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ANCORA SUL DECRETO ANTI MARANZA

Aperto da Amministratore e fondatore, Domenica - 22/Marzo/2026 - 07:16

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Amministratore e fondatore

di Biagio Mazzeo (Magistrato)................COPIO E INCOLLO

Quesiti e risposte:

    Forbici, falci, falcetti, seghe, roncole, accette, machete, sono ancora di libero porto e traporto per giustificato motivo?

    Tutti gli strumenti da punta e da taglio (che possono avere entrambi o solo punta acuminata o solo lama, anche seghettata, tagliente), essendo strumenti di lavoro sono sottoposti alla consueta disciplina, che ne consente il porto per giustificato motivo. Quest'ultimo non è definito per legge, sicché va valutato nello specifico contesto lavorativo e sociale. In linea generale, si considera giustificato il porto in contesti lavorativi, attività di campeggio, raccolta funghi, caccia e simili. Non è giustificato in contesti sociali, in cui l'impiego di tali strumenti potrebbe solo determinare pericolo per la pubblica incolumità. Occorre anche tenere conto della tipologia dello strumento: asce, seghe, punteruoli e simili trovano impiego lavorativo in ambiti più ristretti, rispetto a coltellini, dispositivi multiuso e simili.
    I taglierini con lama originale (non spezzata) superiore a 5 cm sono ancora di libero porto e traporto per giustificato motivo?

2. I taglierini sono strumenti di uso estremamente diffusi per svariate attività lavorative. Il decreto-legge sicurezza non li menziona specificamente. Dovrebbero rientrare nella disciplina generale degli strumenti da punta e da taglio di cui è consentito il porto per giustificato motivo. Il fatto che alcuni di essi siano dotati di un sistema di apertura con una sola mano (la lama viene spinta in avanti con il pollice) e con una sorta di blocco, mediante elemento da avvitare, non li rende assimilabili a quelli con "lama pieghevole" con blocco lama o con apertura con una sola mano.

3. Come si devono misurare le dimensioni di armi da punta e taglio in merito ai coltelli visto che il decreto non lo indica?

3. Il decreto-legge fa riferimento alla lunghezza della lama, ne consegue, pertanto, che rileva unicamente la parte dello strumento in cui è presente il filo tagliente: è questo che deve essere misurato. Diversamente, si finirebbe per considerare lama anche il "tallone", vale a dire quella parte del coltello che, pur essendo un tutt'uno con la lama, è costituito da una parte non affilata.

4. I coltelli senza punta, come quelli da innesto rientrano nella normativa?

4. La disposizione che vieta in modo assoluto gli strumenti con lama pieghevole dotati di blocco si riferisce espressamente a quella con punta acuminata e taglio. Dovrebbero, perciò, essere esclusi dal divieto assoluto (anche se con lama di lunghezza uguale o superiore a cinque centimetri) sia quelli con punta piatta sia quelli con punta arrotondata non acuminata (come quelli concepiti per i ragazzi).

5. Un coltello con sistema di blocco ma senza punta e di lunghezza di lama superiore a 5 cm può essere portato?

5. Come sopra. Fermo restando il giustificato motivo, il porto è consentito se non è dotato sia di punta acuminata sia di lama tagliente. Ovviamente, deve trattarsi di uno strumento di lavoro non di qualcosa che serve solo all'offesa.

6. Un coltello con sistema di blocco ma senza lama, solo con la punta e di lunghezza superiore a 5 cm può essere portato?

6. Vale quanto detto al punto che precede. Il decreto legge ha previsto che i due elementi (punta acuminata e lama di lunghezza uguale o superiore a cm 5) devono coesistere, altrimenti si ricade nel ivieto di porto generale senza giustificato motivo ma non nel divieto assoluto. Punta acuminata o di un lato tagliente rientrano tra gli strumenti atti a offendere, che possono essere portati solo per giustificato motivo.

7. Di quale misura può essere il punteruolo/alesatore per bucare le scatolette alimentari per non incorrere nelle recenti sanzioni?

Anche qui si rimane nell'ambito del giustificato motivo. Non esiste nessun divieto specifico per strumenti di questo genere ma se sono dotati di punta acuminata o di un lato tagliente rientrano tra gli strumenti atti a offendere, che possono essere portati solo per giustificato motivo.

8. I cacciatori che per legge possono portare coltelli per l'attività venatoria sono esclusi dal recente decreto?

8. L'articolo 13 comma 6 della legge n. 157/1992 stabilisce che il cacciatore munito di licenza "è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie". Intanto, va chiarito che non è consentito il porto di armi proprie da punta e da taglio (che un tempo erano usati per finire la preda) ma solo di utensili (come coltelli per scuoiare o eviscerare) e che questi devono essere atti alle esigenze venatorie. Pertanto, di norma, il cacciatore può portare coltelli e strumenti da punta e da taglio di qualsiasi genere consentito. Non sembra, però, che questa facoltà costituisca una deroga ad altre disposizioni circa il porto di strumenti da punta e da taglio ma solo una specificazione in ambito venatorio di una facoltà di portata generale. Pertanto, sebben la legge sulla caccia riconosca in modo automatico il giustificato motivo di porto di strumenti specificamente richiesti in ambito venatorio, questo, però, non autorizza il porto di quegli strumenti, che la nuova normativa ha vietato in modo assoluto, come i coltelli a scatto.

