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03/10/2024
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caricatore ak 29 colpi

Aperto da enzo, Lunedì - 20/Novembre/2023 - 16:00

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enzo

salve: avendo in denuncia un ak 47 con caricatore 29 colpi acquistando un altro da 29 colpi va denunciato? grazie cordiali saluti

Amministratore e fondatore

Naturalmente si, dato che si tratta di detenere in totale non uno ma due caricatori di grande capienza.
La norma prevede infatti che tutti i caricatori (cioè il numero di essi) siano denunciati se hanno particolari caratteristiche.
Il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104 prevede che tutti i caricatori per armi corte contenenti più di 20 colpi e quelli per armi lunghe contenenti più di 10 colpi debbano essere denunciati (art.38 del TULPS).
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am

#2
Mi aggancio, in armeria ho avuto una discussione sul fatto che andasse denunciato anche il caricatore in dotazione all'arma. Io ho detto di si perchè essendo esplicitamente accessorio e non parte allora non è implicita la sua esistenza nel momento di acquisto dell'arma stessa.
L'armiere non era sicuro di ciò e continuava a dirmi di non dover denunciare un caricatore da 30 colpi per m4 perchè di dotazione all'arma.
Arrivato in sede di denuncia ovviamente le forze dell'ordine non volevano neanche denuciarmelo perchè i caricatori non vanno denunciati secondo loro, non importa la capienza, ma questa è un altra storia (sono riuscito a farmelo mettere facendogli mandare una mail a un referente del ministero dell'interno). La domanda in sintesi è secondo voi se il caricatore in dotazione va denunciato o no.

Amministratore e fondatore

#3
Si, perchè la Legge prescrive di denunciare TUTTI i caricatori. Per altro l'arma venduta con caricatore da 30 colpi doveva essere solo sportiva, dato che è vietato vendere caricatori maggiorati per armi comuni o armi comuni con caricatori maggiorati.
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am

Ultima domanda sulla questione che davvero mi manda nei pazzi per l'incertezza che aleggia intorno. Pomendo di essere iscritto a un tsn, è possibile acquistare e denunciare caricatori maggiorati anche senza avere armi associate? Io penso di si e anche la mia questura, l'unico problema è che un armiere continuava a insistere sul fatto che un caricatore maggiorato è legale solo nel momento in cui è montato su un arma sportiva se no non si può capire che non sia di un arma comune. Io gli ho detto che basta dare un codice di riferimento del banco di prova e se esiste un arma sportiva che monta quel caricotore allora quello è un caricatore per arma sportiva.
Voi cosa ne pensate?

Amministratore e fondatore

#5
Dato che la Legge vieta di produrre, importare, vendere (ma non detenere) armi non sportive con caricatori che ora chiamiamo per semplicità "maggiorati", ciò non si può fare. Ma è anche chiaro che moltissimi caricatori prodotti per armi sportive funzionino perfettamente anche in quelle comuni io sottolineo che è consentito produrre e vendere caricatori maggiorati solo per le armi sportive e anche la loro importazione ne è limitata a questo ma nulla vieta di utilizzarli poi anche su un arma comune (comune vuol dire semplicemente comune o comune da caccia).
Così chi ha un caricatore per una pistola sportiva da 25 colpi, al poligono può usarlo anche in una pistola comune (eviterei di usarlo in un arma comune utilizzata al lavoro), purchè lo abbia denunciato.
Per l'acquisto, dato che ora si deve provvedere alla denuncia, forse l'ufficio armi dell'Amministrazione pubblica potrebbe trovare strano che qualcuno acquisti un caricatore senza avere un arma ma...... la Legge non dice nulla in tal senso, e se la Legge non vieta la cosa è consentita.
Comunque vedo che gli armieri, cioè chi lavora nel settore e deve essere preciso e informato, sono sempre i soliti...... sic!
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am

A questo punto vorrei aggiungere una domanda come spunto.
Se una persona detiene un caricatore da 29 colpi ex militare (tipicamente limitato con un rivetto) e non si sentisse sicura perchè non si sa mai che la limitazione sia stata correttamente implementata e che sotto certe condizioni possa entrare il 30simo colpo (ho visto personalmente ai tempi del catalogo un caricatore per FAL in armeria tagliato a 10 colpi come da catalogazione nel quale entrava l'11simo colpo facendo forza), tale persona è legittimata ad aggiungere personalmente un secondo rivetto togliendo un paio di colpi in più per sentirsi completamente sicura a scopo cautelativo?

Grazie della risposta

Amministratore e fondatore

La limitazione dei caricatori dovrebbe farla un armaiolo ma certo non credo di aver mai visto ricevute che garantiscano questi lavori, quindi l'importante che il caricatore sia limitato in modo che, non sia semplice riportarlo allo stato originario.
Per altro in un caricatore da 30 colpi limitato a 29 devono starci solo 29 colpi altrimenti il lavoro non è fatto bene, quindi il problema non sta a chi cerca di migliorare il lavoro ma piuttosto a chi il lavoro non lo ha fatto a regola d'arte.
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Antonio PR

Buongiorno a tutti,

se possibile, vorrei un chiarimento riguardo all'annosa questione dei caricatori da "ventinove" colpi.

Esiste una norma di legge, una direttiva, una circolare, ovvero uno straccio di scrittura proveniente da fonti "ufficiali", che vieti espressamente caricatori con capacità SUPERIORE a 29, ammettendo caricatori con capacità fino a 29?

Io l'ho cercata accuratamente ma non ne ho trovata alcuna... nemmeno nell'interessante articolo, che conclude salomonicamente: <Di conseguenza, anche se (lo ribadiamo) non esiste un obbligo di legge a limitare i caricatori delle armi lunghe sportive tipo Ar o Ak a 29 colpi, riteniamo che sia una procedura di prudenza farlo.> (si veda https://www.armietiro.it/29-colpi-mito-o-realtat-1300).

Per contro, si trovano in vendita caricatori con capacita di 33 colpi (per la pistola in polimeri più famosa al mondo).

Grazie e cordiali saluti.
Antonio

am

#9
L'unico vero riferimento è il Banco Di Prova, il limite dei 29 colpi lo scelse proprio il banco nel 2013 in modo semi arbitrario. Lo stesso banco di prova ha poi ritrattato questo limite.

Ad oggi il limite è essenzialmente solo applicato alle armi sportive in calibri "militari", la lista dei calibri militari (stilata per permetere di escludere la classificazione delle armi corte in tali calibri) è presente sul sito del banco stesso.

Ad ora il limite dipende arma per arma (quindi in maniera limitata caricatore per caricatore) a seconda della scheda di classificazione.
Ad oggi il limite massimo è 33 colpi per armi in calibri "militari".

https://www.bancoprova.it/it/classificazione-armi_classificate/txnunezzw315rgcmvjkkm9df85eiqall6rahcjdw/
https://www.bancoprova.it/it/classificazione-armi_classificate/utc42mefkdxvjhsbk9gmlew1jc98islzinnxarq5/

Le due schede fornite dai link sopra sono recenti in armi 223 e 7,62x39 portano già il nuovo limite massimo, le per caricatori per armi le cui schede non sono state aggiornate e quindi sono ancora a 29 colpi è prudenziale mantenere il limite (sopratutto se caricatori ex militari).

