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#81
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by el guercio - Monday - 04/March/2024 - 06:16
buongiorno a tutti, scusa "am" se ti faccio una domanda che forse a molti sembrerà ovvia, ovvero: "un'arma antica anche se manca solo il cane è di libera detenzione", quindi se posseggo una "bodeo" senza il cane oppure senza il grilletto, è di libera detenzione e non necessita di denuncia? ci sono leggi o documentazioni ufficiali in tal senso? grazie.
#82
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by am - Sunday - 03/March/2024 - 20:14
Tutto vero. Io cerco il pelo nell'uovo per deformazione professionale e perchè certe cose le ho viste, non voglio fare terrorismo per nessuno.

La verità è però che voglio far vedere tutte le sfaccettature, ovvio che se fosse così facile essere denunciati nessuno di noi avrebbe il porto d'armi.

Poi però sono anche quello che ha visto un tizio affrontare due gradi di processo perchè la sua questura gli chiedeva la marca delle munizioni nella denuncia e a un controllo ne hanno trovato una marca diversa, nel primo grado era stato condannato per 697 cp.

Poi sono quello che ha visto il caso di uno che è stato condannato in primo grado a 1 anno e 6 mesi di galera per dei bossoli sparati di 7,62 x 39 CIVILI con tanto di marca e nessuna stampigliatura militare.

Poi sono quello che ha visto un caso di uno che è finito in galera per 1 mese per detenzione di arma da guerra (questo qualche mese fa) perchè i carabinieri gli hanno trovato una glisenti 1889 NON FUNZIONANTE (è arma antica e se manca anche solo il cane è di libera detenzione).

Potrei continuare a lungo ......

Quindi scusate se poi io sottolineo le interpretazioni draconiane, è giusto sapere che esistono e che possono essere applicate.

Inoltre non esiste base giuridica per fare un processo a chi esprime un parere su come interpretare la legge, questo sono le circolari dei ministeri (almeno queste, esistono circolari che integrano la legge fornendo definizioni mancanti e quindi sono fonte più solida di diritto) sono interpretazioni per questo nessuno può dire nulla a chi ne ha curato la stesura neanche se sono sbagliate, al netto di sanzioni in ambito lavorativo. Inoltre l'unico reato che sarebbe possibile ravvisare in astratto è il 414 del CP che però è istantantaneo e quindi direi che nel caso in questione sia largamente prescritto.
#83
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by Amministratore e fondatore - Sunday - 03/March/2024 - 19:37
Inoltre non è detto che sia vero che ciò che si consuma entro le 72 ore non va denunciato, vi mando a questa FAQ di conarmi sulla qustione:

https://www.conarmi.org/faq_scheda.jsp?idnews=2844
--------------------------------------------------------

Mi sembra che si cerchi sempre il pelo sul pelo del pelo nell'uovo....
E' chiaro che se qualcuno vuole farvela, vi denuncerà per non aver indicato il decremento delle munizioni, ma dato che seguo anche quello che il Ministero (che non è un privato) mi dice di fare, se mi denunciano dovremo anche portare davanti al Giudice colui che ha scritto la circolare (emerito dott. Cazzella) che rientrerà dalla pensione o il Ministero manderà un suo consulente, perchè se sbaglio io pago, ma se sbagli tu paghi. Certamente si aprirà un processo di venti o trenta anni, ma io ho tempo.
Per quanto riguarda la denuncia delle munizioni entro le 72 ore, ......mancherebbe la prova del possesso e per altro la denuncia la fa l'armiere ed è sufficiente a comunicare quante cartucce io utilizzo ogni mese...anno....ecc. Per altro se denunci il possesso di 200 cartucce per arma corta, le sparo e le riacquisto.... cosa denuncio ? (faccio forse due denunce separate, una di possesso di 0 (zero) munizioni e poi una dell'acquisto di altre 200 ? Pura follia o voglia di fare incavolare l'ufficio armi))

Vi prego, non cerchiamoci fastidi inutili, ...... e non vale nemmeno la scusa dell'essere denunciati, perchè per esperienza chi viene denunciato per queste misere cazzate o se l'è cercata o ha tanti amici intorno che gli vogliono bene, perchè nel 99% dei casi sono cose che non avvengono.
#84
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by Amministratore e fondatore - Sunday - 03/March/2024 - 19:24
Quote from: bloke_61 on Sunday - 03/March/2024 - 17:03Premetto, come fatto in un precedente mio post, che sono una recentissima matricola.

