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#31
LE VOSTRE DOMANDE / munizioni ricaricate
Ultimo messaggio di Francesco(PC) - Venerdì - 07/Marzo/2025 - 19:07
Confesso di aver iniziato tale attività seguendo prima il vostro sito e con la promessa del mio primo armiere dove acquistai i miei primi ferri ed ancora prima, quelli di mio figlio.
Nello specifico, risiedendo in provincia di Piacenza a pochi minuti di strada dal TSN di Fombio (più comunemente conosciuto come quello di Codogno) per le "lunghe" ho il forte dubbio che quast'anno mi iscriverò causa evenienza di non poter utilizzare le munizioni autoprodotte. Qualche amico appassionato della zona potrebbe darmi qualche delucidazione ? Ufficialmente tramite mail hanno preferito non rispondere invitandomi ad una comunicazione anche telefonica verbale.
L'ultima trovata poi del commissario di annullare le elezioni non farebbero ben sperare.
Buona serata a tutti, Francesco (PC).
#32
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Chiarimenti
Ultimo messaggio di am - Mercoledì - 26/Febbraio/2025 - 11:32
L'armeria, specializzata in armi e articoli da collezione, può aver preso una via prudenziale e suggerito di inquadrare il mascolo come arma antica, ricordiamo che le armi antiche sono soggette a una giurisprudenza molto specifica e l'attribuzione di caratteristica di arma antica ha più la natura di una autocertificazione che di un provvedimento. Esempio, un arma comune è riconosciuta tale da una scheda del catalogo (valutazione ex commissione consultiva centrale armi) o scheda del BPN. Quindi a una arma comune è associabile un provvedimento di tipo amministrativo che la qualifica come tale, per le armi antiche non esiste nulla di simile, non esistono commissioni specifiche, non esistono provvedimenti o codici per le armi antiche. Per molti esemplari di armi antiche non esiste neanche la matricola quindi non è possibile neppure identificare "amministrativamente" il singolo esemplare. Quindi come si denununcia un arma antica? Dipende se si denuncia con o senza licenza di collezione dedicata, se non si ha la licenza si denuncia come una normale arma però senza la necessità di fornire dettagli non esistenti come ad esempio matricola che non c'è o il calibro che non è definito e si ha il limite di 8 armi antiche, se si ha la licenza di collezione armi antiche, in teoria, SULLA LICENZA non si annotano tutte le armi detenute, sembrerebbe anzi che non si denuncino proprio le armi antiche in collezione fino a che non avviene una variazione sostanziale della collezione (quindi della natura della stessa ad esempio si aggiungono armi corte a una collezione di armi lunge e viceversa), la cassazione sembrerebbe di questo avviso secondo la sentenza 32.949 del 14 luglio 2022 . Tutto questo per dire che, preso un oggetto che POTENZIALMENTE potrebbe essere un arma antica, non c'è problema a denunciare tale oggetto come tale e se lo si fa ci òsono dei pro e dei contro.
I pro di denunciare come arma antica un oggetto che anche in realtà non lo è (come secondo me è il mascolo in esempio) sono che nessuna contestazione può essere mossa in caso venga esso venga trovato in capo al denunciate e nessuno può contestare la diligenza del denunciante stesso neppure se l'amministrazione venisse alla conclusione che l'oggetto non era un arma in quanto, appunto, non esiste una commissione che decide se un oggetto è un arma antica e il ragionamento conservativo del denunciate non può essere attaccato nel merito (Questo oggetto è una canna con un augello per l'accessione, ci va dentro polvere da sparo, sembra un mortaio può essere un arma quindi lo denuncio come tale), inoltre non si applicano alle armi antiche i reati di omessa custodia ex legge 110/75. Di contro se si denucia dopo si è soggetti all'obbligo di denuncia di cessione/smarrimento ex art 58 Reg TULPS 1940 e sempre 110/75.

In sintesi quindi, secondo il mio parere (sia chiaro), la risposta diretta senza fronzoli è che: Non esiste nessun organo apposito che classifica le armi antiche quindi si può denunciare come arma antica tutto ciò che una persona ritiene essere arma antica anche in base a un convincimento personale debolmente motivato oppure a una decisione prudenziale.

