Giudice colui che ha scritto la circolare (emerito dott. Cazzella) che rientrerà dalla pensione o il Ministero manderà un suo consulente, perchè se sbaglio io pago, ma se sbagli tu paghi. Certamente si aprirà un processo di venti o trenta anni, ma io ho tempo.
Per quanto riguarda la denuncia delle munizioni entro le 72 ore, ......mancherebbe la prova del possesso e per altro la denuncia la fa l'armiere ed è sufficiente a comunicare quante cartucce io utilizzo ogni mese...anno....ecc. Per altro se denunci il possesso di 200 cartucce per arma corta, le sparo e le riacquisto.... cosa denuncio ? (faccio forse due denunce separate, una di possesso di 0 (zero) munizioni e poi una dell'acquisto di altre 200 ? Pura follia o voglia di fare incavolare l'ufficio armi))

Vi prego, non cerchiamoci fastidi inutili, ...... e non vale nemmeno la scusa dell'essere denunciati, perchè per esperienza chi viene denunciato per queste misere cazzate o se l'è cercata o ha tanti amici intorno che gli vogliono bene, perchè nel 99% dei casi sono cose che non avvengono.
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am

Tutto vero. Io cerco il pelo nell'uovo per deformazione professionale e perchè certe cose le ho viste, non voglio fare terrorismo per nessuno.

La verità è però che voglio far vedere tutte le sfaccettature, ovvio che se fosse così facile essere denunciati nessuno di noi avrebbe il porto d'armi.

Poi però sono anche quello che ha visto un tizio affrontare due gradi di processo perchè la sua questura gli chiedeva la marca delle munizioni nella denuncia e a un controllo ne hanno trovato una marca diversa, nel primo grado era stato condannato per 697 cp.

Poi sono quello che ha visto il caso di uno che è stato condannato in primo grado a 1 anno e 6 mesi di galera per dei bossoli sparati di 7,62 x 39 CIVILI con tanto di marca e nessuna stampigliatura militare.

Poi sono quello che ha visto un caso di uno che è finito in galera per 1 mese per detenzione di arma da guerra (questo qualche mese fa) perchè i carabinieri gli hanno trovato una glisenti 1889 NON FUNZIONANTE (è arma antica e se manca anche solo il cane è di libera detenzione).

Potrei continuare a lungo ......

Quindi scusate se poi io sottolineo le interpretazioni draconiane, è giusto sapere che esistono e che possono essere applicate.

Inoltre non esiste base giuridica per fare un processo a chi esprime un parere su come interpretare la legge, questo sono le circolari dei ministeri (almeno queste, esistono circolari che integrano la legge fornendo definizioni mancanti e quindi sono fonte più solida di diritto) sono interpretazioni per questo nessuno può dire nulla a chi ne ha curato la stesura neanche se sono sbagliate, al netto di sanzioni in ambito lavorativo. Inoltre l'unico reato che sarebbe possibile ravvisare in astratto è il 414 del CP che però è istantantaneo e quindi direi che nel caso in questione sia largamente prescritto.

el guercio

buongiorno a tutti, scusa "am" se ti faccio una domanda che forse a molti sembrerà ovvia, ovvero: "un'arma antica anche se manca solo il cane è di libera detenzione", quindi se posseggo una "bodeo" senza il cane oppure senza il grilletto, è di libera detenzione e non necessita di denuncia? ci sono leggi o documentazioni ufficiali in tal senso? grazie.

am

#12
Certamente che posso fornire i riferimenti di massima legislativi e giurisprudenziali.

Le leggi di riferimento sono la solita 110 1975 Art 10 e art 2 per le definizioni e la L. n. 36/1990 art 5,  DPR 311 del 28-05-2001, REG DEC TULPS 1930 art 31, DM 14 aprile 1982.

Se guardiamo questo corpus legislativo capiamo una serie di cose su queste strane bestie di armi antiche che la nostra legislazione tratta in modo veramente strano.

Nell'elenco a seguire con il termine armi si intendono solo e unicamente le armi da SPARO.

1) Sono armi antiche tutte le armi prodotte prima del 1890 ovvero ai sensi del 311 2001 tutte le armi di modello anteriore al 1890 ma prodotte con le stesse tecniche e materiali fino e non oltre al 1920, siano ad avancarica o no.

2) Chi ha licenza di collezione di armi antiche non deve sempre denunciarle, deve denunciare solo le modifiche sostanziali alla collezione, anche perchè diventa difficile redigere una denuncia nella quale si sostiene di possedere tipo 100 moschetti ad avancarica senza stampigliati matricola e anno databili ai primi dell'800, poi quando vengono i controlli i funzionari dovrebbero chiamare degli esperti per verificare la coerenza.

3) Ai sensi dell' art. 5 L. n. 36/1990 è libera la detenzione, il trasporto la collezione di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile dei congegni di lancio o di sparo.

Ora, se lo caliamo nel caso specifico, cioè una bodeo (glisenti, mida e dastelli, eybar etc etc) insomma un revolver ordinanza italiana 1889, se esso è prodotto nel primo anno di introduzione è arma antica, se è di produzione successiva deve essere conforme al modello introdotto nel 1889 e costruito con tecniche e materiali equivalenti. Quindi se manca il cane è un arma non funzionante e potrebbe, sottolineo potrebbe rientrare nei limiti del punto 3 sopracitato, ovviamente la mancanza del cane non è strettamente ineliminabile, basta trovarne un altro e sostituirlo, sta al giudice (attraverso un perito di solito) decidere dove si mette l'asticella dell'ineliminabile, non esiste un difetto in astratto ineliminabile assolutamente, tutte le parti si possono ricostruire anche da zero.

