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FORUM DI TIROPRATICO.COM => NOVITA' LEGISLATIVE => Discussione aperta da: Amministratore e fondatore il Giovedì - 16/Maggio/2024 - 10:57

Titolo: Sentenza Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 15766
Inserito da: Amministratore e fondatore il Giovedì - 16/Maggio/2024 - 10:57
Sentenza Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 15766 (https://www.tiropratico.com/normativa/SENTENZE/Sez7Num15766Anno2024.pdf)

Sentenza sul porto di una mazza da baseball in auto. Ritenuta un arma impropria a tutti gli affetti, il porto o trasporto deve essere giustificato.
Titolo: Re: Sentenza Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 15766
Inserito da: am il Venerdì - 17/Maggio/2024 - 13:42
Ricordare sempre che il "giustificato motivo" è sempre quello espresso al momento della verifica e non quello dedotto a posteriori.
Ricordare sempre che la dimenticanza, esempio essersi dimenticato un cacciavite da lavoro nel cruscotto, non può attenuare il reato perchè è contravvenzionale e quindi è ponibile sempre per colpa anche in assenza di dolo.

Del resto nessuna novità, la sentenza è scontata, l'unica parte interessante è dove tratta della "lieve entità" ossia una fattispece prevista dalla stessa legge 110/75 e la "particolare tenuità del fatto" (istituzione del 131 bis codice penale) e di come applicarsi una delle due alla fattispece in esame.

Mi sento di fare una piccola correzione alla breve introduzione di amministratore:

Il porto deve essere supportato da giustificato motivo, il TRASPORTO ASSOLUTAMENTE NO, porto e trasporto sono concetti disgiunti che si differnziano per la pronta disponibilità. Quindi, per essere pratici, la mazza non può stare libera nel bagagliaio (porto in quanto prontamente disponibile) ma può stare perennemente nello stesso bagagliaio chiusa in una custodia con chiusura apposita, ad esempio con lucchetto (configurasi trasporto), l'unico problema è che la differenza non è sempre nota alle forze dell'ordine ma in sede giudiziale è ben nota.

Allego un estratto della sentenza  n. 13129 del 1° febbraio 2022 sempre su un caso articolo 4 110/75, una delle più recenti.

"Va ribadito che la condotta di porto d'arma in luogo pubblico postula una relazione diretta tra il soggetto agente e la res illecita e, sebbene non richieda ai fini della sua consumazione che il soggetto tenga l'arma sulla sua persona, essa presuppone che questi possa facilmente acquisirne la disponibilità materiale, così da poterne fare un utilizzo immediato sulla pubblica via alla luce della ratio sottesa alla relativa incriminazione (che appunto giustifica il trattamento edittale più grave rispetto alle altre fattispecie in tema di armi).

Ne consegue che in caso del trasporto di un'arma sulla vettura condotta dall'agente o a bordo della quale questi viaggi, il porto può ritenersi integrato anche quando l'arma sia occultata in un luogo di non immediatamente visibile – ove sia stata collocata allo scopo di scongiurarne il rinvenimento in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine – sempre che essa si trovi in una posizione tale da poter essere facilmente recuperata da parte dell'agente, che possa così immediatamente disporne e, se del caso, farne uso (Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015 dep. 2016, Rv. 266171)"

A fronte di questo ragionamento si è pervenuti ad assoluzione di un soggetto che trasportava in auto un oggetto assimilato in primo e in secondo grado a una mazza ma che la cassazione non riteneva essere PORTATO perchè posto in una posizione non immediatamente raggiungibile (vano ruota di scorta).