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detenzione di materiale bellico inerte

Started by el guercio, Tuesday - 12/December/2023 - 19:25

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el guercio

salve, nel vostro archivio c'è una sentenza del tribunale di Vicenza del 20.01.2004 riguardante la libera detenzione di gusci di bombe, bossoli, involucri di bombe a mano e quant'altro rigorosamente inerti. chi all'epoca deteneva legalmente i suddetti, cosa avrebbe dovuto fare col cambiare delle leggi e/o regolamenti sul tema? le leggi di solito non sono retroattive, ma a differenza di certe armi (come ad esempio un AK47) che anni fa veniva considerato da caccia e chi ce l'ha lo detiene (fino al momento di un'eventuale vendita) con questa classificazione e dalla denuncia si evince la proprietà antecedente alla data della legge di modifica, per questi oggetti non si può dimostrare quando se ne è venuti in possesso, quindi, andavano consegnati magari a rischio denuncia per illecita detenzione, buttati al ferrivecchi o cosa? e tutti i mercatini di militaria che continuano a vendere bossoli,spolette, gusci vuoti di tutto un pò? come polemica aggiungo: se uno ha un guscio vuoto di bomba di cannone ed ammesso che riesca a trovare esplosivo ed inneschi riportandola attiva, poi con cosa la sparerebbe? con la fionda?

am

Salve, capisco la domanda ma se posso dire la mia non penso che le leggi che regolano i materiali da lei citati siano cambiate nel tempo, non conosco nessuna legge uscita negli ultimi 20 anni che cambia in modo radicale la gestione del bossolame militare e dei gusci inerti. La cosa più vicina è il costante aggiornamento della lista dei materiali di armamento ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185 che funge poi da integrazione della legge N. 110 del 18 aprile 1975 che a sua volta estende e integra la legge legge 2 ottobre 1967, n. 895. La catena di queste leggi unitamente alla legge di recepimento delle direttive europee del 2010 e al TULPS 1931 con il suo regolamento del 1940 dovrebbero ancora formare la base (forse) per capire se bossoli, gusci e materiale di recupero sono detenibili e in che condizione.
Penso che il problema nasca dal credere che dal tempo della sentenza che lei cita sia cambiata sostanzialmente la legge, la verità è che la legge è, nel suo complesso, è complicata, stratificata e di difficile interpretazione così che quello che cambia è più che altro la giurisprudenza e non la legge.
Per il ministero dell'interno ad esempio i bossoli militari non sono da considerarsi parte di munizione da guerra, la circolare N.559/C-50,133-E-99, 22 marzo 1999 non è mai stata corretta, ma un giudice non è tenuto a rendere ossequio a una circolare che non è una legge, un giudice non è tenuto neanche a rendere ossequio ad altre sentenze, deve solo motivare congruentemente la sentenza (forse) e se viene prodotta una perizia dal perito del PM in cui è scritto che un bossolo schiacciato di 7,62 nato è parte di munizione da guerra lui può tranquillamente condannare sulla base di quella perizia. Per citare un esempio, la stessa sezione della cassazione penale nel 2020 su due casi speculari riguardanti appunto bossoli ex militari ha deciso in due modi diametralmente opposti.
Quindi, in definitiva, non credo che sia possibile essere sicuri se il materiale ex bellico che si detiene, sopratutto se si parla di gusci di bombe e bossoli, sia legale o no. Se si vuole deterlo è auspicabile al limite inertizzarlo in modo irreversibile attraverso sezionatura così che diventi molto difficile anche al funzionario più solerte ravvisare un vulnus alla pubblica sicurezza.

Quindi in definitiva e riassumendo:

1) Non mi pare che la legge sul materiale citato sia cambiata in modo sostanziale dal tempo della sentenza citata
2) L'interpretazione delle leggi vigenti in questione è sempre stata altalenante, in definitiva se si viene contestati è facile che si sia assolti ma esiste anche la possibilità di essere condannati, dipende da come va il processo e sopratutto dalla disponibilità di un buon perito di parte che forzi il giudice a servirsi di un perito terzo.
3)Anni di processo penale per un bossolo vecchio non sono una bella cosa
4)Alla luce dei punti precedenti non esiste motivo di chiedersi come si possa dimostrare che un reperto lo si possiede da quando era legale perchè non è mai stato veramente ne illegale ne legale in modo decisivo e pacifico (cosa diversa da un arma che dal momento che è stata registrata, catalogata o classificata risulta legale al netto di modifiche susseguenti).

Spero che questo papiro aiuti a capire la situazione, potrebbe comunque essere sbagliato visto la complessità delal questione

am

Voglio anche aggiungere un ulteriore specificazione a una cosa detta nella domanda:

Gli AK (attenzione usato come termine ombrello) possono in astratto ancora essere classificati armi da caccia.

I casi sono molteplici:

1) AK ex militare che era automatico ed è stato demilitarizzato e portato in semiauto -> Categoria europea A6 non utilizzabile a caccia in italia perchè le categorie A sono escluse dall'attività venatoria.

2) Ak classificato a più di 10 colpi (che può quindi essere venduto con caricatore > 10 colpi), automaticamente sportivo categoria A7 vedi il punto sopra

3) Ak classificato con caricatore da 10 o meno colpi, feature standard tra cui impugnatura a pistola  e canna standard da  415 mm -> categoria B9 può essere sportiva o no non esiste viincolo, la B9 è esclusa dall'attività venatoria quindi non è da caccia.