Ne approfitto per chiedere una delucidazione sulla denuncia di acquisto munizioni (anche qui non ho trovato fin'ora info precise).
Da pochi giorni ho denunciato l'acquisto della carabina. Non appena arriverà l'ottica vorrei acquistare le munizioni che probabilmente non utilizzerò entro le 72 ore.
Immagino di dover usare lo stesso tipo di modulo utilizzato per la denuncia di acquisto dell'arma (questo).
È corretto?
Se corretto, devo indicare nuovamente l'arma acquistata o, avendola già denunciata, devo metterla nell'elenco delle armi possedute?

Grazie.

La cosa da fare è semplice; ricalcare la denuncia che hai appena fatto, su cui hai inserito l'arma e aggiungere la detenzione delle munizioni (200), consegnarla all'ufficio armi e ritirarne una copia timbrata. Questo è sufficiente. Dato che le munizioni che avrai in detenzione saranno sempre non più di 200, il problema di nuove denunce non sussiste.
Chiaramente se a casa hai 200 cartucce (numero massimo detenibile, dato che le 22lr sono troppo spesso considerate per arma corta), non puoi comprarne altre se prima non ne consumi altrettante.
#85
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by bloke_61 - Sunday - 03/March/2024 - 18:39
L'armiere che mi ha venduto la carabina, mentre compilava la dichiarazione di vendita mi ha detto che il mio commissariato di riferimento era un modello perché potevo tranquillamente trasmettere la mia denuncia via PEC e l'avrebbero accettata.
La denuncia l'ho trasmessa una decina di giorni fa, le risposte automatiche di consegna e accettazione sono tornate, non ho avuto altre notizie, spero quindi che sia tutto a posto. È il commissariato di Lambrate a Milano.
Un video di Armi e Tiro diceva che non trattandosi di un'istanza, ma di una denuncia, il commissariato (o i CC) non deve autorizzare nulla e, se ho capito bene, devono accettarla.
Speriamo che continuino così.
#86
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by am - Sunday - 03/March/2024 - 18:27
Comunque posso farti i complimenti?

Da quello che scrivi sei la prima persona che ho sentito sia riuscita a farsi accettare il modulo polizia di stato, questo mi dice che vivi in un posto dove c'è una questura o un commissariato e molto probabilmente nel Lazio (questa è solo una supposizione).

Io non conosco una sola questura o commissariato nelle regioni che frequento che accettino quel modulo, hanno tutti moduli proprietari.

I carabinieri non parliamone, loro generalmente usano un programma informatico che stampa direttamente da un DB locale e la denuncia quindi la compilano loro.

PER RISPONDERE ALLE ALTRE DOMANDE.

1) Se per l'acquisto arma hanno accettato il modulo PS lo accetteranno anche per le munizioni,

2) L'arma già denunciata va nell'elenco fuori dalla sezione di acquisizione/cessione, quello che può continuare a retro.

Io ci tengo a precisare che le denuncie delle armi, parti di arma, munizioni/materiale esplodente, caricatori sono quattro denuncie distinte che richiederebbero quattro moduli o forme differenti in quanto da legge sono diversi gli obblighi e le modalità per la gestione di queste entità.
La verità è che conviene adottare l'approccio massimamente prudenziale e integrare in un unica denuncia tutto come se fosse un arma (per quanto riguarda gli obblighi di specificare le variazioni in aumento, decremento, trasferimento oppure per l'obbligo di specificare il luogo di custodia) con l'unica eccezione della su menzionata denuncia di decremento reintegro delle munizioni/materiale esplodente.

Inoltre non è detto che sia vero che ciò che si consuma entro le 72 ore non va denunciato, vi mando a questa FAQ di conarmi sulla qustione:

https://www.conarmi.org/faq_scheda.jsp?idnews=2844

Ora, se le munizioni sono state ricaricate ovviamente non c'è modo di verificare ex post, e se invece sono state acquistate servirebbero delle verifiche incrociate con i registri di armeria e del poligono (se le abbiamo usate in pologono)  ma non mi sembra esista una circolare che esime dall'obbligo di denuncia di materiale già consumato ( potrei sbagliarmi e potrebbe esistere)
 
#87
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by am - Sunday - 03/March/2024 - 18:15
Ripetiamo, il consumo delle munizioni NON VA DENUNCIATO perchè questa è la linea UFFICIALE del ministero secondo la circolare che è già stata citata (oltretutto una circolare dei primi 2000).

Ora se voi aveste letto la circolare vedreste che il ministero si è preso la briga di scriverla perchè qualcuno aveva comunicato al ministero stesso che c'era stato un decreto penale di condanna (per chi non lo sa è come un rito alternativo, il GIP ti condanna senza il processo e ti irroga una pena solitamente piccola e convertita in pecuniaria, tu puoi accettare o opporti e nel secondo caso si riprende l'iter normale) perchè una persona era stata denunciata per non aver comunicato la variazione in diminuzione del numero di munizioni detenute.