Se tali caricatori vanno anche su armi già classificate a 33 allora potrebbero essere legali, le due armi in scheda usano normali caricatori AR 15 e Kalashikov. Ripeto, caricatori ex militari meglio siano sempre limitati, caricatori per il mercato civile non ex militari possono essere quindi fino a 33 senza contestazione, basta fornire i codici in caso di controllo.

Le schede del banco di prova hanno valore legale e le sue decisioni sulla natura di un arma o di una parte di arma o di un accessorio (se da guerra o no) sono viincolanti per legge, lo ha riconosciuta anche la cassazione.

Ed infatti potete trovare in armeria caricatori da 30 colpi per AK della FAB defence in polimero da 30 colpi della magpul per AR-15 (questi li ha comprati anche un mio conoscente come accessori per un Colt carbine nuovo l'anno scorso che veniva già con il caricatore da 30) e potete anche trovare i caricatori della Daniel defence da 32 colpi per AR15.

am

Piccola aggiunta, le pistole non possono mai essere armi da guerra, al massimo tipo guerra se automatiche. Quindi il requisito del limitato volume di fuoco non si applica MAI alle armi corte (non in calibri militari perchè non classificabili). Quindi non c'è motivo per definire un limite (oltre a quello imposto dalla pratica sportiva) per i caricatori delle armi corte sportive.


Amministratore e fondatore

#11
Attenzione alla confusione ...... caricatori per armi civili e caricatori per armi da guerra.

Prima di tutto non vi sono limiti per la capacità di un caricatore, per cui se il BPN classifica un arma sportiva con caricatore da 136 colpi, detenere tale caricatore non è reato.
Diversa cosa è detenere un caricatore per mitraglera FIAT da 31 colpi senza averne ridotto la capacità perchè tale caricatore in forma originaria è parte di arma da guerra. (lo dicono i Giudici quando ve lo sequestrano).
Circolano tantissimi caricatori ridotti a 29 colpi, perchè sembra che sia accettato che tali caricatori che hanno spesso l'attacco adattabile o derivante da un arma da guerra, possano essere posseduti solo se ridotti dalla loro originara capacità.
E' una emerita puttanata ma così è...... e se vi pare.

Ps: naturalmente non esiste alcun caricatore da 31 colpi per mitragliera FIAT.
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am

Forse la confusione nasce proprio dalla falsa dicotomia caricatore da arma da guerra e caricatore da arma comune sportiva.
I casi sono molteplici.

1) Caricatore per un arma da guerra automatica mai demilitarizzata, catalogata e classificata in italia (es caricatore da 30 colpi 303 british per una mitragliatrice bren), sicuramente parte di arma da guerra. Si potrebbe dire che è parte di arma da guerra anche se è limitato a 29 colpi.

2) Caricatore per arma da guerra, costruito come fornitura militare, ora destinato ad armi classificate sia demilitarizzate che non. Questi sono il nocciolo del problema, sono per armi da guerra e non lo sono allo stesso tempo. Facciamo un esercizio mentale, se questi caricatori sono parte di arma da guerra e se hanno la capacità originale allora il limite dei 29 colpi è applicabile solo a quelli che nascono da 30 colpi, perchè nessuno limita allora i caricatori dei FAL (belga e non italiano) a 19 colpi invece che a 20, eppure la capacità originale del caricatore era 20 colpi, era destinato ad un arma da guerra che è ancora in uso ad alcuni eserciti. Inoltre questi caricatori vengono prodotti spesso anche in replica, non essendo matricolati non è possibile quindi, in molti casi, dimostrare quale sia stato prodotto ex novo per il mercato civile e quale sia ex militare.

3) Caricatore per un arma civile derivata da un arma militare ma progettata ex novo per non poter sparare a raffica, il 90% degli AR 15 in italia ricadono in questa categoria. Forse seguono le stesse regole del punto sopra, forse no perchè comunque funzionano anche su un arma da guerra.

4) Caso limite, caricatore per arma da guerra ora demilitarizzata della quale non esiste una versione sportiva e che non funziona su nessuna altra arma classificata o catalogata (es caricatori per lo stg57 prima del 2020 anno della prima catalogazione sportiva). Tutti i caricatori specifici per questa devono essere ridotti a 10 colpi per costruzione in ossequio a una circolare ministeriale.

5) Caricatore per un arma che non è mai stata da guerra ma che è in un calibro militare (esempio un ruger mini-30, il mini 14 ha avuto una versione automatica e quindi da guerra), deve seguire i limiti imposti in scheda di classificazione ma se non lo fa non può comunque essere parte di arma da guerra. Non si individua immediatamente la sanzione nel caso in cui si possegga un caricatore oltre al limite (esempio un caricatore per mini-30 da 35 colpi che non credo esista ma è solo per esempio). Il fatto che l'arma sia in calibro militare la fa sottostare al requisito del limitato volume di fuoco ai sensi della legge 110 1975, per questo è comunque necessario che sia allineato al limite imposto sulla scheda del banco di prova (almeno nel caso che sia effettivamente montato su un arma al momento del controllo).

6) Caricatore per un arma che non è una versione civile di una da guerra, non in un calibro militare (sempre lista del BPN) classificata in italia come sportiva (esempio una pistola glock in cal 40 sportiva), deve solo essere limitato alla capacità prescritta dalla disciplina sportiva associata in scheda di classificazione, il numero di colpi in scheda non è viincolante. Se per caso la disciplina sportiva non pone un limite allora non c'è limite al numero dei colpi. Assolutamente non può essere parte di arma da guerra.

Questo è il complicato panorama dei caricatori ad alta capienza in italia generato dalla stratificazione normativa e dall'impossibilità di capire che un caricatore è soggetto a standardizzazione industriale e che se si vuole dire per che arma è un caricatore allora bisogna immatricolarlo e tracciarlo fino dall'ingresso e assegnargli un arma perchè se no lo stesso caricatore può entrare in decine e decine di modelli diversi, da guerra, demilitarizzati, sportivi, comuni, comuni da caccia, classificati, catalogati etc.

Non abbiamo tirato in ballo il problema degli adattatori e dei caricatori che sono contemporaneamente per armi lunghe e corte e per calibri militare e non. Per esempio un caricatore AR da 20 colpi è un caricatore per arma corta di libera vendita se lo inserisco un arma corta in 300 blackout, è un caricatore per arma sportiva soggetto a denuncia se lo inserisco dentro un arma lunga in 223 Rem, se lo detengo senza l'arma pertinente lo devo denunciare o no? Nessuno può dare una risposta precisa perchè non esiste.   