Vi racconto un caso di una persona che ho conosciuta tempo fa che aveva in denuncia un moschetto della prima metà dell'ottocento, dopo averlo fatto radiografare da una ditta specializzata e fatto visionare da un armiere per garantirne la sicurezza provò a farlo sparare in poligono (a carica molto ridotta). L'arma esplose e le indagini di un perito esperto pervennero alla conclusione che l'arma non era veramente un arma ma una replica molto ben fatta per sparare a salve probabilmente per fini rievocatiivi\filmici costruita da una ditta specializzata nei primi anni 60 e che quindi non poteva essere usata per sparare. Quindi per alcuni decenni questo oggetto, che sotto la legislazione di quando è nato non era un arma è stato,a un certo punto, denunciato come tale e così ha viaggiato come arma antica fino quando non è esploso. Se fosse stata un arma comune con matricola, produttore, numero catalogo/BPN etc è ovvio che non potrebbe mai essere accaduta una cosa del genere.
#33
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Chiarimenti
Ultimo messaggio di Ivano - Martedì - 25/Febbraio/2025 - 16:20
Grazie all'Amministratore ed AM (Alessandro Mazza) per la puntuale e dettagliata delucidazione , si intendevo proprio quelli a forma di boccale e quelli tronco conici senza nessuna appendice , quello che mi è sembrato strano e vedere sul sito di un armeria ( https://www.traxarm.it/catalogo-scheda.php?id=2740 ) con specifiche di arma antica e quindi soggetto a tutte le norme oggi vigenti in Italia.                                                     
#34
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Chiarimenti
Ultimo messaggio di am - Lunedì - 24/Febbraio/2025 - 15:41
Salve, premettendo questo tipo di oggetti può costituire un caso limite. Obiettivamente non è banale capire lo stato legale di questi oggetti. Il ragionamento che vado a proporre parte dalle base, dalla definizione di arma e di arma da fuoco per la legge italiana e europea (che la viincola).

Partendo dall'art 30 TULPS:

"Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti."


Al punto 1 vediamo che per la legge italiana sono armi (senza specificare la tipologia giuridica di arma) tutti gli oggetti la cui naturale destinazione (prevalente) è l'offesa alla persona e le armi da sparo (in gradi di espellere un proiettile mediante azione di gas da combustione di propellente, compressi o generati in altro modo). Di base l'oggetto in domanda non ha come naturale destinazione l'offesa alla persona ed è progettato per altre finalità.

Bisogna capire se è un arma da sparo, nello specifico un arma da fuoco. Secondo me può essere dirimente il DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204 recepente la direttiva CE.  All'articolo 1 troviamo:


"Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "arma da fuoco": qualsiasi arma portatile a canna che

espelle, e' progettata ad espellere o puo' essere trasformata

al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile

mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che

non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III

dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive

modificazioni
. Un oggetto e' considerato idoneo ad essere

trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o

un proiettile mediante l'azione di un combustibile

propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come

risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del

materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformata
;"



L'oggetto in domanda non è progettato per espellere un proietto quindi rimane da capire se può essere trasformato a tale scopo proprio ai sensi dell'articolo sopra, vediamo che devono essere rispettate 2 condizioni (più una terza di cui diremo dopo), deve AVERE L'ASPETTO DI UN ARMA DA FUOCO e deve poter essere fisicamente trasformato in modo da espellere un proietto quindi essere di un materiale e conformazione meccanica idonea.
L'intersezione di queste due condizioni mi porta ad escludere che possano essere ritenute armi da fuoco tutti i "mortarelli" che non hanno forma propria di arma da fuoco indipendentemente dalla struttura (quindi quelle a forma di boccale non dovrebbero poter essere considerate tali), invece dei mortarelli dotati di calcio e meccanismo di accensione potrebbero rientrare nella definizione dei arma da fuoco se la loro struttura è modificabile anche solo in teoria per espellere un proietto. Bisogna, a mio parere, però tenere in considerazione  Il punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE citato nel DL sopradetto, a questo punto si dice:

"III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione,  a) sono stati resi definitivamente inservibili mediante l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale o riconosciuti da tale organismo;  b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;  c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali.  Fino al coordinamento a livello comunitario, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui al presente punto"