Il ministero ovviamente ha sentito la necessità di ufficializzare quella che era una prassi già consolidata da tempo e cioè quella di NON DENUNCIARE IL CONSUMO E IL REINTEGRO e perchè se fosse stata intaccata questa pratica le implicazioni a livello amministrativo sarebbero state estremamente deleterie per gli uffici armi.

Anche se fosse da denunciare il consumo esso sarebbe comunque entro le 72 ore, come può un ufficiale dimostrare che le munizioni non le ho usate entro questo termine tenendo in conto oltretutto questi dettagli.

1) Sparare nella propria proprietà privata non è vietato (nei limiti delle precauzioni che evitano i reati di cui al 703 c.p, 674 c.p., 659 c.p e ovviamente reati più gravi di natura colposa)

2) Non è vietato smontarsi le munizioni e bruciarsi le polveri

3) Le munizioni denunziate potevano poi essere tranquillamente munizioni a salve per armi comuni, munizioni per il tiro indoor (tipo 22 short, 22 LR long Z) o addirittura munizioni per armi comuni con palla in cera o legno propulse da solo innesco o con carica ultra ridotta (quelle in cera le fondo e le assemblo e le uso per il tiro ai barattoli nel garage con le ex ordinanza), ovviamente queste ultime sono sicuramente ottime e lecite da usare al chiuso e non disturbano nessuno in quanto sono silenziosissime. Potevano poi essere anche munizioni pirotecniche (rare ma esistono) da sparare durante una festa, insomma non tutte le munizioni per armi comuni sono progettate per essere usate in poligono.

Alla luce dei punti sopra, se mi si contesta l'ammanco io posso benissimo dire che le ho usate il giorno prima in garage, che erano vecchie e le ho disassemblate e ho subito bruciato la polvere etc etc.

Quindi per ricapitolare, il decremento di munizioni NON E'DA DENUNCIARE SALVO CHE DURANTE IL CONTROLLO NON TI VENGA CONTESTATO (non è che il carabiniere di 20 anni che è appena entrato nel corpo può aver letto una circolare di 24 anni prima e se è la prima volta e vede che la denuncia non combacia perfettamente lui denuncia, tanto mica sono c***i suoi), in questo caso, se si ha la possibilità si può anche usare i punti sopra.

Poi se vieni denunciato fai vedere la circolare, e al 95% il GIP ti da ragione, al 5% lui legge il primo comma del 58 1940 Reg Regio decreto TULPS e dice che è da intendersi in modo letterale e ti manda a processo, tu fai l'oblazione oppure arrivi fino in cassazione, al primo al 50% ti condannano, al secondo al 50% ti assolvono, la cassazione al 95% ti condanna. Visto che il reato ipotizzabile è estremamente tenue (221 REG DEC TULPS 1931) ed è l'arresto fino a 2 mesi O 103 euro di ammenda c'è un 95% di possibilità che sia tutto prescritto (contravvenzionale 4 anni di tempo per la prescrizione, circa 5 anni con le interruzioni).

Dovete capire che la legge italiana e in special modo quella sulle armi è più simile alla meccanica quantistica che alla matematica logica. Ogni misurazione (caso) non da risultati certi, devi tenere conto dei principi di indeterminazione, puoi solo sapere le ampiezze di probabilità delle applicazioni operatoriali. E ho detto tutto.



#88
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by bloke_61 - Sunday - 03/March/2024 - 17:14
Premetto, come fatto in un precedente mio post, che sono una recentissima matricola.

Ho cercato chiarimenti sulla denuncia in caso di consumo di munizioni e non ne ho trovati.
Il modulo di denuncia di armi comuni e munizioni non prevede alcun campo da compilare per la denuncia di consumo.
Sia sul sito nazionale della Polizia di Stato che su quello dei Carabinieri non vi è cenno o traccia della denuncia per il consumo. Almeno, io non ne ho trovati.

Queste le pagine che ho visitato:

Polizia di Stato
Carabinieri

Ne approfitto per chiedervi una delucidazione sulla denuncia di acquisto munizioni (anche qui non ho trovato fin'ora info precise).
Da pochi giorni ho denunciato l'acquisto della carabina. Non appena arriverà l'ottica vorrei acquistare le munizioni che probabilmente non utilizzerò entro le 72 ore.
Immagino di dover usare lo stesso tipo di modulo utilizzato per la denuncia di acquisto dell'arma (questo).
È corretto?
Se corretto, devo indicare nuovamente l'arma acquistata o, avendola già denunciata, devo metterla nell'elenco delle armi possedute?

