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Caricatori MCO

Started by ishotmyleg, Thursday - 04/January/2024 - 17:22

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ishotmyleg

Salve, oggi, durante una discussione in poligono mi è stato messo un dubbio.

I caricatori per armi ad aria compressa di libera vendita ad esempio la cx4 della umarex che utilizzano bombole di c02 compressa, sono da denunciare se oltre i limiti stabiliti dall'articolo 38 del TULPS.

Io sostenevo di no, ma la persona con cui parlavo mi ha spiegato per filo e per segno che il 38 del TULPS parla solo di caricatori di armi lunge e corte e non di armi da fuoco o catalogate o classificate e mi ha spiegato che le armi a modesta capacità offensiva sono comunque armi e a loro si applicano tutte le disposizioni sulle armi che non siano esplicitamente escluse da legge, mi ha fatto vedere le schede del banco di prova e della commissione centrale ed effettivamente le libera vendita riportano scritto arma lunga o arma corta.

Io ho spiegato a questa persona che allora neanche si potrebbero introdurle nello stato se l'arma non è sportiva ma le mco non sono mai classificate come sportive e che se anche fosse si dovrebbe essere tiratori sportivi.

A questo punto mi ha fatto vedere che la legge 110 1975 modificata che vieta i caricatori a più di 20 e 10 colpi per corte e lunghe parla solo di armi comuni che le libera vendita non sono e che la legge del 2018 sulle armi per gli sportivi parla solo di caricatori per armi da fuoco che le libera vendita aria compressa non sono.

Mi ha anche detto che se l'arma in questione esiste sia in versione libera vendita che non, e mi ha detto che sicuramente esiste anche se non classificata in italia perchè negli altri paesi vigno limiti diversi tipo 20j in francia, allora quello è anche un caricatore per arma comune.

Ora i caricatori per alcune aria compressa lunghe di libera vendita sono da 11, 12, 20, 30, 40 colpi. Io stesso ho un m1a1 della umarex a c02 4.5 con caricatore da 30 colpi, gli armieri spergiurano che non vanno denunciati ma io davvero davanti ai ragionamenti di questo mio conoscente in poligono non so che rispondere.

Possibile che lui abbia ragione e non esista almeno una circolare sulla questione?

Amministratore e fondatore

Faccia finta di nulla e lasci il suo amico nel brodo in cui piace stare.
La Legge 110/75 è chiara e all'art. 2 (che va letto tutto e non solo dove fa comodo) inizia elencando le armi comuni da sparo cui l'articolo stesso si riferisce. In questo breve elenco non appaiono le armi da Lei indicate (perchè in verità sono giocattoli).

Non mi dilungo in altre spiegazioni, la Legge è chiara, ma sembra che il suo amico la interpreti come fanno spesso molti giudici, cioè a pisello di cane.
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am

#2
Ho preso spunto per rivedere la legislazione di riferimento e mi sembra che ci sia lo spazio per avvallare questa particolare interpretazione, almeno sul piano formale.
Le MCO, armi modesta capacità offensiva, sono armi da sparo che rientrano nelle pertinenze del DECRETO 9 agosto 2001, n. 362.
Attenzione a non confondere le armi a modesta capacità offensiva come una carabina aria compressa con energia cinetica alla bocca <= 7,5 J con le softair che erogano una energia alla bocca < 1 J e che sono state inserite nella legge 110 all'articolo 5 dal D.L. 204 del 26/10/2010.

Le carabine ad aria compressa rientranti tra le armi di modesta capacità offensiva SONO SICURAMENTE ARMI per il nostro ordinamento giuridico.
Non sono armi comuni da sparo, e non c'è bisogno di scomodare la 110 1975 per questo, basta leggere il decreto n.362 del 2001.

Le  armi  ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
proiettili  sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine,
non  superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita' offensiva
non assimilate alle armi comuni da sparo.


Quindi non sono armi comuni, non c'è bisogno di classificarle sportive. Lo stesso regolamento le esenta dall'obbligo di denuncia, e le compara ad oggetti da punta o da taglio atti ad offendere per nel caso di porto fuori dall'abitazione escludendoli dal perimetro del 699 del codice penale.

Sembrerebbe che per la nostra legislazione una una MCO sia essenzialmente paragonabile a un coltello da cucina o a una sega per legno se non fosse che per altre cose sono assimilabili ad armi da sparo comuni in tutto e per tutto, ripeto NON CONSIDERATELE GIOCATTOLI SI RISCHIANO CONSEGUENZE PENALI GRAVI.

La violazione in cui si incorre più di frequente è quella di acquistare on-line una MCO <= 7,5 J, vi riporto cosa dice il regolamento all'articolo tre.

La   vendita  per  corrispondenza  e'  regolata  dal  disposto
dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.


Quindiacquistare on-line o per corrispondenza un MCO integra lo stesso reato di acquistare on-line una pistola, un fucile da caccia oppure un AR-15 sportivo, su questa cosa ho visto cascarci pure degli esponenti delle forze dell'ordine. Se vi prenderete la briga di leggere il regolamento troverete altre cose usualmente non note ai più, ad esempio il commodato inferiore alle 48 ore e la cessione a qualsiasi altro titolo (esclusa la successione) devono avvenire in forma scritta, se fossero giocattoli non esisterebbero simili disposizioni.

Una cosa poco nota è che anche la cassazione ha più volte ribadito è che un divieto di detenzione armi emesso dal prefetto comprende nel suo perimetro anche le MCO e che un destinatario di un DDA che detiene un MCO commette reato ai sensi dell'articolo 650 c.p, giurisprudenza costante.

