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#21
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Legalità visori notturni
Last post by am - Wednesday - 22/May/2024 - 08:55
Sopra la questione vorrei dare il mio apporto in base alla mia conoscenza delle normative.

Questi sono i punti da cui mi sento di partire:

1) Escludiamo a priori che il montaggio su un arma di una ottica con visore notturno integrato o applicato integri il reato di alterazione di arma ai sensi dell'articolo 3 legge 110/75 perchè accessorio e non parte e applicabile senza modifiche. Sembra scontato ma a volte salta fuori il genio che pensa che l'aggiunta dell'ottica, e a maggior ragione del visore notturo, integri il reato di cui sopra, ovviamente scemenza ma dobbiamo metterlo subito in chiaro.

2) Consideriamo la situazione generale e non l'impiego a caccia espressamente vietato. Consideriamo ad esempio il caso in cui l'arma proprio non possa essere usata neanche in poligono, esempio un arma posseduta in collezione per la quale è necessaria l'autorizzazione preventiva all'utilizzo in poligono. Quindi cosideriamo la sola e mera detenzione. Così da non dover giustificarne l'utilizzo ma solo la detenzione sulla base del riscontro che il detentore possiede l'arma solo in virtù del desiderio di detenerla completa di accessori.

Allora, tolto il reato di alterazione e fugato ogni dubbo sull'utilizzo proprio o improprio (mera esposizione) bisogna capire se l'ottica con visore notturno è legale o no di per se, se non c'è alterazione di arma allora è lecito anche montarla. Le ottiche con visori notturni, a mio avviso, possono essere legali e illegali a seconda di un discrimine particolare, cioè l'appartenenza o meno alla lista dei materiali di armamento ai sensi della 185 1990.

Secondo questa legge periodicamente viene stilata la lista dei materiali di armamento, l'ultimo aggiornamento del 2023 contiene questo elenco, CAT 1. d:
d. accessori progettati per le armi di cui ai punti CAT1.a., CAT1.b. o CAT1.c. come segue:
1. caricatori staccabili;
2. soppressori o attenuatori di rumore;
3. 'affusti';
Nota tecnica
Ai fini del punto CAT1.d.3., un 'affusto' è un dispositivo progettato per fissare una
bocca da fuoco su un veicolo terrestre, un «aeromobile», una nave o una struttura.
4. soppressori di bagliore;
5. congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine;
6. congegni di mira ottici appositamente progettati per uso militare.


Le ottiche infrarosse entrano sicuramente nel punto 5, anche un prima generazione senza alcun tipo di processore elettronico a differenza dei circuiti elettrici per la proiezione alle lenti al fosforo. Il problema è che devono (come specificato in testa) essere accessori progettati specificatamente per le armi da guerra. Quindi, chi avesse una ottica infrarossa progettata SPECIFICATAMENTE per un arma da guerra commette reato. Non commette reato chi possiede e monta su un arma un ottica infrarossa progettata e realizzata per armi civili (anche se nessuno vieta che tale ottica possa essere montata anche su un arma da guerra).

La violazione non è specifica della legge delle armi ma è, sempre sencondo me, la violazione del 28 TULPS di natura abbastanza grave.

Invece per quanto riguarda l'utilizzo esiste un ambito in cui potrebbe, e sottolineo potrebbe essere, sia lecito che ragionevole il montaggio e l'utilizzo di una ottica con visore notturno almeno in astratto. Esiste il porto di arma lunga per GPG (guardia particolare giurata), sono meno di mille in italia, visto che l'arma lunga GPG deve essere usata per difesa e che possibilmente si può usare di notte (qualora la GPG debba fornire protezione durante la notte)
allora l'impiego di questo accessorio possiede un suo senso.



#22
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Legalità visori notturni
Last post by Monarch - Tuesday - 21/May/2024 - 07:11
Aggiungo un esempio. Se la clip on è smontata (esempio pard 007) è un semplice dispositivo per vedere la notte ma se è montata quindi abbinata all arma diviene ottica da puntamento con visione notturna. Il legislatore parla parecchio della caccia e da la possibilità di avere visori termici notturni e quanti di simili per la caccia di selezione notturna ma sul porto d armi ad uso sportivo non si trova nulla in merito.
#23
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Legalità visori notturni
Last post by Monarch - Tuesday - 21/May/2024 - 07:09
Quote from: Amministratore e fondatore on Tuesday - 21/May/2024 - 06:09Le ottiche elettroniche per la visione notturna o le ottiche a intensificazione di luce, infrarosse o termiche non sono vietate; la norma vieta l'uso per caccia: direttiva 79/409/Cee del Consiglio del 2 aprile 1979, la 85/411/Cee della Commissione del 25 luglio 1985 e la 91/244/Cee della Commissione del 6 marzo 1991.
Per altro oggi sono in commercio telefonini dotati di ottiche termiche e dispositivi che si possono allacciare al cellulare per la visione notturna perfettamente legali.