Il sottopunto B esonera quegli oggetti che possono avere le caratteristiche di armi da fuoco ma hanno scopi specifici (es: lanciarazzi da segnalazione, fucili a telaio per lo scrostamento degli altiforni etc), come vediamo non sono inclusi attrezzi per scopi celebrativi ma sono abbastanza sicuro che molti  "Mortarelli" potessero anche essere pensati per la segnalazione e poi usati anche per scopi celebrativi, siccome questi oggetti spesso ottocenteschi non hanno manuale è difficile dire quale sia l'originale destinazione di uno specifico esemplare.

In definitiva, a mio parere: Il mortarello che non ha forma di arma da fuoco (esempio boccale) non dovrebbe essere annoverato tra le armi e quindi non essere soggetto alla loro giurisprudenza, probabilmente anche quello con forma di arma da fuoco non dovrebbe essere considerato arma ma ritengo prudenziale denunciarlo come arma antica a seguito di rinvenimento (qualora sia sostenibile o almeno probabile la sua origine ante 1891) se è prodotto recentemente bisogna verificare tecnicamente che non sia in grado di essere trasformato per espellere un proiettile (esempio tubo otturato e sfiato/i perpendicolari all'anima della canna come nelle scacciacani)


Queste considerazioni sono speculative non ricordo di aver mai sentito di alcun caso concreto riguardante qusti oggetti. Spero di essere stato utile
#35
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Chiarimenti
Ultimo messaggio di Amministratore e fondatore - Domenica - 23/Febbraio/2025 - 09:40
Per la parte essenzialmente legale è più esperto il nostro amico AM (Alessandro Mazza) ma devo dire che questi "orpelli" non sono rari, al mio paese si chiamano "buette" e nelle vecchie cantine se ne trovano ancora molti. Sono spesso prodotti artigianalmente e servono nelle feste di paese. Il vero problema è il possesso e la detenzione della relativa polvere nera e l'eventuale uso molto rumoroso.
Qualche volta questi oggetti non sono nemmeno riconoscibili come tali ma sembrano semplicemente dei tubi in ferro o dei bicchieri da birra.
#36
LE VOSTRE DOMANDE / Chiarimenti
Ultimo messaggio di Ivano - Sabato - 22/Febbraio/2025 - 13:20
Buongiorno,

vorrei sapere come legalmente vengono considerati quei piccoli strumenti a polvere nera chiamati comunemente " Mortaio d'allegrezza, Mascolo o Mortaletto " intendo quelli che vanno dal XVI sino ai primi del XX secolo che venivano utilizzati per sagre o feste paesano atti solo a fare un grosso botto e non utilizzati per sparare un proietto, ne ho visti alcuni venduti in piattaforme online ma ne ho visto anche uno venduto da una armeria e pubblicizzato sempre online ma questo con dicitura "Categoria: C - ARMI ANTICHE
Sottocategoria: FUCILI (F)" quindi ecco il dubbio per la nostra legge si tratta di arma oppure no? ringrazio tutti in anticipo per eventuali chiarimenti.
#37
NOVITA' LEGISLATIVE / Re: numero massimo di munizion...
Ultimo messaggio di am - Lunedì - 10/Febbraio/2025 - 08:16
Questa è una domanda che ritorna ciclicamente.

In primis, 200 non è il numero massimo di munizioni che si possono detenere per legge, il 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S stabilisce che si possono detenere fino a 200 munizioni per pistola o rivoltella (da leggersi arma corta per moderna interpretazione giurisprudenziale) e 1500 munizioni per fucile da caccia (da leggersi arma lunga per moderna interpretazione giurisprudenziale, sia spezzate che a palla singola). Può essere aumentato il limite per arma corta in forza di licenza del prefetto per finalità agonistiche.

Quindi evidentemente lei si riferisce a 200 munizioni in denuncia da arma corta. Andando direttamente al punto, siccome lei ha denunciato le munizioni divise per calibro lei deve attenersi alla suddivisione operata e mai superare la quantità denunciata di ogni singolo calibro anche rimanendo entro il limite complessivo delle 200.