Antonio PR

"Grande è la confusione sotto il cielo,
la situazione, quindi, è eccellente."
disse il grande Confucio...

Non saprei dire se Confucio avesse ragione ma nella mia testa la confusione è grande di sicuro...

Il riferimento alle schede del BNP mi sembra pratico e utile per avere un riferimento certo tuttavia la sitazione, affatto eccellente, presenta aspetti discutibili...

Facciamo un esempio concreto:
possiedo un AK demilitarizzato, classificato sportivo (Codice 14_00429ds1c), la cui scheda indica che la capacità massima (ammessa) del caricatore è 5 colpi.

Possiedo anche un Ak-104S, nativo semiautomatico, classificato sportivo (Codice 15_00009s1c), la cui scheda indica che la capacità massima (ammessa) del caricatore è 29 colpi.

Possiedo anche uno Zastava PAP, demilitarizzato, classificato sportivo (Codice 20_00197s1), la cui scheda indica che la capacità massima (ammessa) del caricatore è 33 colpi.

Per complicarmi la vita, possiedo sei caricatori per AK/RPK/PAP (regolarmente denunciati, non modificati, non attribuibili, con certezza, ad un'arma o all'altra e men che meno identificabili come ex militari, anche se lo potrebbero essere) che contengono almeno 30 cartucce, comode, comode (forse ne entrano anche 31) e che possono essere inseriti agevolmente (e funzionano perfettamente) in tutte le armi sopra citate.

Dal punto di vista della semplice detenzione penso che il possesso dello Zastava salvi capra e cavoli...  o sbaglio?

Non entro, volutamente, nella problematica dell'impiego dei caricatori nelle diverse armi perchè mi voglio aggrappare alla piccola certezza che mi sono costruito leggendo le precedenti risposte...  ;D

Grazie e cordiali saluti.
Antonio

am

Non c'è bisogno di avere lo zastava, il caricatore è indipendente dall'arma punto. L'unico accorgimento è non metterlo nelle armi che non sono classificate per quel numero di colpi.
Non che sia proibito strettamente, solo è sconsigliato perchè potrebbero nascere contestazioni.
Se il caricatore è denunciato e viene trovato in sede di verifica e sorgono dubbi è possibile fornire un codice per un arma che lo usa indipendentemente se la si possiede o no. Se le forze dell'ordine non sono convinte fare mettere a verbale il codice fornito, se a verifica peritale viene confermato che quel caricatore monta sull'arma di cui viene fornito il codice e ha un numero di colpi =< alla scheda di classificazione (solo per armi in calibri militari) allora è OK. Poi se il giudice ti vuole condannare ti condanna anche se sei nel giusto, potrei indicarti una sentenza in cui uno è stato condannato per detenzione di munizioni da guerra perchè aveva dei bossoli del 7,62 x 39 commerciali della lapua (non èx militari). Se il carabiniere/ufficiale PS che te lo vede decide che è da guerra allora non ci puoi fare nulla se non spiegando e fornendo quanti più riferimenti tecnici e giuridici che puoi subito in sede di contestazione e scegliere un buon avvocato e perito di parte. Se sei preciso è facile che finisca tutto con una archiviazione subito. Comunque probabilmente addio al Porto d'armi e a tutte le armi perchè una volta che viene emesso il DDA dal prefetto è essenzialmente impossibile farlo revocare anche nel caso in sede penale non ci sia nessun seguito.
In definitiva, se si becca male si becca male e non ci si può fare molto se non comportandosi nel modo più razionale possibile e tenendo la calma sapendo che questo delle armi è un mondo complesso e di difficile navigazione. 99% delle volte si riesce a ragionare 1% delle volte no.

am

Comunque se sono da 30 colpi e sono di provvenienza ex-militare allora è possibile che vengano contestati se non ridotti, se sono da 30 colpi ma recano il logo di una azienda che li immette direttamente sul mercato civile (tipo FAB defence) allora non dovrebbe essere possibile contestazione perchè il caricatore è in linea con le specifiche massime del banco e non è mai stato destinato ad un arma da guerra.
Attenzione però, non tutti i caricatori ad alta capienza ex-militari possono essere contestati come parte di arma da guerra, questo perchè non tutte le armi militari sono armi da guerra.
Es: Quando ancora esisteva il limite dei 5 colpi armi lunghe (2015-2018) i caricatori ex-militari non limitati dei psl fpk rumeni non avrebbero mai potuto essere da guerra perchè l'fpk militare non è arma da guerra perchè manca del requisito della spiccata potenza (no automatico), si potrebbe fare lo stesso discorso per i caricatori specifici dell'L1A1.

Antonio PR

"Grande è la confusione sotto il cielo,
la situazione, quindi, è eccellente."
disse il grande Confucio...

Non saprei dire se Confucio avesse ragione ma nella mia testa la confusione è grande di sicuro...

tuttavia, più questa disquisizione va avanti, più mi sembra interessante...  nonostante non abbia la ben che minima idea di cosa sia il "DDA del Prefetto" (anche se immagino che dietro alla sigla si celi una formula alchemica utile alle alte cariche di codesto reame).

Facezie a parte, desidero ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno contribuito al dibattito sui caricatori maggiorati (non perchè lo ritenga completato, bensì a causa delle imminenti festività che mi riconciliano col genere umano - ma solo temporaneamente ;D ).

Cordialissimi saluti.
Antonio

am

"Possiedo anche uno Zastava PAP, demilitarizzato, classificato sportivo (Codice 20_00197s1), la cui scheda indica che la capacità massima (ammessa) del caricatore è 33 colpi"

Ho notato questa dicitura nella sua prima risposta. A occhio e croce direi che il PAP non è un demilitarizzato, lo dice il codice stesso della scheda da lei citato (20_00197s1), come può vedere manca la d nel codice di demilitarizzato. Probabilmente buona parte del kit con cui è costruito viene da armi militari ma sicuramente è stato immesso sul mercato come nativo semiautomatico. Questo spiega il perchè segua il limite dei 33 colpi, il BPN è restio a classificare demilitarizzati a più di 10 colpi (5 per le schede ante 2018 non aggiornate).

Questo è l'estratto della scheda nell'estesione sportiva

Arma demilitarizzata:   NO
Arma lunga semiautomatica con caricatore amovibile (non fisso), ovvero con caricatore della capacità di due colpi per la quale non si garantisce che possa essere trasformata, con attrezzi comuni, in arma che possa contenere più di due colpi:   NO
Calcio pieghevole o telescopico, ovvero che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi, in maniera che possa variare la lunghezza totale dell'arma:   NO
Impugnatura a pistola:   Sì
Attacco per baionetta o baionetta se fissa presente:   NO
Arma lunga con lunghezza totale inferiore a 830 mm:   NO
Arma lunga con lunghezza canna inferiore a 450 mm:   Sì

Antonio PR

Correzione assolutamente appropriata!

In realtà, non possedendo uno Zastava PAP (funzionale all'esempio), bensì uno Zastava M70 AB2 (codice 12_02576ds1c) "demilitarizzatissimo",  pensando al mio amato AB2 mi sono tratto in inganno.

