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03/10/2024
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#51
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Dubbi su classificazione A...
Ultimo messaggio di am - Venerdì - 14/Giugno/2024 - 15:25
Antonio ha fatto una disamina abbastanza corretta della situazione.
Allora, la libertà di manovra deriva dal fatto che l'arma è acquistata da privato che non ha segnato (ci pare di capire) il codice di classificazione, questo potrebbe essere anche perchè l'arma è stata introdotta in italia prima della classificazione oppure prima del 2018 quindi era una B9 a tutti gli effetti quando acquistata.
C'è una questione che lascia spazio di manovra, il caricatore è denunciato quindi si evince che dovrebbe essere ad alta capienza, però SE E SOLO SE l'arma è stata importata prima del decreto legge 10 agosto 2018, n. 104 allora non è possibile sapere se il caricatore era ad alta capienza per i limiti di quel momento (5 colpi) o quelli post 2018 (10 colpi).
In sostanza, rottamdo il vecchio caricatore da 20 colpi e inserendo un caricatore da 10 di libera vendita si può far passare da B9 (in teoria) e se richiesto perchè allora il caricatore è denunciato si può rispondere che è stato denunciato perchè all'epoca superiore ai 5 colpi ma attualmente nei limiti dei 10.

Io però sconsiglio di adottare questo stratagemma, qualcosa può sempre andare storto.

Ci sarebbe una ulteriore possibilità che quieta la questione, se l'arma è stata acquistata e denunciata dal cedente PRIMA del 5 novembre 2015 il suo caricatore è considerabile come un caricatore per ARMA COMUNE NON SPORTIVA NON A NORMA ANTE DECRETO ALFANO 2015, questo rende possibile al momento della cessione richiedere a un armiere di limitarlo a 10 colpi (con rivetto o altra soluzione, può essere anche che l'armiere lo sostituisca) rilasciando apposita nota di avvenuto intervento. In questo caso l'arma è B9 a tutti gli effetti (se esiste il codice al bpn), il caricatore può essere non denunciato e la capienza è garantita dalla nota dell'armiere. Questa è un opzione ESPLICITA garantita da una circolare ministeriale quindi lecita a tutti gli effetti.

Però attenzione, a vanificare tutto questo giro c'è il fatto che voi citate una scheda allegata, se la scheda allegata riporta la dicitura A7 allora vuol dire che il detentore ha richiesto all'uffico armi di receoire la nuova classificazione, ciò implicitamente garantisce che il caricatore sia superiore ai 10 colpi. Il problema è se questa scheda allegata di cui parli è stata consegnata e vista dall'ufficio armi, se si allora non puoi convertire l'arma a B9 in autonomia ma possibilmente devi richiedere modifica e sottoporla al BPN che deve certificare che lo specifico esemplare è stato reso conforme alle B9. Se la scheda non è stata consegnata all'ufficio armi puoi pensare di esplorare le precedenti soluzioni.

Sbagliare l'operazione e variare arbitrariamente la classificazione espone ai seguenti rischi.

1) Eccedere in una delle categore comune o sportiva incorrendo nel reato di collezione senza licenza, pena reclusione da 1 a 4 anni + multa (ovviamente solo se l'errore porta ad un eccesso).
2) Falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, pena da 1-6 anni di reclusione ridotta di un terzo.

Ovviamente il pericolo più grave è il punto 2, attenzione che è un reato di tipo delitto quindi bisogna dimostrare il dolo.

Il mio consiglio: Se vuoi uno SeW mp15 chiama un armeria e fattelo spedire in B9 con tanto di dichiarazione dell'armiere, tanto non è un high end molto costoso. 
#52
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Dubbi su classificazione A...
Ultimo messaggio di Matteo - Venerdì - 07/Giugno/2024 - 13:54
nella denuncia dell'attuale proprietario è dichiarato solo "1 caricatore"senza specificare il numero dei colpi. nella scheda allegata però è classificato ex B9 ora A7 c'è scritto proprio così,chiedo appunto perché vorrei essere sicuro di non infrangere nessuna legge.
In teoria usandolo con un caricatore da 10 colpi sarebbe B9 potrei anche "rottamare"il suo caricatore da 20 non sarebbe un problema.
#53
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Dubbi su classificazione A...
Ultimo messaggio di Antonio PR - Venerdì - 07/Giugno/2024 - 13:39
Buongiorno Matteo,

mi permetto di esprime un parere sulla questione, con cui mi sono confrontato personalmente.
Mancando i requisiti necessari alla detenzione di armi "proibite" (mi risulta che i comuni mortali possano detenere solo armi appartenenti alle catt. A6 e A7), è necessario che l'arma detenuta (S&W MP15) sia classificata B9 e sia denunciata come tale.

Ora si pone il seguente dilemma: nella denuncia del cedente è specificato il numero di classificazione?