Però, per le armi antiche, esiste un altro principio in più, non esiste la previsione giuridica per le loro parti, cioè non sono regolamentate le parti di arma antica. La legge si occupa solo di parti di armi comuni, da guerra, tipo guerra e clandestine (con la previsione specifica delle canne clandestine). Non esistono a livello giuridico le parti di armi antica (o di arma bianca se è per questo), questo ha delle implicazioni ovvie, se posseggo una canna di una bodeo 1889 riferibile alle versioni antiche dell'arma o meglio la canna di una colt 1873 originale questi hanno la stesso regime giuridico dei bulloni.
Si deve ribadire che per le armi comuni esiste una lista che definisce in modo tassativo le parti soggette a regime giuridico di arma ed è quella contenuta nel DL 30 dicembre 1992, n. 527 (prima si usava come riferimento quella all'Art. 19 della 110 1975 se c'era un operatore o un giudice assennato), per le armi antiche non esiste nessuna lista quindi a livello meramente ontologico ogni parte riferibile ad un arma antica (per coerenza logica direi ogni parte che sia necessaria alla sua catena di sparo) è una parte di arma antica quindi un arma antica mancante di una parte NON è un arma antica ma una PARTE di arma antica a sua volta (un insieme di parti). Quindi un revolver antico mancante del tamburo non è un arma antica, in teoria anche se manca il cane perchè il cane è ontologicamente parte di arma antica, se mancano le guancette o il mirino direi che è comunque arma antica per principio di logicità su citato.

Quindi, si in linea teorica un revolver antico senza il cane non è da denunciare, ma ti voglio dire una cosa, il discorso sopra sarà utile al signore arrestato dopo che il GIP si sarà preso la briga di sentire un perito, io consiglio a chi rinviene una 1889 senza il cane di DENUNCIARLA e di chiedere che sia contata tra le antiche, poi se si vuole usare il cane si trova o si costruisce in officina o si tiene in una vetrinetta chiusa a chiave in salotto (non ci sarebbero particolari obblighi di sicurezza per un arma antica non funzionante però sempre meglio). Inoltre se si rinvengono armi antiche si può fare la licenza di collezione per armi antiche che non richiede di portare il certificato medico ogni 5 anni.

Inoltre non dovrebbe bastare rimuovere il cane  o altre parti  e tenerlo separato, ricordati che se l'autorità di PS ha elementi anche indiziari (incluse notifiche anonime) per credere che in casa tua ci siano armi o munizioni non denunciate possono fare una perquisizione in autonomia ai sensi del 41 TULPS, e se vengono trovate le parti mancanti allora è praticamente sicuro che l'arma verrà considerata integra e solo smontata.

Giova ricordare che la detenzione abusiva di arma antica è punita al 697 CP e quindi molto meno grave della detenzione abusiva di arma comune, essenzialmente è comparata alla detenzione abusiva di una baionetta o di una sciabola e il reato è oblabile quindi si può estinguere pagando una somma in denaro (di poche centinaia di euro) .

Per una conferma delle interpretazioni tecniche di quanto detto all'inizio puoi andare a cercare e vedere i verbali della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi (ex catalogo nazionale e post MCO AC) quando trovatasi di fronte a richieste di catalogazioni di armi antiche, catalogazione che veniva usualmente respinta.

Spero di essere stato esaustivo


am

Devo anche rettificare quanto detto riguardo alla circolare del ministero sul consumo delle munizioni.
Amministratore ha decisamente più ragione di me quando dice che la circolare ha valore, in quanto non ho collegato un fatto, giuridicamente parlando.

La circolare è stata prodotta dal ministero dell'interno, il TULPS 1940 Regolamento è un regolamento ministeriale prodotto dal ministero dell'interno non come il TULPS 1931 che è legge dello stato (all'introduzione era legge del regno).

Quindi essendo la circolare dello stesso ente che ha prodotto il regolamento essa definisce una interpretazione autentica, questo è un termine che ha accezione giuridica e non è casuale.

Ritenevo giusto fare questa errata corrige

bloke_61

Completo l'informazione sul funzionamento del mio commissariato; questa mattina sono andato a ritirare la ricevuta vidimata. Mi hanno confermato che è sufficiente la PEC entro le 72 ore per essere in regola, ma che la ricevuta cartacea vidimata va prima o poi ritirata, anche con comodo.

el guercio

grazie "am" esaustivo e completo come sempre, la questione che ho proposto è semplice curiosità in quanto ho già licenza di collezione ma questi particolari legali non li avevo mai sentiti e ritenevo giusto denunciare qualsiasi parte "essenziale" di arma anche se antica. Certamente non vado a rischiare di farmi sequestrare migliaia di euro in armi per nascondere un qualsiasi catorcio rinvenuto in qualche cantina. 

am

Assolutamente d'accordo, non ne vale la pena neanche un poco di girare attorno a queste minuzie della legge.

Oltretutto il corpus di leggi sulle armi antiche è molto poco conosciuto anche dagli esperti pensa te se gli operatori delle forze dell'ordine possono esserne edotti.

Oltretutto per le armi di fine ottocento a volte è difficile sapere a priori se ricadono nelle armi antiche sopratutto in assenza di marchi specifici, pensiamo ad esempio alle innumerevoli velodog o pistole da borsetta semi-artigianali (sopratutto belghe) che si rinvengono in giro in cantine o soffitte.