Grazie e cordiali saluti.
Antonio

am

Allora, prima cosa voglio dire che nella mia disamina delle diverse categorie delle situazioni dei caricatori ad alta capienza in questo thread mi sono dimenticato un caso importante.

Cioè il caso dei caricatori ad alta capienza per armi comuni non sportive (in realtà anche sportive) prodotte, importate e acquistate in regime transitorio dal 2010 al 2013 e ad oggi non cedute.

Questi non hanno nessun limite di capienza ma possono essere detenuti solo da coloro che li hanno acquistati nel regime transitorio e non li hanno ceduti, vanno limitati se ceduti, vanno limitati al numero di colpi prescritto dal bpn per l'arma di destinazione, se l'arma non è classificata ma è catalogata allora il limite sarà quello dei caricatori per armi comuni. Esulando da queste considerazioni devono comunque sottostare alla questione dei caricatori da guerra. Per fare un esempio, se posseggo una carabina cal 22 L.R acquistata in regime transitorio con caricatore da 40 colpi (esempio arbitratio) e ora questa carabina non è sportiva perchè è solo catalogata comune e non è mai stata classificata sportiva allora io posso detenere l'arma e il suo caricatore in deroga.

Una seconda correzione, il numero di colpi riportato sul banco di prova in realtà non è viincolante per quelle schede il cui limite di colpi è normato da legge ma le schede non sono state aggiornate a seguito di una variazione normativa.
Esempio, le quasi totalità delle schede per armi lunghe a 5 colpi sono da leggersi a 10 perchè in realtà il limite è quello delle armi comuni lunghe aumentato a 10 nel 2018, le schede non sono aggiornate perchè nessuno lo ha chiesto ma questo non vuol dire che chi possiede un arma a 5 colpi ora non posso acquistare e usare caricatori da 10 per essa.

Quelle lunghe classificate a 29 sportive, ad esempio FIDS, sono da leggersi 33 perchè il limite di 29 era stato deciso in maniera arbitraria in assenza di un limite specifico FIDTS che ora è stato portato esplicitamente a 33, perchè il limite è normato da legge che dice che il limite  è quello della disciplina associata.

Detto questo è sempre meglio che la scheda e il caricatore siano in accordo per non dovere esplicitare alle autorità il passaggio logico di cui al punto sopra.




 

am

Vorrei anche fare una velocissima disamina della giurisprudenza in sede penale sulla questione. Un caso esemplificativo è quello della sentenza 1ma sez. penale n. 31595 del 2022 che forse rappresenta il più recente caso di rilievo in questa situazione.

Il fatto è che due persone sono state denunciate per detenzione di parte di arma da guerra (tra le altre cose) perchè possedevano dei caricatori.

1) Tizio possedeva dei caricatori verosimilmente per MP40 o MP38, la pistola mitragliatrice tedesca in uso dalla fine degli anni 30

2) Caio possedeva dei caricatori per ar 70 o ar 70/90 e per BM59, due fucili d'assalto italiani, uno in 5,56 nato e l'altro in 7,62 nato.

Sfortunatamente non sappiamo se i caricatori erano limitati, tagliati, rivettati o erano completamente integri, possiamo desumere che fossero non limitati per via del fatto che ci sia stato il processo ma non possiamo esserne sicuri.

Quello che ci interessa maggiormente è che in sede di dibattito Caio porta le schede del banco di prova del BM59 e dell'AR 70/90 che sono demilitarizzati e la scheda riporta il limite di 5 colpi (ma sono entrambi sportivi).

Tizio non porta una scheda del BPN dello schmeisser mp40 (ad ora penso che si trovi solo sul BPN una riproduzione della gsg ma classificata di recente).

Caio viene assolto, Tizio viene condannato. Il peccato è non sapere se i caricatori per AR 70/90 erano limitati o no, non ho visto traccia della questione nella sentenza, ritengo di no perchè la sentenza non parla d limitaizone prescritta o no ma del fatto che l'AR 70/90 è classificato come arma comune e quindi i suoi caricatori sono per arma comune.

Potrei citare una sentenza della stessa corte del 2019 che dice il contrario, salvo poi nella stessa sentenza dire che le munizioni camiciate sono sempre da guerra.

Se la legge è incerta la giurisprudenza sembra accentuare il problema 

Amministratore e fondatore

Citazione di: Antonio PR il Martedì - 19/Dicembre/2023 - 22:35"Grande è la confusione sotto il cielo...

Facciamo un esempio concreto:
possiedo un AK demilitarizzato, classificato sportivo (Codice 14_00429ds1c), la cui scheda indica che la capacità massima (ammessa) del caricatore è 5 colpi.

Possiedo anche un Ak-104S, nativo semiautomatico, classificato sportivo (Codice 15_00009s1c), la cui scheda indica che la capacità massima (ammessa) del caricatore è 29 colpi.

Possiedo anche uno Zastava PAP, demilitarizzato, classificato sportivo (Codice 20_00197s1), la cui scheda indica che la capacità massima (ammessa) del caricatore è 33 colpi.

Per complicarmi la vita, possiedo sei caricatori per AK/RPK/PAP (regolarmente denunciati, non modificati, non attribuibili, con certezza, ad un'arma o all'altra e men che meno identificabili come ex militari, anche se lo potrebbero essere) che contengono almeno 30 cartucce, comode, comode (forse ne entrano anche 31) e che possono essere inseriti agevolmente (e funzionano perfettamente) in tutte le armi sopra citate.

Dal punto di vista della semplice detenzione penso che il possesso dello Zastava salvi capra e cavoli...  o sbaglio?
Per spiegare semplifico: hai tre armi lunghe sportive, classificate con caricatori di capacità diversa: una da 5, poi da 29 e poi da 33 colpi.
Hai anche dei caricatori denunciati per una o tutte queste armi contenenti più di 29 colpi.

Bene, fin qui non è stata infranta alcuna Legge purchè i caricatori da denunciare siano stati regolarmente denunciati.
La questione si ferma qui, puo' usare i caricatori sulle armi al poligono. (punto e basta).

Fatta chiarezza su questo punto vediamo quando e perchè si esce dal seminato:
prima di tutto perchè si mescolano armi e caricatori e poi perchè esistono caricatori prodotti per l'arsenale civile e caricatori di origine militare.

Ed è qui che si deve fare attenzione: se il caricatore è prodotto per armi civili si acquista e si detiene regolarmente ma... se il caricatore è una parte di arma da guerra, cioè ha ancora il sistema di aggancio originale per essere inserito sull'arma da guerra, questo deve essere ridotto a 29 colpi.

Ora; Lei mi chiede quale Legge me lo impone ?
Le rispondo: nessuna, ma se le trovano un caricatore parte di arma da guerra sono cavoli, mentre se il caricatore è modificato (cioè ridotto a 29 colpi) probabilmente la scampa.

