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denuncia armi

Aperto da ennebi, Mercoledì - 15/Gennaio/2025 - 12:54

Discussione precedente - Discussione successiva

ennebi

Buon giorno. Nel caso di acquisto di una arma per la quale ci sia corrispondenza ,tra arma e quanto indicato nella denuncia del venditore , per matricola e calibro ma differisca per modello e numero di catalogo , come consigliate di comportarci ? E' possibile nel caso di nuova denuncia correggere gli errori commessi in precedenza? Ringrazio e saluto cordialmente.

am

#1
Allora, il numero di catalogo e il modello non sono usualmente attenzionati in modo congruo dagli uffici di publica sicurezza. Precisiamo che il numero di catalogo non è più importante se non per comprovare che l'arma ha proprietà di arma comune e al limite anche di arma sportiva (per armi importate o prodotte prima del 2012). Per le armi a canna liscia non è rilevante in quanto mai catalogate, per esse esiste solo il numero di classificazione.

In caso sulla vecchia denuncia sia presente un numero di catalogo errato si aprono diverse scenari.
Premettiamo però una cosa, se non introduce più gravi conseguenze (esempio sforamento dei limiti di detenzione) allora l'aver sbagliato un numero di catalogo a suo tempo non può essere grave e, anche se ci sono dei reati ravvisabili, per la maggior parte di essi è necessario dimostrare il dolo e in alcuni casi il dolo specifico. Se c'è stato un errore esso può anche essere ricostruito magari con la dichiarazione originaria dell'armiere.

Ora: I problemi, per quanto remoti, sono in capo più al cedente che a colui che acquisisce. Chi acquisisce ha il diritto di essere preciso nella sua denuncia e qui si svelano i casi:

1) Arma importata o prodotta ai tempi del catalogo e attualmente non iscritta al BNP, se il numero di catalogo e il modello sono sbagliati si potrà scrivere che si intende correggerli in fase di nuova denuncia. L'arma provvista di numero di catalogo doveva all'epoca averlo stampigliato sopra, pena la clandestinità quindi, a comprova si può semplicemente fotografare il numero di catalogo stampigliato sopra, allegare il link alla scheda del tempo che farà fede.

2)Arma importata o prodotta ai tempi del catalogo e attualmente censita al BNP. Questa possibilità può SALVARE CAPRA E CAVOLI, nel senso che nel momento in cui viene fatta una nuova denuncia è possibile fornire il codice di classificazione del banco di prova e quindi, anche se il vecchio numero di catalogo era sbagliato, l'errore si elide. L'unico problema è se vi è discrepanza tra BNP e catalogo (sia il numero corretto che quello errato)  in seno alla sportività solo nel caso la sportività sia sancita solo dalla scheda catalogo e non dal BPN perchè se no torniamo alla soluzione precedente ove è addirittura obbligatorio fornire il codice nuovo che sancisce la sportività. Negli altri casi bisognerà comunque specificare la correzione.

Quindi, è diritto del denunciante correggere gli errori, basta fornire l'opportuna documentazione. A me è successo più volte di correggere queste cose, anzi, una volta ho ereditato una pistola senza numero di catalogo perchè acquistata prima del 1974, il modello era stato però catalogato dopo e ho reperito la scheda (lontano 2009) e l'ho portato con le foto dell'arma ed è stato accettato in denuncia il numero di catalogo fornito dopo verifica.

Un paio di volte ho acquisito armi con canna intercambiabile non denunciata perchè gli uffici nella quale era fatta la denuncia non la ritenevano necessaria se era l'unica pertinente all'arma e io l'ho denunciata e nessuno  ha avuto nulla da dire.

Una volta ho pure preso in consegna un arma di un conoscente direttamente dal commissariato che aveva operato il ritiro preventivo, sul documento di consegna redatto in commissariato dall'ufficio armi hanno segnato il calibro sbagliato, 7,65 X 54 R invece che 7,62 X 54 R quindi gli errori possono anche essere degli uffici, stessi,  capiscono anche loro che sono cose che possono succedere.

Ultima questione, verificare anche con il venditore che l'errore sulla denuncia non sia stato introdotto nelle ripetizioni denununcia ai sensi ultimo comma Reg. Regio D TULPS 1940 perchè nel caso è una cosa veramente veniale perchè la denuncia originale era corretta ma poi si è solo rotta in una ripetizione, quella più importante è la prima che va attualmente a popolare lo SDI e i database locali degli uffici.

ennebi

Grazie per la cortese risposta. Approfitto della Sua conoscenza per chiedere ancora :come indicato in precedenza in denuncia del venditore numero di catalogo e modello sono errati , corrispondono ad altro modello.  Ma aggiungo che sull'arma a cui sono interessato non è riportato alcun numero di catalogo.       E non saprei come ricercare il codice di classificazione del banco prova , come da Lei indicato.
Potrebbe essere sufficiente nella nuova denuncia elencare solo correttamente costruttore e modello ( oltre matricola e calibro che non presentano difformità?).









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am

#3
Salve, se mi da il produttore, il modello, il calibro e se è arma lunga o corta posso cercare io sul BPN per lei. Sarebbe utile anche la capacità del serbatoio/caricatore/tamburo etc. Se non c'è il numero di catalogo sopra questo può voler dire che è pre o post catalogo. Se è catalogata ma post catalogo (quindi arma già catalogata come modello ma importata o prodotta come esemplare dopo l'abolizione del catalogo) allora è il BPN che fa fede. Se è prodotta pre catalogo allora dovrebbe fare fede la scheda del catalogo se poi l'arma è stata catalogata, fermo restando che dovrebbe essere possibile dare uno dei due riferimenti indistintamente se non c'è differenza di tipologia giuridica (idonea allè'attività venatoria, sportiva o solo comune). la contatto per messagio privato.