Deve sapere che esistono diverse prassi che scaturiscono da differenti interpretazioni del 58 Reg Esec T.U.L.P.S da parte degli uffici di publica sicurezza.

Alcuni uffici si rifanno all'interpretazione prevalente che ritiene di distinguere in denuncia solo per specie, quindi si scrive solo X munizioni per arma corta e Y munizioni per arma lunga (da caccia). In questo caso è possibile fare quanto lei richiede e suddividere i quantitativi in modo arbitrario per calibro rimanendo entro le due quantità descritte.

Alcuni uffici pretendono la suddivisione per calibro, questo sembra il suo caso, in questo caso il superamento del quantitativo in denuncia di un solo calibro è passabile di denuncia ai sensi dell'articolo 697 C.P  e punita con l'arresto dai 3 ai 12 mesi o con l'ammenda di 371 Euro (oblabile).

Alcuni uffici invece ritengono accettare o anche consigliare la dicitura "dichiaro di detenere munizioni e polveri nei limiti di legge" che permette di giostrarsi liberamente nei limiti del 97 Reg 1940 Tulps. Questa ultima formulazione non è assolutamente rispondente ad alcuna interpretazione difendibile dell'articolo 58 ed è probabilmente illegale.

Se il suo ufficio accettasse la denuncia nella forma 1 quella sarebbe la migliore perchè abbastanza flessibile e al contempo rispondente all'interpretazione più forte di legge.

Spero di esserle stato di aiuto
#38
NOVITA' LEGISLATIVE / numero massimo di munizioni de...
Ultimo messaggio di vietti - Domenica - 09/Febbraio/2025 - 20:04
buonasera ho sentito dire in armeria che c'era in discussione il fatto di poter diversificarte il calibro di munizioni detenute esempio : io ho in denuncia 200 cartucce che è il numero massimo che legalmente si possono detenere in casa, suddivise in 50 9x21, 50 357 mg, 50 45acp, 50 22lr, mettiamo che consumo tutte cartucce , a sto punto posso comprare e detenere  200 cartucce tutte 22lr o qualsiasi calibro dei 4 denunciati, l'importante è solo non superare il fatidico 200pz. qualcuno di voi ha notizie in merito a questo quesito ? grazie
#39
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Incamiciatura in teflon pi...
Ultimo messaggio di Amministratore e fondatore - Giovedì - 06/Febbraio/2025 - 12:42
Non è indicato il link del video quindi non so cosa nel video si vede; posso pensare che lubrifichino con dello spry a base di teflon.
Il lubrificante al TEFLON era molto usato quando uscì in commercio per lubrificare le armi e le loro parti mobili, resistente al calore, forma una patina lubrificante che sembra resistente.
In verità non è mai stato ciò che sembra, è un buon lubrificante tenace alle alte temperature ma non più lubrificante di altri. Ad esempio, in molti casi quello siliconico è migliore.
Entrambi hanno però la caratteristica di non aggredire le guarnizioni in gomma che troppo spesso altri lubrificanti deteriorano rapidamente.
Quindi un lubrificante a base di teflon o silicone va benissimo per la lubrificazione dei pistoncini da compressione.

Il tiro è più preciso ? ' probabile che il pistone a secco si sposti con velocità inferiore rispetto a quello lubrificato, da qui più velocità del gas in uscita e quindi più velocità del proietto (+energia) = più precisione. Naturalmente questo non aumenta l'energia dell'ama al di sopra dei limiti, se mai, con il seccarsi delle guarnizioni del pistone si avrà una riduzione di potenza rispetto al limite indicato. E' anche possibile che parte del lubrificante (se troppo) finisca in canna ad ogni sparo lubrificando e migliorando l'attrito del proiettile ....... le conseguenze sono chiare a tutti: maggior velocità, maggior precisione.
#40
LE VOSTRE DOMANDE / Incamiciatura in teflon piston...
Ultimo messaggio di Giuseppe - Domenica - 02/Febbraio/2025 - 11:10
Buongiorno,
Perché su alcuni video vedo che mettono del teflon, all'interno del pistone??
Molti affermano che riduce le vibrazioni.....( ovviamente non aumenta 'energia,
In jaoul...... ) i tiri sono più precisi...
Vera questa cosa??
Ringrazio