Spero adesso sia finalmente chiaro, salutoni.

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am

Ok, tutto correttissimo e conservativo.

Però adesso devo per completezza segnalare dei casi pratici e come si conciliano con ciò che è stato detto. Vengono classificate armi con lo stesso attacco delle armi da guerra vengono classificate a 33 colpi e importate con il caricatore da 30 colpi o anche di più (basta guardare i daniel defence da 32 colpi), questa roba ha passato la verifica del banco di prova (armi e caricatori), in teoria non dovrebbe essere attaccabile neanche se l'attacco è quello delle armi da guerra.

ESEMPIO PRATICO

Prendiamo ad esempio questi due caricatori attualmente acquistabili sia da importatore che da armeria

https://www.arcoefrecce.it/caricatori-cal-762x39/133552-us-palm-caricatore-per-ak47-cal-762x39-da-30-colpi.html

https://www.brownells.it/AK-47-30RD-PMAG-GEN-M2-MOE-MAGAZINE-762X39-AK-47-PMAG-GEN-M2-MOE-Magazine-762x39-30rd-
Polymer-Black-MAGPUL-Semi-Auto-762-x-39-mm-Russian-30-Round-100014188

Questo è un caricatore utilizzabile ad esempio sui zastava pap g, sugli rpk della SDM, sui KA-117 (22_00217s1) etc. Posso dire che questo specifico caricatore ha esattamente un normale attacco per AK (vale la pena ricordare che tra tutte le versioni militari di tutti i paesi gli attacchi variano sempre un poco dimensionalmente), ora questo dovrebbe essere da guerra perchè l'attacco è quello delle armi da guerra (posso dire di averlo verificato personalmente su uno acquistato da un mio conoscente con micrometro e banco comparatore confrontato con un originale militare limitato a 5).

In questo caso, non è l'attacco a definire che i caricatori non sono parte di arma da guerra ma essenzialmente la marca e le caratteristiche costruttive diverse da capienza e attacco che li distinguono da quelli di fornitura militare.

Vorrei sapere quale è la vostra opinione posti innanzi a questo esempio pratico.


Antonio PR

#23
Prima di tutto, chiedo scusa per la mia evidente ignoranza ma...

... qualcuno mi potrebbe gentilmente spiegare che differenza esiste tra il sistema di aggancio di un caricatore per AK della FAB Def. e uno prodotto da un qualsiasi arsenale (albanese, bulgaro, cinese, polacco, rumeno, sovietico, russo, rumeno, tedesco dell'est, ungherese e chi più ne ha, più ne metta...)?
A mio modesto parere non esiste alcuna differenza nel sistema di aggancio.

Sulla maggior parte dei caricatori in acciaio non si trova scritto un bel niente...  quindi come ci si deve regolare? Incarichiamo un perito di redigere una relazione che accerti che il caricatore in nostro possesso non è militare? Ma come dimostriamo che il caricatore periziato  è proprio quello sottoposto a controllo, posto che ben pochi caricatori hanno un numero di matricola? (ovviamente l'ipotesi della perizia è provocatoria... niente di più).

Anche considerando il materiale con cui sono costruiti (alcuni sono in polimeri sintetici, altri in acciaio) non è possibile discriminare tra civili e militari, infatti esistono caricatori in acciaio provenienti sia da produttori civili, sia da arsenali militari, idem per i caricatori in polimeri.

IL mistero si fa sempre più fitto...  :D  e il tread diventa sempre più intereressante...

Cordiali saluti.
Antonio

P.S.: la risposta di AM è pervenuta mentre stavo scrivendo il mio messaggio... 

am

Citazione di: am il Martedì - 26/Dicembre/2023 - 10:17Vorrei anche fare una velocissima disamina della giurisprudenza in sede penale sulla questione. Un caso esemplificativo è quello della sentenza 1ma sez. penale n. 31595 del 2022 che forse rappresenta il più recente caso di rilievo in questa situazione.

Il fatto è che due persone sono state denunciate per detenzione di parte di arma da guerra (tra le altre cose) perchè possedevano dei caricatori.

1) Tizio possedeva dei caricatori verosimilmente per MP40 o MP38, la pistola mitragliatrice tedesca in uso dalla fine degli anni 30

2) Caio possedeva dei caricatori per ar 70 o ar 70/90 e per BM59, due fucili d'assalto italiani, uno in 5,56 nato e l'altro in 7,62 nato.

Sfortunatamente non sappiamo se i caricatori erano limitati, tagliati, rivettati o erano completamente integri, possiamo desumere che fossero non limitati per via del fatto che ci sia stato il processo ma non possiamo esserne sicuri.

Quello che ci interessa maggiormente è che in sede di dibattito Caio porta le schede del banco di prova del BM59 e dell'AR 70/90 che sono demilitarizzati e la scheda riporta il limite di 5 colpi (ma sono entrambi sportivi).

Tizio non porta una scheda del BPN dello schmeisser mp40 (ad ora penso che si trovi solo sul BPN una riproduzione della gsg ma classificata di recente).

Caio viene assolto, Tizio viene condannato. Il peccato è non sapere se i caricatori per AR 70/90 erano limitati o no, non ho visto traccia della questione nella sentenza, ritengo di no perchè la sentenza non parla d limitaizone prescritta o no ma del fatto che l'AR 70/90 è classificato come arma comune e quindi i suoi caricatori sono per arma comune.

Potrei citare una sentenza della stessa corte del 2019 che dice il contrario, salvo poi nella stessa sentenza dire che le munizioni camiciate sono sempre da guerra.

Se la legge è incerta la giurisprudenza sembra accentuare il problema 

Mi autocorreggo, ho appena ricontrollato, Caio non è stato assolto (termine improprio per la cassazione), la sentenza è stata annullata con rinvio, essenzialmente Caio ha rifatto il processo di appello. Caio è stato ricondannato per il caricatore per l'AR 70/90 e c'è già stato il ricorso in cassazione che è uscito da poco ,31182 Anno 2023 quinta sezione, la cassazione ha essenzialmente ridetto che l'AR 70/90 è arma comune in 223 rem e se il caricatore (puntualizzato STANAG) si inserisce allora non è da guerra e che questa è una questione di diritto e che quindi il giudice dell'appello BIS non poteva disattenderla. Ci viene incontro un altra considerazione, il giudice qui dice che al caricatore si applicava il regime transitorio pre 2015 e quindi anche se è comune demilitarizzato poteva montare un caricatore a più di 5 colpi (io sapevo che il regime transitorio finiva nel 2013 ma così è scritto in sentenza). Morale sentenza annullata con riinvio, ci sarà un appello TER nel quale tecnicamente i giudici dovranno portare nuovi riferimenti con peso per poter disattendere di nuovo la cassazione.

