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#51
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Consiglio su protezione im...
Last post by Rob73 - Friday - 19/April/2024 - 12:47
Quote from: am on Friday - 19/April/2024 - 09:49Così su due piedi penso che solo una gabbia in vetro antiproiettile potrebbe funzionare.
Al limite puoi creare un telaio/telaietto e chiuderlo con strati di kevlar  (no magnetico o conduttivo). Potrebbe
Spero di essere stato di aiuto
 

Perfetto grazie! Era esattamente quello che volevo sapere, grazie molte!
#52
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Consiglio su protezione im...
Last post by am - Friday - 19/April/2024 - 09:49
Così su due piedi penso che solo una gabbia in vetro antiproiettile potrebbe funzionare.
Attenzione che alcuni rivenditori non fanno correttamente distinzione tra vetro antisfondamento e vetro antiproiettile.
Il problema è che è possibile acquistare il vetro ma a seconda del singolo caso d'uso dovrai costruire/far costuire in autonomia e progettare la gabbia. Dovrai vedere dove sono montate le telecamete, se a muro la gabbia dovrà essere almeno una porzione di parallelepipedo, se su un palo un cubo o un parallelepipedo completo, oppure un solido che si accordi anche con le esigenze riguardo ai punti ciechi dovuti dal telaio della gabbia.

La soluzione potrebbe essere costosa e inoltre la gabbia potrebbe costare più della telecamera.

Al limite puoi creare un telaio/telaietto e chiuderlo con strati di kevlar  (no magnetico o conduttivo). Potrebbe funzionare contro i calibri da pistola e i pallini/pallettoni. Ti metto un link per spiegare di che materiale sto parlando e dove reperirlo.

https://www.adesivisicurezza.it/it/protezione/430-1955-tessuto-aramide-fibra-di-kevlar-240-gm-plain-1-mq-per-giubbotto-antiproiettile-8058265272351.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwrIixBhBbEiwACEqDJQWFIFxOjzeSZpbeABpOBVEYmyP6dHva2GC0PoXrIF0KAaxXAXZRHRoCPycQAvD_BwE

Spero di essere stato di aiuto


 
#53
LE VOSTRE DOMANDE / Consiglio su protezione impian...
Last post by Rob73 - Thursday - 18/April/2024 - 16:06
Ciao a tutti,

non so se questo è il forum adatto ma sarebbero graditi suggerimenti e consigli ad ampio raggio, grazie!  :)

La necessità è questa: io mi occupo di installazione di antifurti senza fili e telecamere di videosorveglianza e mi è stato chiesto di proteggere questi prodotti con degli involucri o altre protezioni contro le armi da fuoco.

Si tratta di prodotti messi all'esterno e ovviamente, in particolare le telecamere, non si possono piu di tanto inserire in involucri perchè l'obiettivo deve ovviamente poter riprendere cioè che vede. Anche la centrale di allarme non può essere troppo confinata (magari in un cassone metallico) perchè ha delle componenti via radio che verrebbero schermate. Insomma è un allarme casa che non è in casa.

Al cliente hanno più volte sparato alle telecamere e ovviamente le hanno distrutte!  :-\

Quindi in sintesi la richiesta: ci sono rivestimenti leggeri che potrebbero mitigare questo problema, ovvero proteggere telecamere ed impianto antifurto per quanto possibile?

Grazie
#54
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Anelli per ottica, acquist...
Last post by Amministratore e fondatore - Friday - 12/April/2024 - 09:38
Si, l'ottica la si può montare a qualsiasi altezza sopra la canna, ma come spiegato anche nel video, se l'ottica è vicina all'asse della canna, nei tiri tesi, la precisione copre uno spazio di parabola maggiore. Per altro oggi ci sono ottiche abbinate a laser IR che potrebbero stare appoggiate sul banco mentre l'arma spara imbracciata o viceversa. Insomma, tutto sta alle tasche del tiratore.
#55
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Diana 50 e 35 cosa sono
Last post by am - Monday - 08/April/2024 - 12:31
Aggiungo un bit di informazione.
La logica delle classificazioni di armi non classificate ma precedentemente catalogate sembra essere la seguente su base di considerazioni giurisprudenziali emerse negli ultimi anni.

