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Gli elmetti possono essere detenuti liberamente?

Aperto da Antonio PR, Martedì - 07/Gennaio/2025 - 22:58

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Antonio PR

Buongiorno e buon anno a tutti.

Mi riallaccio alla questione "Legalità visori notturni" trattata il 22 maggio dello scorso anno, ove ho notato il seguente passaggio: "Le ottiche con visori notturni, a mio avviso, possono essere legali o illegali a seconda di un discrimine particolare cioè l'appartenenza, o meno, alla lista dei materiali di armamento ai sensi della Legge n° 185 del 1990. Secondo questa legge, viene stilata periodicamente la lista dei materiali di armamento, l'ultimo aggiornamento del 2023 contiene questo elenco... ecc. ecc.".

Scorrendo la lista dei materiali d'armamento ho notato che al punto CAT1.d.1 compaiono tra i materiali d'armamento i "Caricatori staccabili" (che tutti noi possediamo), che al punto CAT1.d.4 compaiono i "Soppressori di bagliore" (credo che qualsiasi freno di bocca abbia anche questa funzione) e che al punto CAT13.c compaiono gli "Elmetti". A questo punto mi chiedo cosa mi sia sfuggito perché se i caricatori staccabili, i soppressori di bagliore e gli elmetti sono materiale d'armamento ne consegue che noi, comuni mortali, non possiamo detenerli.
Ho approfondito la ricerca ma non ho trovato soluzione perché, nonostante il paragrafo 11 dell'art. 1 della già citata Legge n° 185 del 1990 reciti: "Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; (omissis); le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.", non vi è alcun riferimento né ai caricatori, né ai soppressori di bagliore e, men che meno, agli elmetti.

Qualcuno più competente (o più acuto) del sottoscritto potrebbe chiarirmi la questione?

Grazie e cordiali saluti.
Antonio

am

#1
Attenzione. L'elenco è chiaro.

1) Caricatori staccabili solo per armi AUTOMATICHE, in relazione con il corpus normativo della legge italiana solo se appositamente progettati e destinati alle armi automatiche (e non modificati oltretutto), quindi un caricatore identico per arma COMUNE (realizzato per arma comune) anche se IDENTICO funzionalmente a quello militare (a patto che esista un arma con la stessa capienza classificata o catalogata) non rientra nell'elenco perchè l'arma non è automatica. All'atto pratico se non si può dimostrare che il caricatore è specifico e per un arma della quale non esiste la versione comune di pari o superiore capienza allora è impossibile associarlo al materiale di armamento, se poi il caricatore è modificato (esempio rivetto) esso non è più identico a quello per arma automatica e quindi anche se si dimostra che è specifico per un arma automatica non è più parte dell'elenco. Leggere la pag 19 del decreto per capire che per le armi leggere si parla di armi automatiche:

"a) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento -  Categorie 1, 3, 16 e 21
 b) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento Categorie 2, 3, 16 e 21 "

Vediamo che per le armi pesanti e per i calibri sopra i 12.7 (medio calibro da 12.7 a 20mm) non è specificato automatiche.
Attenzione che le armi a canna liscia possono anche non essere automatiche ma semiautomatiche e/o a pompa, ma devono essere armi non da caccia o sportive (questo perchè le armi a canna liscia si prestano meglio ad applicazioni militari specifiche come l'antissomossa o l'utilizzo di munizionamento speciale).

Oltretutto per i caricatori la legge 110/75 ammette esplicitamente la detenibilità dei caricatori per armi sportive di capienza maggiorata che sono detenibili (se tesserati TSN o similari, per chi li deteneva prima del 2017 nessun obbligo) , siccome abbiamo armi sportive che usano gli stessi caricatori delle armi militari allora questo implicitamente li toglie dal perimetro del 28 TULPS perchè c'è una legge che ammette che si possono detenere, una legge che sta allo stesso livello di gerarchia e che quindi, essendo più permissiva, vince. Quindi la detenzione di un caricatore staccabile  maggiorato è punito dal 697 Codice Penale e non dal 28 TULPS (assai più grave), insomma sui caricatori c'è un impianto normativo complesso ma che tende a definire che un caricatore compatibile con un arma comune non è materiale di armamento (con alcune incertezze in casi limite). Detto questo  astenersi dal detenere caricatori che si possono riferire solo e unicamente a un arma automatica che non ha una versione comune, l'esempio che mi piace portare è il caricatore delle mitragliatrici BREN che ogni tanto si trova sulle bancarelle di militaria, la BREN non è mai stata catalogata/classificata come arma comune quindi il suo caricatore è esclusivo per arma da guerra e quindi materiale di armamento. Tanto poi il PM lo considererà parte di arma da guerra, il che porterà a incriminazione ai sensi della 1967 e non del 28 TULPS, per certi versi è anche meglio.

2) Per gli elmetti la situazione è veramente semplice:

Escludiamo gli elmetti/caschi speciali per aerei moderni o mezzi che integrano avionica specifica e accessori specifici che sono parte di punti a loro volta specifici e rimaniamo sugli elmetti militari che ci interessano, quindi quelli da protezione personale ad esempio da fanteria. Li troviamo al punto 13, corazzature e equipaggiamenti da protezione personale (logicamente), vediamo cosa troviamo:


"13: Corazzature o equipaggiamenti di protezione, costruzioni e componenti e accessori, come segue:

punto c: elmetti e loro componenti e accessori appositamente progettati, come segue: 
1. elmetti fabbricati in accordo a norme o specifiche militari, o a norme nazionali comparabili
2. gusci, cuffie o imbottiture di conforto, appositamente progettati per gli elmetti di cui al punto CAT13.c.1.; "

Già abbiamo una riduzione del contesto, devono essere fabbricati in accordo con specifiche militari, specifiche e norme che vanno definite, è chiaro che un elmetto in acciaio del 1938 non può essere in accordo con le specifiche militari correnti, per tagliare la testa al toro, il  testo stesso nelle note al punto 13 dà un riferimento tale per cui si presume che tutti gli elmetti il cui medello è stato prodotto antecedentemente a una data specifica non sono da considerarsi compatibili con nessuna specifica militare di interesse e quindi esclusi senza ulteriori considerazioni.

