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SITAM DM n. 114/23

Aperto da Giuseppe, Martedì - 01/Aprile/2025 - 09:24

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Giuseppe

Buongiorno,
Cortesemente potete spiegare in parole semplici da privato che detiene ARMI  MCO
deve dichiararle ??  Importante Chi aveva ceduto in passato da privato a privato cosa deve fare??

Parlano anche di munizioni...
I PALLINI che si usano devono essere dichiarati??
🧐🧐

am

#1
Aspetta Giuseppe, tranquillo non correre. Non penso che tu abbia capito chi siano i soggetti delle norme introdotte da questo decreto. Il SITAM non è per il comune cittadino per il quale non cambia nulla, è per operatori specifici delle amministrazioni e forze dell'ordine e per gli operatori  economici (es armieri).

Sul SITAM confluiranno anche i dati relativi alle MCO però esattamente i dati che sarebbero stati noti all'amministrazione anche senza il SITAM.

Allora, PER TEANQUILLIZARTI SUBITO GIUSEPPE, per te detentore di MCO (e giustamente loro accessori e i relativi pallini) NON CAMBIA NULLA, le MCO non vanno denunciate, ci mancherebbe che vadano denunciati i pallini che non sono munizioni e non va denunciata la cessione oppure la demolizione.

Ora ti fornisco i dettagli per farti capire meglio e se vuoi un piccolo approfondimento.
Il Decreto 114/23 specifica che anche i dati delle armi diverse dalle armi da fuoco vanno sul SITAM.

"Per le armi diverse da quelle da fuoco il SITAM contiene i seguenti dati inseriti in appositi campi identificativi:  a)   fabbricante o assemblatore (codice fiscale o partita Iva, ragione sociale); b)   Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio; c)   numero di serie; d)   anno di fabbricazione o assemblaggio; e)   tipo (ad esempio carabina, fucile, lancia siringhe, pistola, ...); f)   marca; g)   modello, ove presente; h)   calibro; i)   numero di verifica di conformità (nell'ipotesi di arma da sparo a modesta capacità offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule); l)   dati identificativi dell'operatore economico o privato che cede l'arma (cedente, comodante, esportatore, riparatore, venditore, ecc.); m)   dati identificativi dell'operatore economico o privato che acquisisce l'arma (acquirente, cessionario, comodatario, importatore, riparatore, ecc.); tale dato è richiesto per il privato solo nel caso di acquisto da operatore economico; n)   dati identificativi del detentore e luogo di detenzione (nell'ipotesi di arma da sparo, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule); o)   operazioni aventi ad oggetto l'arma e la data in cui sono state effettuate (quali ad esempio: acquisto, acquisto per successione, acquisto per ritrovamento, cambio luogo detenzione, comodato, trasferimento intracomunitario, demilitarizzazione, disattivazione, esportazione, importazione, riparazione, vendita, ecc.); p)   prezzo dell'arma (il dato deve essere inserito dagli operatori economici, ex articolo 54 R.D. 6 maggio 1940, n. 635); q)   estremi del titolo abilitativo esibito per l'acquisto dell'arma (o del documento di riconoscimento dell'acquirente maggiorenne qualora trattasi di arma da sparo a modesta capacità offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule o di replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo); r)   codice identificativo corrispondente alla classificazione effettuata dal Banco Nazionale di Prova, (nell'ipotesi di arma da sparo, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule); s)   eventuali ulteriori dati facoltativi. "

Come vediamo dall'ALLEGATO B che ho qui riportato sul SITAM andranno i dati della MCO nel momento in cui venga prodotta o importata in italia e verrà segnato il dato della PRIMA VENDITA (da armiere a privato) non verranno tracciate ulteriori cessioni (in linea con DM 2001) perchè non sono oggetto di denuncia, verranno segnate importazioni ed esportazioni (che richiedono la licenza del questore o del prefetto a seconda di alcune condizioni).

Quindi nulla di nuovo, già adesso l'armiere deve annotare sul registro il carico scarico delle MCO e deve anche prendere il documento per l'acquisto. Giova ricordate che i dati delle MCO saranno trattati differentemente da quelli da delle armi da fuoco come vediamo dal punto secondo del sottoparagrafo b del primo comma dell'articolo 5 del decreto (permanenza dei dati).

"2) 10 anni dalla data in cui si è conclusa l'operazione di esportazione, di trasferimento verso un Paese dell'Unione europea, ovvero di vendita o di cessione a qualunque altro titolo in favore di un soggetto diverso dagli armaioli o dagli intermediari, per l'arma da sparo a modesta capacità offensiva, funzionante ad aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;"

Quindi i dati delle operaizoni MCO vengono cancellati dopo 10 anni dalla esportazione  oppure dalla cessione ad un privato, se non vengono inserite altre movimentazioni direi che la MCO scompare dal sistema. Direi proprio che le cessioni tra privati non possono essere registrate (perchè non vanno denunciate) e quindi direi che la cessione è essenziamente quella dell'armiere al privato, per le armi da fuoco invece i dati rimangono fino a 30 anni dopo la demolizione.

Per quanto riguarda le MCO già in circolazione dobito che finiranno sul SITAM, sicuramente non ci finiranno tutte.

Spero di essere stato di aiuto.