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Detenzione armi in casa

Aperto da FabrizioGoti, Domenica - 27/Luglio/2025 - 12:04

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FabrizioGoti

Vorrei sapere se da detentore di armi in casa ,con relativo certificato di idoneità da consegnare ogni 5 anni in questura ,si può detenere in casa anche relative munizioni.

 
Goti Fabrizio

Amministratore e fondatore

Innanzi tutto chiariamo che, detenzione e acquisto armi o munizioni sono due differenti atti amministrativi.
Il primo consente di detenere ciò che è stato permesso di acquistare. Sia per l'acquisto sia per la detenzione si deve essere in possesso di relative licenze: licenza di acquisto e licenza di detenzione cioè, un porto d'armi valido o un nulla osta all'acquisto e successiva denuncia di detenzione.
Una volta che si ha avuto il nulla osta all'acquisto e dopo aver regolarmente denunciato ciò che si è acquistato, la detenzione è regolarmente in atto.

Superato ciò, ogni 5 anni si deve provvedere a: presentare un certificato medico o rinnovare il PdA.
In entrambi i casi la detenzione non cambia, se si possedevano armi e munizioni, queste restano tali con la differenza che se si ha un PdA la quantità di munizioni può variare, in caso contrario no.
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am

Ottima risposta di amministratore che è valida a meno di casi specifici:

1) Corretto dire che la denuncia di detenzione (in congiunzione con l'aver presentato il certificato medico a scadenza) "assorbe" l'effetto di una possibile "licenza di detenzione" che non è prevista dal nostro ordinamento. Vi sono delle piccole precisazioni, ossia che la detenzione (non l'acquisto) delle munizioni spezzate per armi da caccia è esente da denuncia nel caso si posseggano armi da caccia capaci di spararle (dire dello stesso calibro in certi casi è fuorviante) quindi la loro detenzione è legettimata non dalla denuncia delle stesse ma dalla denuncia e detenzione delle armi associate.

2) Non è formalmente corretto dire che in assenza del porto d'armi il numero di munizioni non può cambiare, immagino che amministratore intendesse dire che non può aumentare ma può ben diminuire  nel caso in cui l'utilizzo dell'arma sia fatto li dove essa è denunciata (esempio di colui che possedesse una linea di tiro sul suo fondo recintato o chiusa nella sua abitazione) in quanto il porto (e quindi l'utilizzo) dell'arma non è vietato a priori in luogo privato a meno che esso non realizzi altra fattispecie di reato. Inoltre non ci sono previsioni di legge per il reintegro di quanto già denunciato (rispetto a chi ha porto d'armi scaduto) con componenti residui (denunciati) per la ricarica fino a esaurimento degli stessi.

Queste sono ovviamente e, a mio parere che non intendo essere verità assoluta, solo precisazioni al contorno.

Amministratore e fondatore

Citazione di: am il Martedì - 29/Luglio/2025 - 09:16Ottima risposta di amministratore che è valida a meno di casi specifici:

2) Non è formalmente corretto dire che in assenza del porto d'armi il numero di munizioni non può cambiare, immagino che amministratore intendesse dire che non può aumentare ma può ben diminuire  nel caso in cui l'utilizzo dell'arma sia fatto li dove essa è denunciata (esempio di colui che possedesse una linea di tiro sul suo fondo recintato o chiusa nella sua abitazione) in quanto il porto (e quindi l'utilizzo) dell'arma non è vietato a priori in luogo privato a meno che esso non realizzi altra fattispecie di reato. Inoltre non ci sono previsioni di legge per il reintegro di quanto già denunciato (rispetto a chi ha porto d'armi scaduto) con componenti residui (denunciati) per la ricarica fino a esaurimento degli stessi.

Esatto; io chiaramente mi riferivo al fatto che non avendo un PdA valido non poteva acquistare munizioni e quindi la variazione del numero non era possibile.
Giustamente però possono essere anche scaricate manualmente, sparate in cantina e per contro ricaricate con materiale già in detenzione, anche qui poi la polvere difficilmente potrà essere riacquistata salvo non richiedere specifico nulla osta di acquisto.
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