Antonio PR

Citazione di: am il Martedì - 26/Dicembre/2023 - 17:13Vorrei sapere quale è la vostra opinione posti innanzi a questo esempio pratico.
Se mi è permesso rispondere al messaggio precedente in tono scherzoso:
Penso che sarebbe meglio smontare i caricatori maggiorati e conservarne le componenti ben separate. Ad esempio, il corpo a casa mia, la molla a casa di Tizio, l'elevatore a casa di Caio (entrambi miei cari amici). Le varie componenti, non essendo altro che pezzi di metallo o di polimero, di per se stesse non funzionanti, non "dovrebbero" causare alcun problema ad alcuno dei detentori.

Se a qualcuno dei lettori la mia risposta ricorda la famosa "ricetta" per evitare malattie veneree (ovvero, la più rigorosa astinenza), non me ne voglia ma... sono pienamente d'accordo con lui    ;D

Cordiali saluti.
Antonio

Amministratore e fondatore

#26
Citazione di: am il Martedì - 26/Dicembre/2023 - 17:13..... per completezza segnalare dei casi pratici e come si conciliano con ciò che è stato detto. Vengono classificate armi con lo stesso attacco delle armi da guerra vengono classificate a 33 colpi e importate con il caricatore da 30 colpi o anche di più (basta guardare i daniel defence da 32 colpi), questa roba ha passato la verifica del banco di prova (armi e caricatori), in teoria non dovrebbe essere attaccabile neanche se l'attacco è quello delle armi da guerra.

ESEMPIO PRATICO

Prendiamo ad esempio questi due caricatori attualmente acquistabili sia da importatore che da armeria

https://www.arcoefrecce.it/caricatori-cal-762x39/133552-us-palm-caricatore-per-ak47-cal-762x39-da-30-colpi.html

https://www.brownells.it/AK-47-30RD-PMAG-GEN-M2-MOE-MAGAZINE-762X39-AK-47-PMAG-GEN-M2-MOE-Magazine-762x39-30rd-
Polymer-Black-MAGPUL-Semi-Auto-762-x-39-mm-Russian-30-Round-100014188

Questo è un caricatore utilizzabile ad esempio sui zastava pap g, sugli rpk della SDM, sui KA-117 (22_00217s1) etc. Posso dire che questo specifico caricatore ha esattamente un normale attacco per AK ...............

L'errore che fate sta nel fatto che mischiate sempre tutto, patate e pere, pere e limoni, limoni e patate, zucchine e fagioli.......

E' dura ma ce la faccio:

1) se i caricatori sono stati classificati dal BPN potete tenerli come sono anche se hanno attacco per cannone Bofors (se il banco ha sbagliato sono cazzi del Direttore.
2) se in casa avete caricatori acquistati di recente, classificati e di PRODUZIONE CIVILE, anche se hanno attacco per un aereosilurante chiunque può vedere che non sono di produzione militare. Ci saranno poi prove dell'acquisto, un armiere che ha venduto, una ditta che ha importato ....... non solo non lo puoi importare ma nemmeno mettere in commercio ! (rivolto a chi vende commercialmente)
3) un caricatore, parte di arma da guerra, chiaramente si riconosce per mille sue caratteristiche e spesso si acquista fuori mercato o si riceve in regalo da chi se lo trova in cantina .......... non c'è scontrino, non c'è armiere che testimonia la vendita, ecc.

Tutte le altre disquisizioni restano fantasie, i fatti devono vedere la realtà del singolo caricatore e non del fatto che il possessore ha anche un sommergibile atomico e un calesse del 1798.

Soluzione migliore per tutti Voi che seguite questo sito e non siete sprovveduti: fatevi semplicemente la domanda in questo termine: prendete il vostro caricatore, pensate che uno sconosciuto vuole cedervelo e voi in quel momento siete periti esperti; guardate il vostro caricatore e poi rispondete a queste tre semplici domande:
1) questo caricatore è una parte di arma da guerra o no ?
2) questo caricatore perchè è o non è una parte di arma da guerra ?
3) quale documento, testimonianza, prova fisica documentabile dimostra che il caricatore in esame è o non è una parte di arma da guerra ?
Le risposte negative o positive vi chiariranno ogni dubbio.
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am

Citazione di: Amministratore e fondatore il Martedì - 26/Dicembre/2023 - 19:23
Citazione di: am il Martedì - 26/Dicembre/2023 - 17:13..... per completezza segnalare dei casi pratici e come si conciliano con ciò che è stato detto. Vengono classificate armi con lo stesso attacco delle armi da guerra vengono classificate a 33 colpi e importate con il caricatore da 30 colpi o anche di più (basta guardare i daniel defence da 32 colpi), questa roba ha passato la verifica del banco di prova (armi e caricatori), in teoria non dovrebbe essere attaccabile neanche se l'attacco è quello delle armi da guerra.

ESEMPIO PRATICO



Prendiamo ad esempio questi due caricatori attualmente acquistabili sia da importatore che da armeria

https://www.arcoefrecce.it/caricatori-cal-762x39/133552-us-palm-caricatore-per-ak47-cal-762x39-da-30-colpi.html

https://www.brownells.it/AK-47-30RD-PMAG-GEN-M2-MOE-MAGAZINE-762X39-AK-47-PMAG-GEN-M2-MOE-Magazine-762x39-30rd-
Polymer-Black-MAGPUL-Semi-Auto-762-x-39-mm-Russian-30-Round-100014188

Questo è un caricatore utilizzabile ad esempio sui zastava pap g, sugli rpk della SDM, sui KA-117 (22_00217s1) etc. Posso dire che questo specifico caricatore ha esattamente un normale attacco per AK ...............

L'errore che fate sta nel fatto che mischiate sempre tutto, patate e pere, pere e limoni, limoni e patate, zucchine e fagioli.......

E' dura ma ce la faccio:

1) se i caricatori sono stati classificati dal BPN potete tenerli come sono anche se hanno attacco per cannone Bofors (se il banco ha sbagliato sono cazzi del Direttore.
2) se in casa avete caricatori acquistati di recente, classificati e di PRODUZIONE CIVILE, anche se hanno attacco per un aereosilurante chiunque può vedere che non sono di produzione militare. Ci saranno poi prove dell'acquisto, un armiere che ha venduto, una ditta che ha importato ....... non solo non lo puoi importare ma nemmeno mettere in commercio ! (rivolto a chi vende commercialmente)
3) un caricatore, parte di arma da guerra, chiaramente si riconosce per mille sue caratteristiche e spesso si acquista fuori mercato o si riceve in regalo da chi se lo trova in cantina .......... non c'è scontrino, non c'è armiere che testimonia la vendita, ecc.

Tutte le altre disquisizioni restano fantasie, i fatti devono vedere la realtà del singolo caricatore e non del fatto che il possessore ha anche un sommergibile atomico e un calesse del 1798.