Quindi, almeno a norma della cassazione le MCO sono armi, non comuni da sparo, generalmente non antiche ovviamente ma genericamente armi da sparo (non comuni) con un regolamento specifico.
Questo effettivamente lo si evince leggendo il combinato del TULPS 1931 art 30

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

E dell'articolo 44 del regolamento 1940 del TULPS che all'ultimo comma dice:

Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa, siano lunghe che corte.

Attenzione, la legge 1975 110 così come modificata dice:

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da salà, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Quindi essa dice che se superano i 7,5 J sono armi comuni da sparo ma non abbroga o supera che le armi <= 7,5 J non siano armi da sparo ai sensi di quanto disposto dal TULPS.

Fatta questa premessa, bisogna capire se l'articolo 38 del TULPS prescrive effettivamente di denunciare i stesse caricatori di TUTTE le armi o solo delle armi comuni da sparo. Per quanto riguarda la denuncia delle armi in generale c'è il  problema introdotto dalla interpretazione delle armi alla quale c'è il riferimento rispetto alle parti come definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 che sembra indicare che (almeno per la denuncia) le armi siano solo le armi comuni da sparo (non esiste il concetto di parte di arma non comune, non  da guerra o non clandestina) se così fosse ci sarebbe margine per dre che anche per i caricatori ci si riferisce solo alle armi comuni, però la cassazione è costante nel dire che la definizione di arma nell'articolo 38  è ancora quella all ' articolo 30 del TULPS e quindi una definizione in senso lato. A questo punto sembra corretto dire che il tulps 38 prescriva la denuncia per i caricatori di TUTTE LE ARMI e non solo quelle comuni forse con la limitazione che per esse debba esistere una definizione che le caratterizza per essere lunghe o corte (quindi escludendo l'assurdità che se qualcuno costruisse una alabarda con un attacco per un caricatore specifico per l'alabarda che questo vada denunciato in quanto non si conoscono armi bianche LUNGHE o CORTE secondo una definizione legale).

Rimane un però:

Il 38 TULPS recita così:

La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni(

Quindi abbiamo un rimando al secondo comma dell art 2 della legge 110 1975 al comma secondo che dice:

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo
diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di ((...)) armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10 


Questo rimando dice essenzialmente che le disposizioni al comma sopraindicato non possono essere inficiate dal TULPS 38 e possiamo chiederci se ci aiuta a esentare le MCO dall'ambito di applicazione del comma stesso. Secondo me NO in quanto dice essenzialmente che se per caso domani cambia il 38 del tulps e viene abolita la denucia dei caricatori fino a 100 colpi per armi corte o lunghe ne rimane vietata l'introduzione, la cessione etc salvo che siano per armi sportive come prescritto dalla legge 110 1975 e vari casi simili.

Ricapitolando, l'interpretazione fornita, secondo cui i caricatori per MCO con più di 10 colpi per arma lunga e 20 per arma corta sarebbero  da denunciare, PARE essere corretta in base a una lettura MOLTO DRACONIANA della legge, penso che nessun organo di pubblica sicurezza si sia mai posto il problema e quindi non dovremo porcelo noi. Sicuramente se è così allora è una condizione della legge non voluta ed emersa con la statificazione normativa che potrebbe essere in caso smontata in sede giudiziale con una analisi della Ratio Legis sottostante, però si può anche dire dura lex sed lex.

Amministratore e fondatore

#3
Il problema è proprio questo: l'interpretazione..........

Ah! dimenticavo, la Legge sui caricatori nasce nel 2010 con il decreto anti terrorismo, non credo che i terroristi usassero caricatori per armi ad aria compressa ne che qualche legislatore abbia mai pensato che dovessero essere denunciati perchè utilizzati nel terrorismo internazionale.
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am

#4
Come ho detto sembra che il risultato non sia voluto, il problema è questo cioè che è stata aggiunta una serie di norme senza ovviamente pensare in modo esteso a come esse si integrassero con il pregresso. Questa è appunto l'essenza della stratificazione normativa, cioè il fatto che ogni strato non elide il precedente e non esiste una soluzione di continuità. Questo però non toglie che a voler essere pignoli e a interpretare la legge in modo letterale effettivamente emerge questa interpretazione che un PM o un agente di polizia può portare avanti senza troppi problemi e senze effettivamente essere in errore a priori.
Anche perchè se un PM ripercorre il ragionamento esposto come è stato esposto probabilmente si arriva in cassazione con una condanna.
Ora, anche il post di prima è da prendere più come una curiosità perchè ci vuole davvero un accanimento perchè l'appuntato cacace (che è quello che di solito non ti fa denunciare i caricatori da 30 o 29 colpi dell'AR15 perchè il software dei carabinieri non ha la voce nella tendina) ti contesti il caricatore della carabina ad aria compressa che neache sa che hai perchè non la devi denunciare.
Inoltre so che è stato un lapsus ma la modifica al 38 TULPS che impone la denuncia dei caricatori è arrivata con il dl alfano del 2015 e non del 2010, ripeto so che è un lapsus ma correggo per chi ci legge.

Amministratore e fondatore

Si, nel 2010 la norma si riferiva alla  direttiva direttiva 91/477/CEE che non faceva proprio riferimento al terrorismo ma si occupava comunque della tracciabilità delle armi a causa di fatti avvenuti in periodi precedenti.
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