Grazie.

P.S. Ho trovato ora questa pagina di Armi e Tiro del 2017 che dice:

E se le munizioni che si denunciarono a suo tempo, vengono sparate? In tal caso, non è necessario andare immediatamente a rifare la denuncia togliendo dal totale detenuto le munizioni sparate, e allo stesso modo non è necessario tornare a fare la denuncia se, dopo aver sparato 50 cartucce, se ne comprano altrettante dello stesso calibro (cosiddetto reintegro). A chiarire questo punto è stata la circolare 557/PAS.10611-10171.(1) emanata dal ministero dell'Interno il 7 agosto 2006. Lo stesso discorso vale, per esempio, per la polvere da sparo: se si ha in denuncia (ipotesi) due chilogrammi di polvere, questi due chilogrammi vengono completamente consumati e poi si comprano altri due chilogrammi, non è necessario andare a denunciare quest'ultimo acquisto, perché è un reintegro di quanto a suo tempo già dichiarato.

Però, come scritto precedentemente, è una circolare e non un articolo della legge.
#89
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by bloke_61 - Sunday - 03/March/2024 - 17:03
Premetto, come fatto in un precedente mio post, che sono una recentissima matricola.

Ho cercato chiarimenti sulla denuncia in caso di consumo di munizioni e non ne ho trovati.
Il modulo di denuncia di armi comuni e munizioni non prevede alcun campo da compilare per la denuncia di consumo.
Sia sul sito nazionale della Polizia di Stato che su quello dei Carabinieri non vi è cenno o traccia della denuncia per il consumo. Almeno, io non ne ho trovati.

Queste le pagine che ho visitato:

Polizia di Stato
Carabinieri

Ne approfitto per chiedere una delucidazione sulla denuncia di acquisto munizioni (anche qui non ho trovato fin'ora info precise).
Da pochi giorni ho denunciato l'acquisto della carabina. Non appena arriverà l'ottica vorrei acquistare le munizioni che probabilmente non utilizzerò entro le 72 ore.
Immagino di dover usare lo stesso tipo di modulo utilizzato per la denuncia di acquisto dell'arma (questo).
È corretto?
Se corretto, devo indicare nuovamente l'arma acquistata o, avendola già denunciata, devo metterla nell'elenco delle armi possedute?

Grazie.
#90
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni armi ...
Last post by am - Friday - 01/March/2024 - 12:42
In pura teoria e da una interpretazione letterale del primo comma 58 reg esecuzione 1940 al TULPS 1931 il decremento è da denunciarsi.

"La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantita"

La formula è generale, entro le 72 ore dall'utilizzo BISOGNA A NORMA DI LEGGE denunciare il decremento delle specie e del numero delle munizioni (a meno che non si parli di munizioni a pallini per armi da caccia per armi legalmente detenute per le quali è omessa la denunzia a fronte della legge 110 1975).

Ora, ci sono stati diversi casi di condanne per omessa denuncia di consumo munizioni prima della circolare citata dall'amministratore, la verità è che la legge è stata scritta in modo troppo generale così da mascherare la vera ratio legis che è quella espressa nella circolare.

Se la legge venisse seguita così come scritta gli uffici armi dovrebbero archiviare centinaia di denuncie in più ogni settimana e se gli arrivassero sotto forma di PEC dovrebbero estendere lo spazio di archiviazione ogni sei mesi.

Quindi il ministero si è sentito di ribadire formalmente la sua idea che all'epoca era già prassi accettata da lungo tempo. La verità è però una, che un giudice NON DEVE STARE AD ASCOLTARE QUELLO CHE DICE IL MINISTERO, una circolare è fonte di diritto inferiore a un regolamento che integra direttamente la legge e quindi il giudice può condannare ignorando la circolare sopramenzionata che in questo caso può essere richiamata al limite per l'attribuzione della non punibilità per tenuità del fatto o per una scriminate di buona fede (difficile per un reato contravvenzionale).

Io personalmente non denuncio il consumo, anzi , pur avendo centinaia di munizioni in denuncia, di solito non ne detengo mai e ricarico o acquisto solo in previsione di andare al poligono perchè il commissariato mi farebbe lo shampo se iniziassi a mandare PEC ogni settimana, questo non toglie che un carabiniere o un finanziere che vengono per un controllo possono comunque contestarmi fregandosene del parere del commissariato o del ministero dell'interno tanto sia per i carabinieri che per i finanzieri mica è il loro ministero.