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Riproduzione munizione obsoleta

Aperto da Gianfra, Sabato - 23/Dicembre/2023 - 11:02

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Gianfra

Buongiorno, avrei un quesito da esporvi riguardo l'utilizzo di munizioni obsolete che non vengono più commercializzate.
Si possono creare in piena autonomia del munizionamento non più prodotto, da poter utilizzare su armi exordinanza e non, modificando i componenti di calibri esistenti, così da poterle utilizzare su armi che non potrebbero piu essere usate in poligono.
Esempio: bossolo del 38 special, ridotto di un cm e portato a 20mm, adesso avrei un bossolo del 38 s&w. Tralasciando se sia o non sia una copia perfetta (per piccole differenze) ma utilizzabile in un revolver exordinanza.
Domanda:
Così create poi se nel tragitto da casa al poligono, venga fermano dalle forze dell'ordine, mi potrebbero contestare il possesso di munizioni in calibro non denunciato?
Saluti Gianfranco

am

Il primo comma dell'articolo 58 del regolamento al regio decreto TULPS dice che la denuncia deve contenere incazioni precise riguardo alle caratteristiche delle armi, munizioni ed esplodenti in essa contenuti.

CIT:
"La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità."

Indicazioni precise non è una definizione precisa (che ironia) quindi l'interpretazione dell'applicazione pratica viene lasciata ad ogni ente ricevente la denuncia (non eseendo normata dalla tipicità dell'atto amministrativo come il modello 38 per armi e parti di armi).

Questo significa che la denuncia delle munizioni può essere specifica fino al calibro delle singole munizioni o essere generica al livello delle specie, con specie ci si riferisce alle specie definite nel primo comma dell'articolo 97 dello stesso regolamente

CIT:
"Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi dì peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce dì sicurezza."

Quindi le specie sono cartucce per fucile da caccia (solo a palla singola in virtù dell'esenzione contenuta all'articolo 26 della legge numero 110 del 18 aprile 1975 per quelle spezzate nel numero non superiore a 1000) e catucce per pistola o rivoltella (cartucce per arma corta), cartucce per fucile da caccia spezzate se il totale delle catucce da caccia supera le 1000 unità.

Ora, se la denuncia debba essere specifica fino al calibro o per specie è una scelta non sindacabile dell'ufficio ricevente, se la denuncia è specifica al calibro allora la detenzione di munizioni al di fuori dei calibri denunciati integra il reato contravvenzionale di cui all'articolo 697 del c.p (codice penale) punibile con l'arresto da 3 a 12 mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 371 (oblabile). Se la denuncia è invece prescritta  per specie dall'ufficio ricevente (esempio N munizioni da arma corta, N munizioni per arma lunga a palla singola etc) allora non dovrebbe essere possibile ravvisare reato in nessun caso fintanto che i limiti dichiarati per specie non sono infranti.

Esiste, in astratto, un terzo caso, cioè che l'ufficio prescriva una denuncia per calibro in senso lato (con o senza specie). Un esempio di quanto detto prima sarebbe che in denuncia ci fossero n munizioni calibro 38, ovviamente se la denuncia è timbrata con 100 munizioni calibro 38 allora è possibile detenere 38 special, 38 SeW, 38 colt short, 38 colt long, 38 super etc, in realtà il fatto in questione non è del tutto teorico per via del fatto che chi detiene munizioni per canna liscia (es cal 12) palla singola o sopra le mille le denuncia usualmente solo come calibro 12 e non come 12/67, 12/70, 2/76, 12/89, questo rende legittimo detenere qualsiasi delle declinazioni sopra senza dividere la denuncia.

Esiste in pratica un quarto caso, il caso dell'ufficio bonario che permette la dicitura "detenzione di munizioni e polveri nei limiti stabiliti dalla legge", questa dicitura è applicata sopratutto da alcune stazioni dei carabinieri che vogliono giustamente limitare la mole di documenti da gestire e, in astratto, permette di detenere qualsiasi munizione nei limiti degli articoli citati sopra senza preoccuparsi delle specie e delle caratteristiche merceologiche. E' abbastanza chiaro che la dicitura sopra è in contrasto col l'articolo del TULPS 40 citato e non è completamnte immune da censure.

In sunto:

A livello teorico dipende dalla tua denuncia e da come è stata prescritta e in quale dei casi sopra (non completamente esaustivi) essa ricade.

A livello pratico esiste una considerazione esulante quanto detto sopra, che la denuncia di detenzione è da farsi entro le 72 ore dalla materiale acquisizione (art 38 TULPS 1931 così come modificato nel 2010), alcune interpretazioni estensive dipenserebbero dall'obbligo di denuncia le munizioni consumate entro tale termine dall'acquisizione, una lettura letterale della norma lo escluderebbe, questo significa che, se fermati e contestati, sarebbe importante fare presente che le munizioni si sono ricaricate entro le 72 ore precedenti, forse non eviterà la denuncia ma le dichiarazioni in sede di contestazione HANNO PESO IN ASSENZA DI PROVE (la data di acquisizione non è provabile per il contestato ma neanche per il contestatore).

Nel caso si volesse salvare capra e cavoli è possibile accordarsi con l'ufficio a cui si presenta denuncia per poter mandare PEC contente avviso di ricarica e utilizzo di munizioni per calibro non in denuncia ogni volta che si intende farlo, questo garantisce una tracciabilità dell'operazione, ATTENZIONE NON E' UNA PRATICA NORMATA ma assolve quasi sicuramente agli obblighi di denuncia del munizionamento (si ricorda che non è neanche detto che la denuncia armi sia lo stesso documento della denuncia munizioni o esplodenti).