In caso negativo, sarebbe opportuno indicarlo nella dichiarazione di cessione (ad esempio: 12_01599s1c oppure 12_01599s2c, come armi sportive B9 oppure 12_01599 come arma comune B4), in modo che compaia nella denuncia del ricevente (Matteo). Per ridurre il rischio di obiezioni da parte dell'ente a cui si presenterà la dichiarazione d'acquisto, allegherei l'opportuna scheda del BNP.

In caso affermativo, che numero di classificazione è riportato?
Se è riportato un numero corrispondente alla categoria "B" si tratta semplicemente di mantenere lo status quo e riportare lo stesso nella dichiarazione di cessione (vedi caso precedente).
Se è riportato un numero corrispondente alla categoria "A" si tratta di escogitare una via per modificare la situazione ma non saprei su quali elementi normativi fondare la richiesta...

Il dilemma s'è trasformato in trilemma, con due vie semplici e una più complicata... così è la vita!  ;)

Riguardo al caricatore, se non è indicata nè la capacità, nè la dicitura "con capacità superiore a 10 colpi", nella dichiarazione di cessione replicherei la situazione della denuncia del cedente, con buona pace del legislatore...

Cordiali saluti.
Antonio

#54
LE VOSTRE DOMANDE / Dubbi su classificazione A7 -B...
Ultimo messaggio di Matteo - Venerdì - 07/Giugno/2024 - 11:00
Buongiorno a tutti gli amici del Forum,
Vorrei chiedere a chi più esperto di me un parere,ho la possibilità di acquistare uno Smith&Wesson
Mp15 in 223 Remington con caricatore da 20 colpi quindi classificato A7.
Purtroppo la sede del tsn a cui ero iscritto(Biella) ha chiuso a seguito dei famigerati controlli del genio militare.
Ora sono iscritto a un poligono privato non associato a nessuna associazione sportiva,quindi non sarei in possesso dei requisiti necessari alla detenzione dell'arma.
Il mio dubbio è questo,se compro un caricatore da 10 colpi e usassi l'arma con questo caricatore da 10 colpi sarebbe considerata B9 o rimarrebbe A7,devo specificare che nella denuncia del cedente è segnalato solo un generico "1 caricatore" senza specificare il numero di colpi.
#55
LE VOSTRE DOMANDE / Re: DUBBIO
Ultimo messaggio di Amministratore e fondatore - Lunedì - 27/Maggio/2024 - 17:39
Il possesso del PdA esula il possesso di armi, per altro la questura ha la documentazione comprovante il suo stato nel possesso di armi e munizioni.
Il rinnovo quindi non richiede alcuna dichiarazione di possesso o vendita armi e munizioni.
#56
LE VOSTRE DOMANDE / Re: DUBBIO
Ultimo messaggio di condor - Lunedì - 27/Maggio/2024 - 05:25
Ciao a tutti,volevo chiedere: nel 2020 (1 anno PRIMA della scadenza del mio porto sportivo)ho venduto l'unica arma che possedevo.Ho preferito ,presso la tenenza dei carabinieri di residenza,presentare una dichiarazione scritta in cui,appunto,NON DETENEVO più armi e munizioni.Tale dichiarazione è stata accettata e timbrata.Adesso voglio rinnovare il porto sportivo e mi è venuto questo dubbio: unitamente a tutta la documentazione per il rinnovo devo anche alligare la dichiarazione del 2020? Grazie
#57
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Legalità visori notturni
Ultimo messaggio di am - Mercoledì - 22/Maggio/2024 - 08:55
Sopra la questione vorrei dare il mio apporto in base alla mia conoscenza delle normative.

Questi sono i punti da cui mi sento di partire:

1) Escludiamo a priori che il montaggio su un arma di una ottica con visore notturno integrato o applicato integri il reato di alterazione di arma ai sensi dell'articolo 3 legge 110/75 perchè accessorio e non parte e applicabile senza modifiche. Sembra scontato ma a volte salta fuori il genio che pensa che l'aggiunta dell'ottica, e a maggior ragione del visore notturo, integri il reato di cui sopra, ovviamente scemenza ma dobbiamo metterlo subito in chiaro.

2) Consideriamo la situazione generale e non l'impiego a caccia espressamente vietato. Consideriamo ad esempio il caso in cui l'arma proprio non possa essere usata neanche in poligono, esempio un arma posseduta in collezione per la quale è necessaria l'autorizzazione preventiva all'utilizzo in poligono. Quindi cosideriamo la sola e mera detenzione. Così da non dover giustificarne l'utilizzo ma solo la detenzione sulla base del riscontro che il detentore possiede l'arma solo in virtù del desiderio di detenerla completa di accessori.

Allora, tolto il reato di alterazione e fugato ogni dubbo sull'utilizzo proprio o improprio (mera esposizione) bisogna capire se l'ottica con visore notturno è legale o no di per se, se non c'è alterazione di arma allora è lecito anche montarla. Le ottiche con visori notturni, a mio avviso, possono essere legali e illegali a seconda di un discrimine particolare, cioè l'appartenenza o meno alla lista dei materiali di armamento ai sensi della 185 1990.