E' però discutibile l'uso e l'installazione di un ottica ("notturna") da tiro su un arma a fuoco dato che il suo scopo non può essere che quello di poter usare la stessa arma di notte e perchè uno sportivo dovrebbe fare del tiro di notte se di giorno è più semplice ? A pensar male si fa peccato, ma cercarsi rogne è peggio.




Grazie per la risposta. :)  Discutibile è un conto. Il punto è che i poligoni sono aperti fino al tramonto. Diventa difficile giustificare un arma che ha un ottica da puntamento con doppia visione magari diurna/notturna o con una clip on che la trasforma in arma da visione notturna. Io stavo cercando di comprendere la soglia tra legalità e illegalità
#24
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Legalità visori notturni
Last post by Amministratore e fondatore - Tuesday - 21/May/2024 - 06:09
Le ottiche elettroniche per la visione notturna o le ottiche a intensificazione di luce, infrarosse o termiche non sono vietate; la norma vieta l'uso per caccia: direttiva 79/409/Cee del Consiglio del 2 aprile 1979, la 85/411/Cee della Commissione del 25 luglio 1985 e la 91/244/Cee della Commissione del 6 marzo 1991.
Per altro oggi sono in commercio telefonini dotati di ottiche termiche e dispositivi che si possono allacciare al cellulare per la visione notturna perfettamente legali.

E' però discutibile l'uso e l'installazione di un ottica ("notturna") da tiro su un arma a fuoco dato che il suo scopo non può essere che quello di poter usare la stessa arma di notte e perchè uno sportivo dovrebbe fare del tiro di notte se di giorno è più semplice ? A pensar male si fa peccato, ma cercarsi rogne è peggio.


#25
LE VOSTRE DOMANDE / Legalità visori notturni
Last post by Monarch - Monday - 20/May/2024 - 21:13
Salve. Mi chiedevo se fosse legale oppure no montare un ottica di puntamento a visone notturna su un arma da caccia winchester xpr calibro 30.06 possedendo un porto d'armi ad uso sportivo.
#26
NOVITA' LEGISLATIVE / Re: sentenza di Cassazione n.1...
Last post by am - Friday - 17/May/2024 - 14:23
Ancora una sentenza imprecisa.

Il sequestro penale è OBBLIGATORIO per tutti i reati concernenti armi (esente un caso specifico) per espressa previsione di legge, attenzione però per le armi che sono il mezzo o il prezzo del reato.

Nella sentenza in esame le armi sono state sequestrate perchè mezzo del reato di omessa custodia, il dissequestro può avvenire solo e unicamente in caso di assoluzione e non di estinzione del reato.

Attenzione a non fare confusione, se si posseggono ad esempio 2 armi e una è dentro una cassaforte e l'altra in un cassetto e viene contestata l'omessa custodia solo per quella nel cassetto allora solo quella può essere sequestrata . Quella in cassaforte al limite può essere oggetto di un ritiro amministrativo ai sensi del 39 TULPS (c'è differenza sotto molteplici aspetti).
 
Il sequestro preventivo o anche il probatorio non si applicano solo alle armi ma a molti altri ambiti quindi si tratta di principi generale del cpp, non c'è bisogno in sentenza di tirare fuori che si deve fare per l'incolumità pubblica. Piccola nota, l'unico caso contemplato di sequestro penale non obbligatorio interessa il trasporto illegale di arma da fuoco (ad esempio trasporto con licenza scaduta).
#27
NOVITA' LEGISLATIVE / Re: Sentenza Cassazione Num. ...
Last post by am - Friday - 17/May/2024 - 14:18
Sentenza obbligata visto che i reati di illegale detenzione di arma comune e detenzione abusiva di munizioni non sono contestati se non nell'elemento psicologico (nel caso specifico il dolo) per la sola detenzione della carabina ad aria compressa.
La cassazione ha ribadito implicitamente come il dolo consista nella volontà di detenere l'arma anche se si è ignoranti della sua natura di arma comune siccome vi erano elementi che facessero dubitare della natura dell'oggetto stesso.

Attenzione, la cassazione però non ha esplicitamente escluso tout court la buonafede come scusante, ad esempio se il ricorrente avesse acquistato la carabina presso un armeria con regolare scrittura firmata (obbligatoria per le MCO) e gli fosse stato per sbaglio venduta una carabina > 7,5 J allora avrebbe avuto più spazio di manovra.

La sentenza è comunque un poco vaga quando dice che era obbligo del ricorrente sincerarsi della velocità media alla bocca del pallino per sapere se era arma comune o no, la verità è che l'ingresso delle MCO sul territorio italiano deve essere tracciato ai sensi dell' art. 5 del DM 362/2001. Inoltre non basterebbe verificare la velocità media ma nessun pallino può superare i 7,5 j alla bocca.

Nota stonata della sentenza, è controproducente dire che il ricorrente è stato condannato per la detenzione della carabina, di una munizione cal 7,65, della custodia e della scatola di pallini. Ovviamente la detenzione della custodia e dei pallini non può essere sanzionata a causa del fatto che essi sono oggetti di libera vendita e detenzione, citarli in sentenza sembra suggerire che non lo siano in certe situazioni, cosa ovviamente assurda.