Arma iscritta al catalogo senza sportività -> Adesso può essere comune, da caccia a seconda della legge al momento della cessione (per la non retroattività della legge le classificazioni di conteggio sono sempre quelle al momento dell'acquisizione e possono cambiare solo a cessione a meno di casi specifici e su richiesta del detentore). Fanno eccezione le armi demilitarizzate per le quali non esiste un indirizzo preciso e che in teoria devono essere per forza sportive (in quanto non possono essere da caccia) se in calibro militare, in realtà per decisione della cassazione e giurispruenza costante la qualifica di arma comune non può essere MAI ritirata (se non in caso di errori molto importanti della commissione consultiva centrale delle armi al tempo del catalogo o di falsa dichiarazione al BPN etc). Quindi ho visto estendere i ragionamenti per tutte le armi anche per le demilitarizzate pre BPN (anche perchè non è subito evidente quali siano demilitarizzate e quali no perchè non esistevano i codici espliciti ma solo il numero di scheda). Un altro caso a parte sono le armi attualmente A7 per definizione (non classificate o non calssificate come tali) importate o vendute in regime transitorio dopo l'abolizione del BPN e prima del decreti del 2013 e 2015, queste devono essere ridotte come numero di colpi per poi seguire la loro specifica classificazione (che può indipendentemente essere  comune o da caccia, non faccio il caso di armi antiche che superano un certo numero di colpi perchè sono casi molto limite).

Per le armi che avevano ottenuto la sportività ai tempi del catalogo (farebbe bene ricordare che il rilascio della sportività non era strettamente legato al processo di catalogazione così che ci sono stati casi di armi sportive non comuni) sono e rimangono sportive in quanto per legge la qualifica di sportività è irrevocabile (se non nel caso essa sia stata richiesta da un non avente diritto e il BPN abbia poi sbagliato a segnarla sulla scheda, vedi beretta APX). Quindi se un arma era sportiva rimane sportiva per sempre anche se essa fosse stata classificata e la sua scheda di classificazione non avesse sotto schede sportive farà fede il provvedimento ai tempi del catalogo, in teoria si può anche cedere come tale senza temere di infrangere la legge. Un caso non ancora attenzionato da giurisprudenza è quello di un arma catalogata con sportività e ora classificata al BPN ma solo comune che abbia un numero di colpi superiore a quello limite per le armi comuni ai sensi della DL del 2018, non è dato sapere se alla cessione pur permanendo la sportività si è anche obbligati a ridurre il numero dei colpi, io direi di no però non è scontato che sia così.

 

#56
LE VOSTRE DOMANDE / Re: cessione armi
Last post by am - Monday - 08/April/2024 - 12:11
Certamente, integro quanto detto da Amministratore, la cessione deve poter essere consentita anche a chi ha un porto d'armi scaduto, infatti qualora non si voglia permanere in stato di detentori senza porto bisogna produrre il certificato medico e per chi non voglia la cessione a terzi è tra le opzioni alternative alla richiesta di versamento al cerimant attraverso le forze dell'ordine.

Attenzione però, qualora si volesse cedere le armi bisogna sapere che senza un titolo abilitante al trasporto sarà l'acquirente a dover venire a ritirare le armi stesse presso il loro luogo di detenzione non potendo il detentore spostarle da li neanche per venderle (a meno che non sia accompagnato da qualcuno con un titolo abilitante al transporto).

#57
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Anelli per ottica, acquist...
Last post by bloke_61 - Monday - 08/April/2024 - 08:33
Non contesto la scuola dell'ottica più bassa possibile, ma recentemente mi sono imbattuto in questo video della MDT dove l'interasse canna-ottica viene portato all'estremo.

