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elmetti, uniformi, equipaggiamenti

Aperto da am, Sabato - 09/Dicembre/2023 - 12:36

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am

Salve, per collezionare uniformi, elmetti ed equipaggiamenti (compresi accessori per armi quali bipiedi, ottiche, portacaricatori, telemetri) è sempre necessaria la licenza di cui al 28 TULPS anche qualora i suddetti materiali non siano in utilizzo e radiati e non siano ricompresi nell'elenco dei materiali di armamento (esempio elmetti metallici antecedenti al 1970). Nella domanda non sono inclusi parti di ordigni, bossoli o ogive militari neanche disattivate perchè per quelle il discorso richiede un approccio multinormativo e quindi non adatto allo scopo della domanda.


Grazie

Amministratore e fondatore

#1
Allego quanto espresso da una Prefettura Italiana:

Licenza per la detenzione, ai fini della collezione, della fabbricazione, della riparazione, del commercio e della vendita, dell'esercizio delle attività di importazione e di esportazione di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate e di polizia
 
Il Prefetto è delegato dal Ministro dell'Interno, in via permanente, al rilascio della licenza per poter detenere, ai fini della collezione, della fabbricazione, della riparazione, del commercio e della vendita, nonché dell'importazione e dell'esportazione, uniformi militari o altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate o di polizia istituzionali, nazionali o locali.
L'autorizzazione attiene alla detenzione, ai fini della collezione, alla fabbricazione, alla riparazione, all'esercizio del commercio e della vendita, nonché all'importazione e all'esportazione di un qualsiasi indumento o capo di abbigliamento ad uso esclusivo delle Forze Armate o delle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare, nonché alla produzione, al commercio ed alla vendita dei gradi e delle tessere di riconoscimento che identificano, secondo i rispettivi ordinamenti, la progressione in carriera degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria nonché la tipologia delle specifiche funzioni ad essi affidate; gli accessori e gli oggetti idonei ad identificare gli Ufficiali medesimi quando non vestono l'uniforme, quali le placche metalliche di riconoscimento, la sciarpa tricolore, di cui l'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - i fregi distintivi propri delle funzioni attinenti i servizi di polizia stradale, le livree ed i contrassegni di identificazione dei mezzi in dotazione (specialità).
La licenza è altresì necessaria per la detenzione, ai fini della collezione, la fabbricazione, la riparazione, l'esercizio del commercio e della vendita, nonché l'esportazione e l'importazione di materiale di armamento, destinato ai Corpi di Polizia ed alle Forze Armate, diverso dalle armi da fuoco, come la componentistica per veicoli e/o delle installazioni militari, i cannocchiali con visori notturni, i dispositivi di puntamento laser di precisione per armi da fuoco e gli strumenti di segnalazione e di autodifesa ( esempio: palette neutre, palette della polizia municipale, scudi ed elmetti utilizzati in servizio di ordine pubblico, manette e altri simili strumenti di coercizione personale).
Per l'ottenimento della licenza, di validità biennale, il richiedente, oltre a dover autocertificare il possesso della idoneità a contrarre direttamente obbligazioni senza necessità di assistenza o rappresentanza, ovvero di non essere civilmente interdetto o inabilitato o condannato in stato d''interdizione legale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi all'esercizio di autorizzazioni di polizia, deve produrre specifica istanza, validata da una marca da bollo da Euro 16,00, alla Prefettura della provincia in cui sono ubicati i locali destinati alle attività per le quali chiede di essere autorizzato. La domanda deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
-l'ubicazione e la disponibilità dei locali di detenzione dei materiali;
-l'elenco analitico della specie e del quantitativo, articolo per articolo, dei materiali che intende detenere per i fini suindicati.

VICEPREFETTO:Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email: francesca.dalessandro@interno.it
ARTICOLI MILITARI

E' probabile che quanto espresso sia riferito a chi fa commercio di materiale surplus militare e non riguardi il privato cittadino che colleziona, dato che non ne fa commercio. C'è però il problema della raccolta di alcuni oggetti sottoposti a controllo come mostrine, placche, contrassegni, ecc.
E' conveniente quindi, contattare la propria Questura per avere più precise informazioni e nel caso, con una semplice domanda e marca da bollo, ci si può mettere in regola e stare tranquilli.

Comunque non è l'art. 28 ma l'Art. 38
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am

Grazie della risposta, avrei dovuto specificare che mostrine, distintivi, fascie, spille etc erano escluse dalla domanda perchè sono esplicitamente trattate in alcune estensioni delle varie leggi antiterrorismo.
L'unica cosa che mi lascia preplesso è perchè citate l'articolo 38 del TULPS che è inerente alla denuncia di armi e munizioni comuni e caricatori.

Primo comma del 28 che chiarifica il contesto:

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.


Mi sembra completamente estraneo all'Art 38 che come contesto.

Grazie

Amministratore e fondatore

Allora; diciamo che il problema non si pone la dove le divise non siano più in uso a reparti militari di qualsiasi regione o paese, così come si possono detenere (con licenza) munizioni purchè non siano in uso a reparti militari o di polizia ........
Sia l'Art. 28 che il 38 stabiliscono alcune regole e sono proprio queste. Il problema è sempre uno (leggendo), cioè, in caso di controllo, l'ufficiale di turno saprà riconoscere una divisa non più in uso da una attualmente utilizzata da un corpo di polizia ?
Quanto conviene non denunciare nulla o denunciare tutto indistintamente ?
Quanto costa farlo ?

Il problema sembra essere più soggettivo che di Legge, proprio perchè lo sappiamo, la Legge qui è sempre quello che è, un mucchio di parole scritte che qualcuno deve interpretare spesso a pisello di cane.
Certo, a noi è chiaro che la TUA raccolta di vecchie divise nulla ha a che fare con le divise di odierni poliziotti e carabinieri o altra forza militare nazionale o straniera.
Ma è sempre la solita storia, se hai qualcosa di tuo e te lo tieni per te, nessuno viene a controllarti, ma se quello che hai cominci a farlo vedere in giro, alla fine, qualcuno un controllo te lo manda..... quindi:
tornando alla Tua prima domanda, la risposta è no ... salvo diversa veduta del dirigente della tua Questura.

Io voglio ripetermi a costo di sembrare rompi ma fare una domanda per collezione costa due marche da bollo e mette a posto chi deve farla e chi non deve farla e poi con la licenza, se ti capitano mostrine o divise speciali, o altri oggetti particolari potrai anche collezionarli perchè sarai in regola.
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