Secondo questa legge periodicamente viene stilata la lista dei materiali di armamento, l'ultimo aggiornamento del 2023 contiene questo elenco, CAT 1. d:
d. accessori progettati per le armi di cui ai punti CAT1.a., CAT1.b. o CAT1.c. come segue:
1. caricatori staccabili;
2. soppressori o attenuatori di rumore;
3. 'affusti';
Nota tecnica
Ai fini del punto CAT1.d.3., un 'affusto' è un dispositivo progettato per fissare una
bocca da fuoco su un veicolo terrestre, un «aeromobile», una nave o una struttura.
4. soppressori di bagliore;
5. congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine;
6. congegni di mira ottici appositamente progettati per uso militare.


Le ottiche infrarosse entrano sicuramente nel punto 5, anche un prima generazione senza alcun tipo di processore elettronico a differenza dei circuiti elettrici per la proiezione alle lenti al fosforo. Il problema è che devono (come specificato in testa) essere accessori progettati specificatamente per le armi da guerra. Quindi, chi avesse una ottica infrarossa progettata SPECIFICATAMENTE per un arma da guerra commette reato. Non commette reato chi possiede e monta su un arma un ottica infrarossa progettata e realizzata per armi civili (anche se nessuno vieta che tale ottica possa essere montata anche su un arma da guerra).

La violazione non è specifica della legge delle armi ma è, sempre sencondo me, la violazione del 28 TULPS di natura abbastanza grave.

Invece per quanto riguarda l'utilizzo esiste un ambito in cui potrebbe, e sottolineo potrebbe essere, sia lecito che ragionevole il montaggio e l'utilizzo di una ottica con visore notturno almeno in astratto. Esiste il porto di arma lunga per GPG (guardia particolare giurata), sono meno di mille in italia, visto che l'arma lunga GPG deve essere usata per difesa e che possibilmente si può usare di notte (qualora la GPG debba fornire protezione durante la notte)
allora l'impiego di questo accessorio possiede un suo senso.



#58
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Legalità visori notturni
Ultimo messaggio di Monarch - Martedì - 21/Maggio/2024 - 07:11
Aggiungo un esempio. Se la clip on è smontata (esempio pard 007) è un semplice dispositivo per vedere la notte ma se è montata quindi abbinata all arma diviene ottica da puntamento con visione notturna. Il legislatore parla parecchio della caccia e da la possibilità di avere visori termici notturni e quanti di simili per la caccia di selezione notturna ma sul porto d armi ad uso sportivo non si trova nulla in merito.
#59
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Legalità visori notturni
Ultimo messaggio di Monarch - Martedì - 21/Maggio/2024 - 07:09
Citazione di: Amministratore e fondatore il Martedì - 21/Maggio/2024 - 06:09Le ottiche elettroniche per la visione notturna o le ottiche a intensificazione di luce, infrarosse o termiche non sono vietate; la norma vieta l'uso per caccia: direttiva 79/409/Cee del Consiglio del 2 aprile 1979, la 85/411/Cee della Commissione del 25 luglio 1985 e la 91/244/Cee della Commissione del 6 marzo 1991.
Per altro oggi sono in commercio telefonini dotati di ottiche termiche e dispositivi che si possono allacciare al cellulare per la visione notturna perfettamente legali.

E' però discutibile l'uso e l'installazione di un ottica ("notturna") da tiro su un arma a fuoco dato che il suo scopo non può essere che quello di poter usare la stessa arma di notte e perchè uno sportivo dovrebbe fare del tiro di notte se di giorno è più semplice ? A pensar male si fa peccato, ma cercarsi rogne è peggio.




Grazie per la risposta. :)  Discutibile è un conto. Il punto è che i poligoni sono aperti fino al tramonto. Diventa difficile giustificare un arma che ha un ottica da puntamento con doppia visione magari diurna/notturna o con una clip on che la trasforma in arma da visione notturna. Io stavo cercando di comprendere la soglia tra legalità e illegalità
#60
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Legalità visori notturni
Ultimo messaggio di Amministratore e fondatore - Martedì - 21/Maggio/2024 - 06:09
Le ottiche elettroniche per la visione notturna o le ottiche a intensificazione di luce, infrarosse o termiche non sono vietate; la norma vieta l'uso per caccia: direttiva 79/409/Cee del Consiglio del 2 aprile 1979, la 85/411/Cee della Commissione del 25 luglio 1985 e la 91/244/Cee della Commissione del 6 marzo 1991.
Per altro oggi sono in commercio telefonini dotati di ottiche termiche e dispositivi che si possono allacciare al cellulare per la visione notturna perfettamente legali.

E' però discutibile l'uso e l'installazione di un ottica ("notturna") da tiro su un arma a fuoco dato che il suo scopo non può essere che quello di poter usare la stessa arma di notte e perchè uno sportivo dovrebbe fare del tiro di notte se di giorno è più semplice ? A pensar male si fa peccato, ma cercarsi rogne è peggio.