Scusate il papiro, spero di essere stato esaustivo ma francamente lo dubito visto che questa è un analisi della legislazione e delle prassi comuni e non della giusrisprudenza.

Spero di essere stato utile     

Gianfra

#2
Grazie della risposta, avendo in denuncia numero e calibro specificato come richiesto dalla tenenza, credo sia una pratica decisamente rischiosa per me!


Antonio PR

#3
La lettura dell'interessante "papiro" di AM mi ha portato a riflettere sulla sciagura dell'inversione dell'onere della prova, a cui siamo soggetti quando la Pubblica Amministrazione di codesto Reame ci accusa di qualche illecito/reato.

Nel caso in cui non fosse possibile inviare la PEC che salva "capra e cavoli", ritenete che, in caso di controllo nel tragitto verso il poligono e contestazione, possa avere qualche "peso" l'esistenza di un registro delle munizioni ricaricate, indicante data, calibro e quantità? In caso affermativo, come dimostrare che il registro non è stato compilato "ex post"? Sarebbe più opportuno conservarlo ove si ricarica (come farebbe chiunque) o portarlo con sé?
Grazie e cordiali saluti.
Antonio

Amministratore e fondatore

Citazione di: Antonio PR il Domenica - 24/Dicembre/2023 - 09:14La lettura dell'interessante "papiro" di AM mi ha portato a riflettere sulla sciagura dell'inversione dell'onere della prova, a cui siamo soggetti quando la Pubblica Amministrazione di codesto Reame ci accusa di qualche illecito/reato.

Nel caso in cui non fosse possibile inviare la PEC che salva "capra e cavoli", ritenete che, in caso di controllo nel tragitto verso il poligono e contestazione, possa avere qualche "peso" l'esistenza di un registro delle munizioni ricaricate, indicante data, calibro e quantità? In caso affermativo, come dimostrare che il registro non è stato compilato "ex post"? Sarebbe più opportuno conservarlo ove si ricarica (come farebbe chiunque) o portarlo con sé?
Grazie e cordiali saluti.
Antonio
Ma il registro non solo non è una prova perchè ci si può scrivere di tutto ma non è obbligatori per i privati. La soluzione stà nell'aver sicuramente dichiarato l'acquisto di "tot" chili di polvere per ricarica e quindi aggiungere "per la ricarica delle seguenti munizioni". Se lo fate via PEC l'ufficio può anche cancellare l'ultima parte ma a voi rimane. Inoltre per legge l'ufficio pubblico non può rifiutare una denuncia o una dichiarazione firmata..... e che poi facciano i loro controlli, chi male non ha fatto, paura non deve avere.
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Antonio PR

#5
Premesso che il punto di partenza del ragionamento era: "Nel caso in cui non fosse possibile inviare la PEC" ecc. ecc., concordo sul fatto che sul proprio registro si può scrivere di tutto, esattamente come si può dichiarare "di tutto" in sede di contestazione.

Fermo restando che non esite alcun obbligo di registrare cosa e quanto si ricarica, come non esiste alcun obbligo di rammentare dove si sono sparate le proprie munizioni, ricaricate o acquistate che siano. Mi chiedevo (e mi chiedo) semplicemente: se "le dichiarazioni in sede di contestazione HANNO PESO IN ASSENZA DI PROVE" non potrebbe risultare altrettanto utile esibire un registro, diligentemente pre-compilato dal ricaricatore?

Per non lasciare dubbi in proposito, dichiaro che la mia domanda era una semplice speculazione intelletual-legale dato che non ho mai tenuto registri delle munizioni ricaricate e che non ho alcuna intenzione di tenerne alcuno, essendo fermamente convinto che non sia necessario denunciare munizioni sparate entro 72 ore dall'acquisto (o dalla ricarica), anche se in calibri non presenti in denuncia. Con ciò non pretendo, né garantisco, che il mio modus operandi sia assolutamente immune da contestazioni, tuttavia ritengo che sia logico non essere obbligati a dichiarare la detenzione di munizioni che non si detengono più perchè già sparate.

A scanso di fraintendimenti, aggiungo che la quantità di munizioni detenute (a prescindere da dove siano collocate) non dovrà MAI (in nessun momento) essere superiore ai limiti di legge (200 per armi corte e 1.500 da caccia) quindi non dichiarare le munizioni sparate entro le 72 ore non permette MAI (in alcun caso) di eludere i vincoli imposti dalla normativa vigente.

Cordiali saluti.
Antonio

Amministratore e fondatore

#6
Non te la prendere qui nessuno "sgrida" nessuno, a volte mi parte l'embolo del professore e se sembra faccia il cazziatone in verità tento di far solo capire a tutti in generale, senza indirizzare la risposta al singolo, ciò che è meglio ..... scusa se è sembrato che io volessi metterti all'angolo, lungi da me ... anzi, il tuo trend è sicuramente servito a molti altri e si dovrebbe anche approfondire perchè il tema è ampio.
Cordialmente aggiungo anche gli Auguri perchè sono dovuti.
Bruno

Ps: per altro la citazione al tuo post era errata e la risposta doveva essere legata a quello di AM.
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Antonio PR

Non me la sono presa affatto e se ho dato l'impressione di essermela presa...  (ma per cosa?)  me ne dispiaccio e mi scuso. Purtroppo la comunicazione scritta è priva degli elementi paraverbali e non verbali che permettono di apprezzare il "tono" con cui ci si esprime, di conseguenza si interpreta e, interpretando, spesso ci si inganna.

In verità, devo dirvi (e dirti, Bruno... permettimi la confidenza... :) ) che seguo da alcuni anni questo sito con particolare interesse e spesso ne ho tratto sia utili informazioni, sia interessanti spunti di riflessione.

Auguri a tutti e cordiali saluti.
Antonio