News:

03/10/2024
L'accesso al forum è subordinato ala registrazione; questa verrà valutata e approvata dallo Staff nel più breve tempo possibile, solo dopo la conferma di registrazione sarà possibile per l'utente iscritto accedere per intero alle sezioni del forum. Preghiamo i vecchi utenti, iscritti precedentemente a questa data di provvedere a una nuova registrazione utilizzando anche i vecchi dati, scusandoci per il contrattempo.
Lo Staff

LEGGI IL MANUALE: https://lnx.tiropratico.com/index.php?action=help
(segnalate ogni V.s. problema alla casella mail: staff@tiropratico.com)

Menu principale

Rottamazione MCO

Aperto da Giuseppe, Domenica - 11/Agosto/2024 - 14:47

Discussione precedente - Discussione successiva

Giuseppe

Buonasera,
Vorrei sapere come rottamare meglio quale la procedura per rottamare una ARMA MODESTA CAPACITÀ OFFENSIVA registra ovviamente in armeriaCOME DA DECRETO 2001

Ringrazio

Amministratore e fondatore

Le armi a modesta capacità offensiva, vengono acquistate in libera vendita, la loro demolizione non è supportata da alcuna normativa. Va però detto che all'atto dell'acquisto l'armiere registra il nome dell'acquirente e le Autorità possono in tal modo seguire l'arma nei suoi spostamenti (passaggi di proprietà) sia che essi siano fatti per scritto o in forma verbale.
Sarebbe allora opportuno comunicare all'ufficio armi che l'arma di ibera vendita di sua proprietà verrà rottamata così che in futuro non ci siano disguidi o problemi.
Attenzione: alla comunicazione si deve attendere l'eventuale comunicazione dell'ufficio che può chiedere di riversare l'arma (che non è un arma) presso la Questura, quindi attendere almeno 30gg. dall'invio della comunicazione (se PEC).
Copyright Tiropratico.com® 1980 - 2024 over forty years of experience at your service
Il piu' completo portate Italiano sullo sport del tiro -Tiropratico.com™ - 2024©

Giuseppe

Buongiorno,
Lei afferma che se la rottamazione di una MCO non viene supportata da alcuna normativa ... Bene...ma in realtà bisogna comunicare altrimenti si va nel PENALE....??
Come anche spesso si legge che se una MCO viene smarrita non vi sono obblighi di denuncia.. ?
Deduco che questa normativa  sia stata fatta in modo poco chiaro??
Ringrazio



am

#3
La legge impone solo che la cessione avvenga per iscritto, pare difficile che la ratio intrinseca di questa prescrizione sia la tracciabilità della MCO perchè non copre una pletora di casistiche che renderebbero, appunto, la tracciabilità impossibile.

Elencando tali casistiche:

1) Smarrimento
2) Furto
2) Demolizione volontaria\accidentale
3) Smontaggio, in quanto le parti di MCO non sono normate da alcuna legge e quindi, nel momento in cui l'arma è smontata essa cessa di esistere come entità con rilevanza giuridica (al limite potrebbe sopravvivere nel "corpo" che porta impressa solitamente la matricola)

Quindi a che pro imporre che siano segnati gli estremi dei passaggi di proprietà?

Mi pare che una indicazione ce la diano alcune prescrizioni del decreto che ha di fatto istituito le MCO ossia il decreto 362/01, ci sono due prescrizioni che ritengo correlate:

1) Obbligo, per l'acquisto di una MCO, di una età minima di 18 anni comprovata da documento di identità in corso di validità.

2) Divieto di acquisto per corrispondenza sotto la stessa pena di acquisto di un arma comune di sparo.

Direi che quindi "emerge" la ratio non tanto di tracciare la MCO, ma di imporre un meccanismo per il quale si obbliga il cedente a verificare che chi acquisisce la MCO sia un MAGGIORENNE, ciò è correlato al punto 2 per il quale si renderebbe difficoltoso verificare le qualità dell'acquirente.
Quindi, la tracciabilità nei passaggi di proprietà servirebbe idealmente a scoraggiare la cessione a minori o a creare una catena dall'acquirente originario per capire come la MCO è arrivata in mano al minore nel momento in cui egli avesse commesso con essa un reato quale, minaccia, lesioni o, verosimilmente, gettito di cose pericolose (reato che sostituisce accensioni o esplosioni pericolose quando trattasi di armi non da fuoco).

ATTENZIONE, questa è la mia opinione NON supportata da nozioni di giurisprudenza che è molto meno cospiqua per le MCO che per le armi non MCO.

Va da se che, se la ratio è questa, la demolizione non può iniziare la catena di verifiche, banalmente perchè nessun reato potrà mai essere compiuto con un oggetto che non esiste più perchè tagliato con il flessibile e portato dal recupera-metalli.