4) Ak assemblato con canna da 450 o più millimimetri (solo 3,5 cm più della lunghezza standard, esistono produttori che offrono canne più lunghe per AK in 7,62x39) senza attacco per baionetta, con calcio standard in legno o polimero non pieghevole (lunghezza complessiva 915 mm), questo anche con l'impugnatura a pistola risponde ai requisiti per essere classificato B4 e quindi da caccia, ovviamente classificato a 10 o meno colpi.

5) AK in 5.45 x 39, solo comune o comune sportivo indipendente da tutto perchè il 5.45 x 39 non può essere usato a caccia

Come si evincie dal punto 4 è assolutamente possibile produrre e classificare un AK come B4 venatorio, cosa che si fa tranquillamente per gli AR-15.

https://www.bancoprova.it/it/classificazione-armi_classificate/4nikhf7vy6jz7cuc5dqtn23pw1gsxu32axmbkjl9/

Vedere per credere, il link porta a un ADC AR-15 classificato da caccia perchè rispetta i parametri (basta poi solo mettergli il calcio fisso e una canna da 18 pollici).

Scusate l'intervento ma mi premeva specificare questa cosa

Amministratore e fondatore

#3
La legislazione Italiana sulle armi e su tutte le sue sfaccettature è assai complicata, scritta male e interpretata peggio. Finiamo spesso per discutere di cose per noi semplici ma che per la Legge e per tanti dirigenti pubblici sembrano essele più azioni terroristiche che semplici passioni innocenti.
Abbiamo pubblicato un articolo che dovrebbe fare chiarezza: Collezione di gusci un articolo che è in rete da anni e visionato ormai da moltissime Questure e dirigenti senza ricevere alcuna contestazione ma anzi spesso un plauso.
Non possiamo affermare che sia la bibbia nel tema, perchè per ogni dirigente bendisposto ce ne sono mille contrari, ma è un buon punto di partenza per capire come comportarsi. Certo che se poi si possiede un vecchio residuato vuoto ma che riempito e ricostituito può essere usato o sparato, allora il rischio c'è ed è quello di doverne risponderne a un Giudice e se questo capisce bene ...  altrimenti prenderà decisioni amare.

A poco vale dire.... "ma una munizione di cannone da 155mm. dove la sparo ?" perchè la Legge vieta detenere munizioni da guerra (e quello è da guerra) ma vieta anche le parti di esse:

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110  Art. 1. Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Agli effetti della legge penale sono, altresi', considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.
Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione .
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.


La Legge vieta di detenere bombe o parti di esse, ma cosa si intenderà per bomba ?
Bomba di aereo, bomba a mano, bomba atomica ? E una mina anti uomo è una bomba ?
E poi se la bomba è inertizzata è sempre una bomba o no ?

Il Giudice capisce solo che un ordigno è inerte se lo vede affettato in due e comprende che non è riassemblabile nemmeno saldandolo insieme, perchè se un PM qualsiasi gli fa solo capire che quell'oggetto potete ricaricarlo e metterlo sotto il letto della suocera e farla saltare, a poco varranno i soldi che date a tutti gli avvocati del mondo.




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Amministratore e fondatore

Per quanto riguarda le armi da caccia ..... il BPN ha fatto così tanti errori che un libro per parlarne non basterebbe.
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am

Vero che il BPN ha sbagliato molte volta in passato complice il silenzio del ministero dell'interno su tante questioni di interpretazione delle leggi:

PER RIENTRARENELLA CATEGORIA EUROPEA B9

Le armi semiautomatiche che presentano almeno due delle seguenti caratteristiche (1), (2):

Calcio ribaltabile, telescopico o rimovibile senza attrezzi in maniera che possa variare la lunghezza totale dell'arma;
Impugnatura a pistola (1);
Attacco per baionetta;
Armi con lunghezza inferiore a 830 mm (2);
Armi con lunghezza canna inferiore a 450 mm (2);
Non si considera impugnatura a pistola quella ricavata dal calcio e che presenta un foro per l'alloggiamento del dito pollice "thumbhole".
La lunghezza totale dell'arma è da intendersi a calcio chiuso, inoltre la lunghezza totale e della canna viene misurata escludendo lo spegnifiamma, freni di bocca, compensatori od accessori.
Le condizioni d) ed e) non vengono conteggiate per le armi corte.


Se un arma lunga semiautomatica ha meno di due delle caratteristiche sopra è B4 e idonea alla caccia punto. PEr un paio di anni c'erano tante caratteristiche altalenanti (tipo colorazione TAN, slitte piccantiny etc) ma poi adesso i criteri sono stabili. C'è stata la parentesi dell B4 sportive perchè così potevano usare i caricatori da 10 colpi fino al 2018 ma ora quella fase è finita. Poi se un importatore o un produttore vuole chiedere la sportività per un arma da caccia lo faccia pure, per molte cose è come spararsi sul piede oggi.

Adesso mi sembra che il BPN sia stabile e nulla vieta di classificare armi nuove in B4 se esse rispettano i requisiti formali.