La verità è semplice, non acquistate le MCO su internet o da privati, compratele solo in armeria.
#28
NOVITA' LEGISLATIVE / Re: Cassazione sentenza Num. 1...
Last post by am - Friday - 17/May/2024 - 13:59
In questo caso il rigetto si fonda su due parametri.

1) Non era stato trovato cibo sulla persona in sede di contestazione

2) Il senzatetto aveva in disposizione una abitazione e quindi non era per lui necessario preparare cibo in luogo pubblico.

Sul piano strettamente giuridico queste non sono contestazioni completamente convincenti.

1) Il cibo potrebbe essere già stato consumato o il coltello potrebbe servire in anticipazione di acquistare e preparare un pasto. Non è possibile pensare che lo strumento da punta e da taglio sia portato legalmente solo durante l'espletamento dell'atto costituente il giustificato motivo. Se così fosse il coltello per funghi sarebbe portato legalmente solamente nell'atto del taglio del fungo, il contadino non potrebbe attraversare la strada pubblica con la zappa in spalla dopo aver zappato l'orto nel proprio campo separato dall'abitazione appunto dalla strada stessa. Quello che dovrebbe importare è la logicità del giustificato motivo, la sua aderenza con i probabili utilizzi dello strumento, la legalità del motivo stesso (coltello per tagliare il pane si, per tagliare l'haschisch no) e il fatto che sia dichiarato nel momento della verifica.

2)Non viene specificato ne sembra essere stato verificato se la casa del senzatetto fosse nella sua materiale disponibilità invece che solo disponibile formalmente.

La verità è semplice, la persona condannata era un senzatetto che sicuramente non ha potuto o saputo difendersi dalle accuse, sicuramente con un passato di difficoltà e probabilmente senza la lucidità mentale e i soldi per approntare una difesa dignitosa.

Sicuramente una cosa molto triste da diversi punti di vista
#29
NOVITA' LEGISLATIVE / Re: Sentenza Cassazione Penale...
Last post by am - Friday - 17/May/2024 - 13:42
Ricordare sempre che il "giustificato motivo" è sempre quello espresso al momento della verifica e non quello dedotto a posteriori.
Ricordare sempre che la dimenticanza, esempio essersi dimenticato un cacciavite da lavoro nel cruscotto, non può attenuare il reato perchè è contravvenzionale e quindi è ponibile sempre per colpa anche in assenza di dolo.

Del resto nessuna novità, la sentenza è scontata, l'unica parte interessante è dove tratta della "lieve entità" ossia una fattispece prevista dalla stessa legge 110/75 e la "particolare tenuità del fatto" (istituzione del 131 bis codice penale) e di come applicarsi una delle due alla fattispece in esame.

Mi sento di fare una piccola correzione alla breve introduzione di amministratore:

Il porto deve essere supportato da giustificato motivo, il TRASPORTO ASSOLUTAMENTE NO, porto e trasporto sono concetti disgiunti che si differnziano per la pronta disponibilità. Quindi, per essere pratici, la mazza non può stare libera nel bagagliaio (porto in quanto prontamente disponibile) ma può stare perennemente nello stesso bagagliaio chiusa in una custodia con chiusura apposita, ad esempio con lucchetto (configurasi trasporto), l'unico problema è che la differenza non è sempre nota alle forze dell'ordine ma in sede giudiziale è ben nota.

Allego un estratto della sentenza  n. 13129 del 1° febbraio 2022 sempre su un caso articolo 4 110/75, una delle più recenti.

"Va ribadito che la condotta di porto d'arma in luogo pubblico postula una relazione diretta tra il soggetto agente e la res illecita e, sebbene non richieda ai fini della sua consumazione che il soggetto tenga l'arma sulla sua persona, essa presuppone che questi possa facilmente acquisirne la disponibilità materiale, così da poterne fare un utilizzo immediato sulla pubblica via alla luce della ratio sottesa alla relativa incriminazione (che appunto giustifica il trattamento edittale più grave rispetto alle altre fattispecie in tema di armi).

Ne consegue che in caso del trasporto di un'arma sulla vettura condotta dall'agente o a bordo della quale questi viaggi, il porto può ritenersi integrato anche quando l'arma sia occultata in un luogo di non immediatamente visibile – ove sia stata collocata allo scopo di scongiurarne il rinvenimento in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine – sempre che essa si trovi in una posizione tale da poter essere facilmente recuperata da parte dell'agente, che possa così immediatamente disporne e, se del caso, farne uso (Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015 dep. 2016, Rv. 266171)"

A fronte di questo ragionamento si è pervenuti ad assoluzione di un soggetto che trasportava in auto un oggetto assimilato in primo e in secondo grado a una mazza ma che la cassazione non riteneva essere PORTATO perchè posto in una posizione non immediatamente raggiungibile (vano ruota di scorta).

#30
CIRCOLARE: novo IBAN per versamento tasse porto d'armi e varie
Circolare Ministero dell'Interno del 06/04/2024 nuovi indirizzi IBAN per i versamenti riguardanti i Porto d'Armi.
Nuove linee guida.