Comunque si si può omettere il numero di catalogo o classificazione in denuncia, rientra tra le facoltà dell PA richiederlo, non dovrebberlo potere pretenderlo ma è caldeggiato fornirlo per agevolarli e agevolarsi.

Amministratore e fondatore

Ma l'arma è di seconda mano ?
E' stata prodotta prima del 1975 ??
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ennebi

L'arma è una ex ordinanza prodotta in Svizzera nel 1944. Acquistata dall'attuale detentore nel 2016.

am

Rivediamo il discorso.
Non conta l'anno di produzione, conta l'anno di introduzione in italia, se l'arma è stata prodotta in italia allora i due coincidono, non sembra il nostro caso. Se è stata importata ante 1979 è antecatalogo, se è stata importata tra il 1979 e i 2012 è soggetta al regime del catalogo, se è stata importata dal 2012 in poi allora è assoggettata al regime del BPN.

La data che interessa è quella in cui l'arma è stata IMPORTATA in italia. Se l'arma è antecatalogo allora lei dovrebbe poter presentare alla PS alternativamente la scheda del catalogo e quella del BPN a sua convenienza (in realtà anche se è sotto regime catalogo), sopratutto perchè il codice fornito dal precedente proprietario pare riferito a un diverso modello. Ora se è stata importata post catalogo allora solo il codice BPN è valido per la sua classificazione.

Ovviamente non è banalissimo risalire alla data di importazione di una specifica arma. Il mio consiglio è, a questo punto, fornire il codice BPN direttamente se presente. Se non presente allora sarebbe indicato fornire il codice di catalogo del modello giusto. Se non presente allora l'arma deve essere  per forza antecatalogo e quindi è automaticamente comune, se è arma lunga bisognerà valutare la categoria europea in base alla quale capire se essa è idonea all'uso venatorio oppure no per sapere se conteggiarla da caccia o comune.

Nei precedenti post ho erroneamente definito ante catalogo le armi importate pre 1975, in realtà la prima riunione della commissione consultiva è del 1979 anno in cui entra effettivamente in vigore il catalogo.


Amministratore e fondatore

Scusate ma vorrei precisare una cosa: innanzi tutto si tratta di un arma lunga, probabilmente camerata per munizioni utilizzabili in ambito venatorio e sappiamo che le armi da caccia non sono classificate, infatti la classificazione di arma da caccia non esiste, l'arma è da caccia se è un arma lunga e camera munizioni consentite per l'eservizio della caccia stessa.
A questo punto credo .... che il problema non esista: l'arma (forse) può essere denunciata come arma comune per uso venatorio.
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am

#8
Solo per integrare quanto detto dall'amministratore, le armi comuni ad uso venatorio sono classificate come  armi comuni, il processo di classificazione non decide se un arma è venatoria o no, quello lo decide la legge in base alle sue caratteristiche e non c'è bisogno di nessuna valutazione di un ente preposto, il processo di classificazione è obbligatorio per ogni arma importata in italia dal 2012 che voglia riconosciuta la qualifica di arma comune.  Si pone un problema però per le armi lunghe idonee per l'impiego venatorio , nulla vieta che per esse venga richiesta la sportività nel caso la qualifica di sportiva elide l'attitudine venatoria (problema aperto giuridicamente ma per ora risolto in questo modo). Ci sono diverse armi lunghe che pur essendo di categoria euoropea e calibro idoneo all'impiego venatorio  hanno ottenuto la sportività  perchè tra il 2015 e il 2018 c'è stato il limite dei 5 colpi per i serbatoi e i caricatori delle armi lunghe. Per questo alcune ex ordinanze con più di 5 colpi hanno ottenuto la sportività su richiesta degli importatori solo per non essere modificati. Non mi risulta per alcuna arma svizzera di quel periodo però.

Comunque non avevo letto che l'arma è lunga, avevo capito solo fosse ex ordinanza (nel caso potrebbe essere anche una luger). Detto questo se è un ex-ordinanza lunga svizzera del 1944 allora probabilmente è un K-31 in 7.5 x 55, il codice al BPN se il produttore è WF Berna allora è 13_00497 quindi C1 in calibro idoneo all'uso venatorio e non è sportiva. Sotto il regime del BPN non è di interesse il modello se non nel caso l'arma sia demilitarizzata o sportiva.

ennebi

Ringrazio tutti per gli interventi molto professionali. L'arma in oggetto è corta , ex ordinanza in calibro 7,65 PB , prodotta nel 1944 da Waffenfabrik Bern.

Amministratore e fondatore

Sembra proprio essere un arma comune a tutti gli effetti.
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am

Non è specificato il modello ma se è una luger svizzera (direi che la probabilità è quella) allora non sembra essere classificata al BPN. Eì possibile fornire il numero di catalogo però, a seconda delle lunghezze canna.

Canna da 170 mm Pistola Luger modello 1929-38 numero catalogo 8621.
Canna da 121mm Pistola Luger modello 1906 numero catalogo 1960.

Ambo listate come paese produttore "Svizzera" e con nota per la fabbrica di berna. Dal punto di vista meramente pratico le due schede possono essere ritenute semi-equivalenti ai fini delle moderne classificazioni, attenzione che i modelli nel nome della scheda non sono i nomi dei modelli così come definiti dalla fabbrica o dall'amministrazione militare svizzera, sono i nomi che l'importatore ha fornito arbitrariamente alla commissione del catalogo, sono il nome commerciale italiano. Quindi per sapere la scheda giusta basta misurare la canna. Siccome ambo le schede non riportano la sportività allora sono equivalenti ad ogni fine amministrativo e in ogni caso l'arma è comune.