Soluzione migliore per tutti Voi che seguite questo sito e non siete sprovveduti: fatevi semplicemente la domanda in questo termine: prendete il vostro caricatore, pensate che uno sconosciuto vuole cedervelo e voi in quel momento siete periti esperti; guardate il vostro caricatore e poi rispondete a queste tre semplici domande:
1) questo caricatore è una parte di arma da guerra o no ?
2) questo caricatore perchè è o non è una parte di arma da guerra ?
3) quale documento, testimonianza, prova fisica documentabile dimostra che il caricatore in esame è o non è una parte di arma da guerra ?
Le risposte negative o positive vi chiariranno ogni dubbio.


Quindi è essenzialmente l'idea che peroravo, cioè che capacità e attacco non sono determinanti ma bensì la natura intrinseca del caricatore che si manifesta in una pletora di caratteristiche diverse che in definitiva vanno ad identificare un caricatore come militare/da guerra o civile.

Dovete capire che quello che rimaneva dubbio era la dicitura, più volte ribadita nelle risposte fornite, chè i caricatori a capacità uguale alla versione da guerra con attacco per arma da guerra sono da guerra.

Ora nella risposta stizzita che avete dato alla fine avete ritrattato questa specifica affermazione, avete cioè detto che le considerazioni da farsi sono più complesse e questo è pacifico visto che vengono IN QUESTO PRECISO MOMENTO importate armi con caricatore con attacco UGUALE a quello da guerra e classificate con la capienza UGUALE a quelle da guerra con il benestare dell'unico ente delegato per legge dello stato a decidere di questa cosa.

La verità rimane sempre una e una sola, nessuno ci capisce ca**o perchè la legge e la giurisprudenza su questa cosa sono completamente incomprensbili e sono state fatte per essere tali e il giorno che qualcuno vorrà dire che il tuo caricatore per pistola ruby della prima guerra mondiale da 6 colpi in 7,65 br è parte di arma da guerra potrà farlo e dopo è un tiro di moneta davanti al giudice se un perito da 2 soldi gli conferma questa interpretazione.

Da un lato plaudo alla vostra dedizione a ribadire che il comportamento più conservativo è sempre quello migliore (ve lo dice una persona che ha in denuncia ache i caricatori da pistola da 7 colpi e che mette nella denuncia in una sezione separata pure le armi che ha in una apposita licenza da collezione) ma dall'altro vorrei anche che la tematica fosse affrontata almeno con il rigore teorico che la legge merita in quanto legge.

Inoltre, parlando di rigore teorico, l'interpretazione LETTERALE della legge esclude categoricamente che i caricatori per arma da guerra siano parte di arma da guerra (ma la detenzione è comunque soggetta ad un altro reato comunque grave), se volete posso anche spiegare perchè ma tanto non servirebbe a una cippa perchè la giurisprudenza si è già autoalimentata verso una diversa e più semplice soluzione della questione.

Scusate lo sfogo, ma ritengo che questa, nella legislazione italiana sulle armi sia una questione particolarmente bistrattata e fonte di ESTREMA confusione sopratutto tra le persone che poi questa roba devono controllarla per lavoro. Ancora oggi la maggior parte dei carainieri, PS e finanzieri non hanno mezza idea di come affrontare la questione e hanno ragione a non averla visto che giudici, avvocati e perfino l'ufficio legale dello stesso ministero dell'interno non sanno comme conciliare tutti i giri e rigiri che ci sono stati (se il ministero dell'interno è sicuro di come sintetizzare la legislazione allora davvero facesse un DM una volta per tutte esaustivo sulla questione).

Ancora scuse per l'animosità

Amministratore e fondatore

Sfortunatamente in Italia è così, semplicemente perchè nessuno mette mano alle vecchie norme o forse perchè "nell'acqua torbida si pesca bene".
E infatti solo in questa situazione è più semplice trovare un possessore di armi non in regola o inventarsi una regola che non c'è per metterlo in disgrazia, togliergli tutto e poi evitare anche di restituire qualcosa.
E' una macchina ben congeniata, che funziona e rende le amministrazioni pubbliche potenti e inattaccabili.
Ed è per questo che ho sempre attaccato le associazioni di tiratori, collezionisti, possessori di armi per essersi battute spesso per i porti 'armi o per la difesa personale mma mai per fare chiarezza su questo mondo, come se andare a toccare certi nervi scoperti non sia nel loro fare, o per paura.
Finchè saremo in questo brodo ........... poco potremo fare.
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Antonio PR

#29
Mi associo (con animosità) alle critiche,
sia alla P.A., che ci può impunemente accusare di qualsivoglia nefandezza perchè saranno gli accusati a dover dimostrare d'essere innocenti,
sia ai nostri "beneamati" legislatori che... (censura)..., a questo proposito cito un esempio per tutti: il recepimento della Direttiva UE 2017/853 (relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi), opportunità di revisione e razionalizzazione andata miseramente sprecata (come tante altre).

Mi chiedo "quanto" siamo corresponsabili di tali abiezioni (N.B. non mi chiedo "se" siamo corresponsabili  :-[ ).
Speriamo nell'anno che verrà!

Sconsolato, vi saluto cordialmente.
Antonio

am

Visto che questo thread è diventato oramai una discussione sulla questione dei caricatori ad alta capienza come ce ne sono poche attualmente sui forum pubblici vorrei anche aggiungere una considerazione particolare in merito alla questione di caricatori come parte di arma da guerra.

Premetto subito che questa considerazione non sembra trovare appoggio nella giurisprudenza (non mi sembra però che alcuno abbia provato a portarla in tribunale finora) ma parte da una disamina della legge vigente in un ottica che non sono il primo a notare e che trova supporto in una lettura più attenta delle varie leggi che compongono il complesso panorama italiano.

Allora, parte tutto dalla questione di definire cosa è un arma da guerra per la legge italiana, da questo poi discende la definizione di una sua parte e se il caricatore è effettivamente una parte di arma da guerra.

La legge che definisce il regime giuridico delle pene per l'importazione, vendita, raccolta, detenzione etc di armai da guerra è la LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895, quando questa uscì mancava una definizione precisa di arma da guerra e per discriminare ci si serviva un poco del TULPS e un poco si andava a braccio (ovviamente semplifcando), si trovano sentenze di quell'epoca con persone condannate per detenzione di arma da guerra per revolver mod 1891 in 10,4 italiano perchè era una pistola usata dall'esercito e dai carabinieri durante la prima guerra mondiale e quindi da guerra.

Il regolamento di esecuzione del TULPS del 1940 all'articolo 44 definisce le caratteristiche delle armi comuni e quindi per esclusione si poteva anche dire che le armi che esulavano o eccedevano da queste caratteristiche potevano essere da guerra.

Vi cito due punti dell'elenco che da soli escluderebbero dalla lista delle armi comuni il 95% delle armi ora circolanti in italia.


d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di metri 300;

f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.


Questi due punti, che sono abomini tecnici, se interpretati letteralmente escludono qualsiasi pistola automatica in virtù della definizione vaga di potere di arresto (forse ad esclusione di qualche tascabile in calibro lillipuziano) e essenzialmente qualsiasi carabina che non sia camerata in un calibro da pistola o forse tutte per il fatto che non esiste una carabina che spara solo pallottole parzialmente blindate e non le blindate.