9. I pescatori sono esclusi dal recente decreto?

9. Non mi risulta. La pesca è un'attività che si svolge all'aperto e che pertanto implica il porto degli strumenti necessari o comunque utili. Se si tratta di coltelli o altri strumenti da punta e da taglio vale il giustificato motivo ma non esiste deroga per il porto di strumenti vietati in modo assoluto.

10. Trasportare in auto un coltello in modo che non sia di rapido utilizzo può far imputare comunque del reato di porto?

10. Prima bisogna intendersi sulla differenza tra porto e trasporto. Il porto consiste nel tenere l'arma o lo strumento a portata di mano o comunque in una condizione di agevole e rapido utilizzo. Il trasporto consiste nel trasferire le medesime cose come oggetti inerti con modalità tali da non permetterne l'impiego immediato. Anche se la distinzione teorica è chiara, qualche volta può risultare non facile distinguere in concreto tra porto e trasporto. Per esempio, tenere un coltello in uno zaino durante una passeggiata in montagna in realtà costituisce porto, perché lo strumento è sempre a portata di mano, potendo essere rapidamente prelevato dallo zaino in caso di necessità. In autovettura si configura il trasporto se l'oggetto viene tenuto in un contenitore ben chiuso collocato nel bagagliaio della vettura, ma si ricade nel porto (e quindi nella sanzione penale) se lo strumento viene tenuto nel cassettino porta oggetti o sotto il sedile.

11. Quali sono le distinzioni tra porto e trasporto?

11. Ho già risposto nel punto precedente. Porto = strumento o arma tenuti addosso o comunque a portata di mano; trasporto = trasferimento dello strumento o arma in condizioni che escludono la possibilità di un impiego immediato.

12. Trasportare un coltello chiuso nello zaino recandosi in un luogo ove ne è consentito l'utilizzo può essere considerato reato di porto?

12. Anche a questa domanda ho già risposto: lo zaino tenuto sulla propria persona è fatto apposta per consentire di accedere facilmente alle cose che vi sono contenute, quindi si tratta di porto. �

13. Trasportare un coltello chiuso nello zaino recandosi in un luogo ove ne è consentito l'utilizzo ma facendo un percorso non diretto o permanendo in un area ad esempio in una piazza in città è considerabile reato?

13. Si tratta sempre di porto. L'unica differenza derivante dal contesto ambientale è che il giustificato motivo è difficilmente sostenibile se lo strumento viene portato in un'area urbana mentre è più facile riconoscerlo in ambito rurale o comunque in un contesto non abitato.

14. Un turista appiedato che trasporta nel suo zaino un coltello da cucina, un multiuso, posate, ecc può farlo o rischia una condanna?

14. Il turista può trasportare nel proprio bagaglio chiuso qualsiasi strumento, compresi coltelli da cucina e altri strumenti da punta e da taglio. Tuttavia, deve trattarsi di un bagaglio chiuso in modo tale da non consentire il rapido accesso a quanto vi è contenuto; è quello che avviene, per esempio, durante un trasloco, quando tutte le stoviglie di casa, coltelli compresi, sono confezionate e/o inscatolate. Diversamente, per esempio se un coltello viene tenuto in una tasca esterna del bagaglio, fatta apposta per un rapido accesso, ricade nella violazione penale (contravvenzione o delitto, a seconda della tipologia di strumento).

15. Se come trasporto d'arma è considerato lecito in apposita custodia (fodero chiuso, scatola, ecc), scarica, di non rapido impiego/utilizzo, sia esso ad esempio: in spalla, in auto, sul sellino della bicicletta, nel bagagliaio del mezzo, ecc Si può considerarlo valido anche per i coltelli o sarà considerato reato di porto?

15. La legge non pone differenze, almeno sul piano teorico, tra trasporto di armi da sparo, di armi proprie o di strumenti da punta e da taglio. Pertanto, le regole da applicare sono le medesime. Ovviamente, da parte delle forze di polizia vi è una maggiore attenzione quando si tratta di armi da sparo rispetto agli strumenti atti a offendere. Sfortunatamente, non c'è una regolamentazione di dettaglio, per cui le modalità di trasporto possono essere ritenute adeguate e valide da un operatore di polizia e dare luogo a una denuncia da parte di un altro. Qualora si presentasse il caso, è indispensabile far notare che lo strumento era trasportato con modalità tali da non consentirne l'impiego immediato.
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