Note al punto 13:

"Nota 2 Il punto CAT13.c. non si applica agli elmetti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
a) sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1970;   
b) non sono equipaggiati, progettati o modificati per ricevere i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.  "

Il punto b serve a specificare che se prendo un l'emetto vecchio e lo integro con attrezzatura nuova e protezioni specifiche militari (tipo piastre militari ceramiche) allora può effettivamente rientrare nell'elencoa.

Inoltre questa è una legge che, per come è formulata, è idonea a integrare altre leggi ordinarie e non a sovrastarle. Quindi, per gli accessori, siccome le armi si possono demilitarizzare e le loro parti sono considerate parti di armi comuni o accessori per armi comuni a poco importa che siano nell'elenco del materiale di armamento, quindi per gli spegnifiamma (originariamente per armi automatiche, se sono nati per armi comuni allora il problema non si pone) sono detenibili secondo il principio che essi sono accessori di arma comune che li rende liberi ed esclusi dal perimetro del 28 TULPS anche se di base sono nominati nell'elenco del materiale di armamento. Questo vale per tutti gli accessori, anche per i caricatori che però hanno avuto un giro più complesso perchè una volta erano parti di arma (anche comune) epr via del fatto che serviva l'autorizzazione al trasporto.

Spero di aver chietato qualche dubbio.


am

#2
Inoltre l'ultimo aggiornamento è del 2024, solo pochi giorni dopo la risposta citata.
   
DECRETO  29 maggio 2024 . Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2024/242.

Antonio PR

Grazie mille per l'esauriente risposta.
I dubbi su caricatori, spegnifiamma, elmetti e congegni di mira con trattamento elettronico dell'immagine, sono risolti... o risolubili nei seguenti modi:

- Caricatori - Per precauzione, farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione giurata che non è impiegabile su una mitragliatrice BREN  ;D

- Soppressori di bagliore -In caso di contestazione, far mettere a verbale che trattasi di "spegnifiamma" e che, di conseguenza, le fiamme non hanno niente a che vedere coi bagliori (di guerra) richiamati nella lista dei materiali d'armamento  ;D   ;D

- Elemetti - Accertarsi che la data di nascita del gemello più anziano dell'elmetto in questione, sia antecedente al fatidico anno 1970  ;D   ;D   ;D

- Congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine - Accertarsi che non abbiano a bordo la batteria e, in caso di contestazione, fare presente che guardando nell'oculare non si vede nulla perchè sono stati demilitarizzati   ;D   ;D   ;D   ;D

A parte gli scherzi, ringrazio e rinnovo gli auguri di un felice e sereno 2025 a tutti.
Antonio

am

So che la risposta è ironica ma non è lontanissima dalla realtà.

1) Caricatori: Scrivici sopra a pennarello indelebile un codice di BPN di un arma che lo accetta  possibilmente con lo stesso numero o > di colpi. In caso di contestazione avrai la prova di aver fornito subito un riferimento legale avvallato dal BPN. Può voler dire molto, saranno le forze di PS o il PM a dover fornire la prova che il caricatore in questione è esclusivo per arma da guerra e se tu hai già fornito l'arma comune con cui è compatibile allora dovranno spiegare perchè non hanno verificato.

2) Spegnifiamma e freni di bocca: Se sono sull'arma comune allora essi sono per arma comune e sono espunti dal materiale di armamento, se sono sciolti fornire comunque codice o numero catalogo. Comunque per uno spegnifiamma sciolto è veramente molto difficile dire che sia proprio di un'arma da guerra. Inoltre ad oggi con soppressore di bagliore si intendono di solito i moderni soppressori di bagliore/rumore integrato sono molto più simili a un silenziatore che a uno spegnifiamma.

https://www.brownells.it/AR-15-KX3-FLASH-SUPPRESSOR-22-CALIBER-KX3-Flash-Suppressor-22-Caliber-1-2-28-Steel-Phosphate-NOVESKE-RIFLEWORKS-LLC-22-Caliber-223-224-1343-100003335

Questo è un esempio per cal 22, ovviamente è legale e detenibile senza se e senza ma perchè è riferibile solo ad armi comuni (quindi neanche a voler interpretare male la legge si pèuò sbagliare).

3) Elmetti: Non ci sono precedenti giuridici a me noti, quindi direi che neanche i più ottusi si possono sbagliare. Direi che l'unica cosa di cui preoccuparsi è se stai inviando senza autorizzazione un container di elmetti con livello protezione IV in Siria o Afghanistan e te lo fermano al porto. Ce ne vuole per dire che un elmetto di acciaio del 1932 è materiale di armamento, allora anche una riproduzione di elmo romano a questo punto (spero di non stare dando brutte idee a qualcuno).

4)Congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine: Questi sono da attenzionare, non ho visto precedenti però, la verità è che è una questione così tecnica e di nicchia che sarebbero pochi i periti in grado di dire se un ottica IR trattamento elettronico è specifica per arma da guerra oppure di fornitura militare. A mio parere.

Poi penso a gente condannata a 1 anno e 6 mesi di reclusione per detenzione di 6 bossoli (bossoli non cartucce) calibro 7,62 x 39 NATO (SIC) marca lapua e penso che a volte non c'è proprio difesa contro l'incapacità di discernimento.