A mitigare la questione arriva la legge 110 1975 che ridefinisce in maniera più generale le armi comuni e che all'articolo 1 da una definizione vaga ma con un briciolo di funzionalità per le armi da guerra.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata
potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe
nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli
aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o
gli involucri esplosivi o incendiari.


Ok, a questo punto sappiamo che deve sussistere il requisito della spiccata potenzialità offensiva e quindi si può valutare se un arma è da guerra o no in relazione con la sua somiglianza per caratteristiche con un arma considerata comune e catalogata (catalogo che viene introdotto con la stessa legge).

A specificare in maniera più rigorosa il concetto di arma da guerra arriva una legge meno conosciuta ma importante la Legge 9 luglio 1990, n. 185 che regola l'importazione, l'esportazione e il transito del materiale di armamento sul territorio dello stato.

Quello che interessa non è la legge in se ma l'elenco del materiale di armamento che integra la legge e che viene costantemente aggiornato e publicato, al suo interno esiste la definizione specifica di arma da guerra, imoltre contiene gli elenchi che dicono se un esplosivo è da guerra o se una molecola è da guerra o no (elenco usualmente stilato dall'AIFA), quindi se trovate una fiala contenente un composto specifico che si trova nell'elenco di cui sopra avete uno degli aggressivi chimici citati nell'articolo 1 della legge 110 1975 e quindi è essenzialmente un arma da guerra.

Aggiungo il link all'ultima versione (2023) dell'elenco:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=23A0344900100010110001&dgu=2023-06-13&art.dataPubblicazioneGazzetta=2023-06-13&art.codiceRedazionale=23A03449&art.num=1&art.tiposerie=SG

Ora, alla nostra discussione interessa il seguente punto:

a) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento - Categorie 1, 3, 16 e 21

Nello specifico punto a riferito a CAT 1 che definisce le armi a canna liscia e le armi automatiche LEGGERE da guerra e i loro accessori.

Notiamo che nell'elenco al sottopunto d troviamo la seguente lista:

d. accessori progettati per le armi di cui ai punti CAT1.a., CAT1.b. o CAT1.c. come segue:
1. caricatori staccabili;
2. soppressori o attenuatori di rumore;
3. 'affusti';
Nota tecnica
Ai fini del punto CAT1.d.3., un 'affusto' è un dispositivo progettato per fissare una
bocca da fuoco su un veicolo terrestre, un «aeromobile», una nave o una struttura.
4. soppressori di bagliore;
5. congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine;
6. congegni di mira ottici appositamente progettati per uso militare.


Cavolo, i caricatori per armi da guerra sono definiti esplicitamente ACCESSORI per armi da guerra in un elenco che integra la legge, non sono definiti come parte. Quindi, se si legge la legge in questo modo chi detiene un caricatore ammovibile per un arma leggera da guerra non detiene una parte di arma da guerra ma un suo accessorio.

Quindi non si commette reato? Secondo me si ma si infrange in realtà non più la legge 110 1975 ma bensì il TULPS 1931 all'articolo 28 primo comma:

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La pena per la violazione di questo articolo è la reclusione da 1 a 3 anni e una multa nel minimo di 3000 euro, vediamo che il minimo edittale è uguale alla detenzione di parte di arma da guerra ma il massimo è significativamente iferiore.

Per completezza devo citare quale è la direzione che vedo comune nella giurisprudenza che di questo ragionamento è completamente all'oscuro (non ho citato tutte le leggi europee degli ultimi 20 anni e i loro recepimenti in italia sulle parti di arma perchè esulavano dal mio ragionamento e si incentrano su quelle che noi chiamiamo armi comuni), la cassazione ha definito alcune volte un principio fumoso per la qualifica di parte d'arma (da guerra perchè per quelle comuni ora abbiamo un elenco esaustivo che non può essere disatteso con ammissione della stessa cassazione):

Giova rammentare che, ai fini dell'attribuibilità della qualifica di "parte" di una singola arma, che consente la incriminazione della condotta che la concerne, è sufficiente l'autonomia funzionale di essa che ne rende possibile l'individuazione come elemento strutturale tipico della arma stessa, e la facile ricomposizione dell'intero senza la necessità di speciali procedimenti (Sez. 1, n. 701 del 14/03/1988, Rv. 180228)


Questo è un estratto di sentenza proprio su un caricatore da guerra (stg 57 da 20 colpi), ora, forse è difficile dire se il caricatore è un elemento strutturale (direi che la quasi totalità delle armi funzionano senza il caricatore e non collassano su se stesse o esplodono se sparano senza il caricatore) ma così è stato deciso e queste sentenze possono tranquillamente definire un precedente.

Ora, questo post lunghissimo è assolutamente inutile ma volevo divertirmi a mostrare una sfaccettatura poco conosciuta della nostra legge sulle armi. Prendetelo come una curiosità e non come altro.

Saluti

Amministratore e fondatore

Non è inutile ma interessante, se non fosse che da "parte" di arma da guerra ad "accessorio" per arma da guerra ci passa troppo poco e dato che, le leggi si interpretano, alla fine un PM qualsiasi ti manda a giudizio lo stesso. Sarebbe poi bello capire se il giudice farebbe distinzione tra parte e accessorio....boh ?!
Altra cosa è la disquisizione su leggi prodotte 70 anni or sono, aggiornate a spizzichi e morsi da incompetenti; nate quando in Italia non si parlava del .45acp, del 9 luger, del fucile a pompa o dell'AK. Quando i caricatori erano solo monofilari, i mirini fissi e il 500 S&W non se lo sarebbero mai sognato. Non vogliamo poi parlare della quantità di visori elettronici in commercio (oggi anche un cellulare ha la camera termica) e un giudice pazzo potrebbe considerarlo alla stregua di un visore militare.
Come ho sempre detto, dato che nell'acqua torbida si pesca bene, disogna fare in modo che quell'acqua rimanga sempre torbida se si vuole andare a pesca.
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am

La questione dei visori termici e ir è complicata ma su quello c'è tanto più margine in quanto è facile capire la differenza tra un sistema militare e uno civile e in quanto deve tutto essere integrato o integrabile nativamente con un sistema di puntamento di un arma esistente.

Inoltre i dispositivi elettronici hanno un grading commerciale con un livello apposito per le applicazioni militari a livello di MFR e range di condizioni di operatività. Lo so perchè nel procuremnt di materiale elettronico in università le stesse componenti erano fornite secondo questi steps e ovviamente il più costoso era lo step "SPACE APPROVED". Non vi dico che fatture per una partita di diodi SPACE APPROVED, nessuno potrebbe mai dire che un visore IR fatto con componentistica "CONSUMER GRADE" è materiale di armamento. Servirebbe veramente un perito cane.

am

E inoltre, la stessa lista dei materiali di armamento distingue la terminologia PARTI e ACCESSORI (che hanno il punto apposito).