#58
NOVITA' LEGISLATIVE / 2013 - SENTENZE DEL CONSIGLIO ...
Last post by Amministratore e fondatore - Saturday - 06/April/2024 - 14:42
16 April 2013
Divieto di detenzione di armi: l'intervenuta estinzione per oblazione del reato non incide sul giudizio prognostico di non abuso delle armi da parte del titolare, che ben può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario

Consiglio di Stato

Esercitandosi il potere di vietare la detenzione di armi con riguardo all'interesse pubblico all'incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo che può derivare dall'uso delle armi nonché in riferimento alla condotta ed all'affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di abuso delle stesse, anche un singolo, oggettivamente incontrovertibile, fatto relativo all'abuso delle armi, pur in presenza di una condotta complessivamente esente da mende, è tale da far venir meno il necessario margine assoluto di sicurezza circa il buon uso delle armi, che solo può consentirne la legittima detenzione. Una volta, dunque, che il fatto stesso risulti valutato in termini prognostici di pericolosità senza che emergano elementi di irrazionalità od arbitrarietà, risulta evidente altresì che il lasso di tempo intercorso tra il fatto ed il provvedimento interdittivo non può in alcun modo considerarsi indice di contraddittorietà dell'azione amministrativa, avendo anzi l'Autorità non incongruamente inteso basare la propria valutazione sui fatti come accertati in sede penale (pur con ésiti di archiviazione del relativo procedimento); fatti che rivelano, come s'è detto, quanto meno un'insufficiente capacità di dominio dei proprii impulsi ed emozioni da parte dell'interessato ( cfr.: Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8220; id., 10 dicembre 2010, n. 8707; id., 8 ottobre 2008, n. 4918; id., 18 gennaio 2007, n. 63 ), nella misura in cui essi sono ascrivibili ad "un eccesso colposo di legittima difesa" (v., ancora, in tal senso, l'indicato provvedimento di archiviazione). Né, per finire, indizi favorevoli ad una diversa qualificazione del veduto comportamento dell'odierno appellante sono ricavabili dall'intervenuta estinzione per oblazione del reato di esplosioni pericolose pure a lui ascritto per l'occasione, dal momento che il fatto in sé (l'esplosione di colpi di arma da fuoco, in un luogo abitato e sulla pubblica via, con tutti i rischi ch'esso comporta), nella sua sussistenza e nella sua attribuibilità all'imputato, emerge dalla stessa contestazione e ch'esso si rivela, come già detto, più che sufficiente a sorreggere il controverso giudizio prognostico di non abuso delle armi da parte del titolare, che ben può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario ( Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.7.2010, n. 4280 ), laddove, nel caso di specie, si è in presenza di elementi aventi connotazione ben più pregnante dei meri indizi.

Detenzione e porto d'armi: la licenza di porto d'armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per reati connessi al corretto uso delle armi, ma reati diversi anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse

sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.8.2014

L'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di comune buona convivenza, tale da non destare il sospetto di un possibile uso improprio delle armi, la sentenza contraddittoriamente, poi, ha ritenuto che i fatti allegati dall'amministrazione non fossero sintomatici di indole incline alla violenza ed idonei a supportare un giudizio di "pericolosità sociale" dell'interessato.Invero, nessun giudizio di pericolosità sociale del richiedente deve precedere il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi, ma solamente un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio che egli possa abusare delle armi (Consiglio di Stato, sez. III, 12/06/2014, n. 2987).La valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo in tale materia lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto che il giudizio di "non affidabilità" è per certi versi più stringente rispetto a quello di "pericolosità sociale", giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (si è ritenuto, ad es., legittimo il diniego in situazioni di inusuale conflittualità fisica e verbale nei rapporti familiari, o di convivenza, o di vicinato: Consiglio di Stato, sez. III, 19/09/2013, n. 4666).Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, la licenza di porto d' armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati connessi proprio al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (Consiglio di Stato, sez. III, 29/07/2013, n. 3979).Le norme di cui agli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, difatti, oltre ad ipotesi tipiche di diniego vincolato, collegato alla riportata condanna per alcuni reati, consentono di negare le autorizzazioni di polizia, in generale, a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non ha tenuto una buona condotta.In particolare, l'art. 43 cit., per quanto riguarda la licenza di portare armi, prevede il divieto di autorizzazione a chi ha riportato condanna alla reclusione per i medesimi delitti di cui sopra, non colposi, ovvero a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; oppure, da ultimo, a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.Con norma di chiusura, inoltre, l'ultimo capoverso dello stesso articolo dispone che "la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi" (la prova della buona condotta, a seguito della sentenza della Corte Cost. 16 dicembre 1993, n. 440, grava sull'Amministrazione).Quest'ultimo inciso trova applicazione nella fattispecie.Non sembra, invero, illogico, alla luce della disposizione normativa, che il -OMISSIS- abbia attribuito rilevanza a fatti e precedenti penali sia relativi alla illegale detenzione di armi e munizioni (condanna della -OMISSIS-con sentenza del -OMISSIS-, confermata dalla Corte di Cassazione, alla pena di mesi 8 di reclusione e alla multa di lire 140.000); sia non concernenti il buon uso delle armi, ma comunque denotanti senza dubbio una condotta non perfettamente specchiata.Ci si riferisce ai fatti di reato in materia previdenziale e di contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 638/83, oggetto del decreto penale del GIP della -OMISSIS-del 23.3.1992; alle sentenze del 30 gennaio 1995, del 24 gennaio 1996 e del 26.2.1996, emesse a -OMISSIS-, per omissione di ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1°, della legge n. 638/83; alla sentenza della -OMISSIS-del -OMISSIS-, per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 463/1983 ed alla sentenza della Corte di Cassazione del -OMISSIS-, per la medesima fattispecie; anche se si tratta di sentenze tutte che hanno dichiarato estinti i reati a seguito di intervenuto versamento tardivo delle somme dovute.Appare pertinente anche il richiamo alle violazioni in materia edilizia (ancorché ottenuta la riabilitazione, come osserva il ricorrente nel ricorso introduttivo, pag. 9), nonché alla misura degli arresti domiciliari per il delitto di corruzione, nell'ambito del procedimento penale pendente presso il -OMISSIS-ed alla sospensione della patente di guida per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, in quanto si tratta di circostanze tutte insieme valorizzate al fine di valutare la sussistenza del requisito di "affidabilità" necessario al rilascio dell'autorizzazione.In definitiva, il provvedimento impugnato indica fatti e circostanze in modo dettagliato e preciso, e, sebbene in modo scarno, ne ricava congruamente un giudizio di non sussistenza del requisito soggettivo dell' "affidabilità", in modo sufficiente a rendere comprensibile l'iter logico seguito e non manifestamente illogiche le conclusioni adottate; trattasi, infatti, di elementi tutti ben idonei, nel loro complesso, a fondare la valutazione fatta dal Prefetto, della quale non si evidenzia alcuna irragionevolezza o difetto di istruttoria, alla luce della chiara propensione dell'interessato ad una non episodica violazione delle regole.Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

#59
LE VOSTRE DOMANDE / Re: DUBBIO
Last post by Amministratore e fondatore - Friday - 05/April/2024 - 14:46
E' la solita storia tutta Italica, i dirigenti hanno pieno potere spesso al di sopra delle leggi e decidono interpretando a modo loro le norme. Così abbiamo leggi diverse in luoghi diversi magari a pochi chilometri tra loro.
#60
LE VOSTRE DOMANDE / Re: DUBBIO
Last post by condor - Friday - 05/April/2024 - 03:55
Quote from: Amministratore e fondatore on Monday - 01/April/2024 - 08:14Solitamente le autoscuole hanno un medico che rilascia anche i certificati per i PdA, ma se si vuole andare all'ASL ci si deve prenotare e l'azienda mette a disposizione medici preposti al rilascio del certificato.
Anche in questo caso ogni ASL locale fa le cose a modo suo e si deve contattare la stessa per maggiori info.
Naturalmente il medico dell'ASL è un medico che è stato preposto a tale scopo, viene indicato come "medico legale" negli ambulatori.
Ciao,effettivamente,essendomi recato presso la mia Asl di residenza mi hanno detto che per il porto d'armi il medico preposto è lo Psichiatra.Mentre in un altra Asl vicino alla mia residenza per il rilascio del porto d'armi il medico preposto è il Medico Legale.Il mio ulteriore dubbio è come mai presso ogni Asl ci sono delle figure professionali mediche così differenti (lo Psichiatra il Medico Legale ecc.) per certificare cosa? Mi spiego: Lo Psichiatra che tipo di "visita" farà per il rilascio del PDA ed il Medico Legale quale ulteriore tipologia di visita medica farà? Perché esistono tutte queste differenze per un unico certificato? Grazie