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Messaggi recenti

#21
LE VOSTRE DOMANDE / Re: munizioni ricaricate
Ultimo messaggio di giorgio omodei - Venerdì - 14/Marzo/2025 - 17:22
era solo una ipotesi che necessitava di un parere giuridico evidentemente senza fondamento anche se siamo molti a sentirci vittime di una prevaricazione più da sudditi che da cittadini
#22
LE VOSTRE DOMANDE / Re: munizioni ricaricate
Ultimo messaggio di am - Venerdì - 14/Marzo/2025 - 14:04
Più che Mori si potrebbe sentire il dottor Angelo Vicari (che ha preso le redini di earmi di Mori per quanto riguarda gli articoli legali) che ha già commentato la circolare:

https://www.earmi.it/varie/Le%20spaventose%20cartucce%20ricaricate.html

Sono perplesso dalla paventata possibilità di denunciare penalmente il colonnello comandante Mario Fabio Pescatrice (firmatario della circolare). Pure ammettendo che la circolare porti argomenti non convincenti oppure sbagliati, anzi esageriamo (solo per esercizio mentale) diciamo addirittura errati in malafede, non vedo proprio una possibilità di individuare una responsabilità penale, mi trova ancora più perplesso l'individuato art 640 cp (truffa), anche potessimo ammettere (ammesso e non concesso) che le argomentazioni siano volontariamente false e pretestuose, non si individua facilmente l'ingiusto profitto che deve essere elemento costitutivo del reato (come neanche è facilissimo dimostrare il danno altrui in questo caso). Poi davvero, io sono assolutamente perchè tutte le categorie, noi tiratori inclusi, possano portare argomenti a difesa delle proprie posizioni e interessi ma non ho simpatia per l'abuso del sistema giudiziario con denuncie infondate. Il sistema è già fragile, complicato e prono a errori così come è, non dovremo impegnarci ad esacerbare la situazione.

Secondo me, se mai vi fossero vie legali per far valere le considerazioni di coloro che avversano questa decisione  in giudizio, esse sono da ricercarsi nel diritto amministrativo e non penale.

Scusate per questa risposta, capisco che il problema sia molto sentito (anche io mi sono dilettato di ex-ordinanza, anche io sono stato avido ricaricatore) ma non bisogna perdere la testa.

#23
LE VOSTRE DOMANDE / Re: munizioni ricaricate
Ultimo messaggio di giorgio omodei - Venerdì - 14/Marzo/2025 - 13:11
 Era solo una domanda posta a sollevare una questione di violazione dei diritti dei singoli che ,ove ritenuta tale , darebbe la possibilità a tutti coloro che si sentono discriminati di denunciare l'autorità emanante nella persona del firmatario,( intasando così le procure della repubblica di denunzie-- in base all' art .640 cp --?). Sarebbe forse opportuno sentire in proposito il parere di persona qualificata ( sto pensando al giudice Mori soggetto sicuramente
di vasta esperienza giuridica ed anche estremamente competente nella materia specifica.
#24
LE VOSTRE DOMANDE / Re: munizioni ricaricate
Ultimo messaggio di am - Venerdì - 14/Marzo/2025 - 12:27
Questa è la mia interpretazione, è chiaro che le circolari sono viincolanti solo all'interno del rapporto di subordinazione interno all'amministrazione fatte salve ovviamente le corrette interpretazioni di legge. Le circolari sono fonte di diritto al massimo quando esse costituiscono interpretazione autentica (esempio un ministero chiarifica le interpretazioni di elementi di un regolamento integrativo di una legge emanato in delega dal ministero stesso). Non sono sicuro quindi che sia possibile sollevare una questione di vizio costituzionale per un atto che non ha forza di legge, e comunque andrebbe fatto per via incidentale o con Ordinanza di rimessione, tutti e due casi per i quali serve un processo giudiziale associato.

Quindi, secondo me, non ha senso chiedersi se la circolare è costituzionale o no perchè non mi sembra esista un modo per sottoporre la questione a chi deve poi decidere in concreto. Avverto che la mia interpretazione della questione è quella di una persona NON professionista nell'ambito legale quindi potrebbe essere completamente errata.

Solo un appunto, ci mancherebbe altro che una singola entità amministrativa possa permettersi di dare direttive rispetto ai poligoni PRIVATI che sono completamente fuori dalla sua giurisdizione sotto ogni punto di vista, solo una legge dello stato potrebbe agire in tal senso, penso.

Bisogna anche tenere in conto che la circolare non mi sembra  sia stata emanata dal ministero della difesa, ma da una sua appendice cioè il Il I reparto infrastrutture di Torino, quindi una amministrazione più "locale" che ha inteso dare questa disposizione per quelle infrastrutture sotto la sua giurisdizione. Per capire quindi se c'è discriminazione bisognerebbe capire se i reparti infrastrutture hanno il potere/delega per prendere queste decisioni. Comunque che le amministrazioni locali abbiano potere di decisione su alcune questioni non è di per se incostituzionale, esempio le regioni, le città metropolitane e i comuni possono emanare leggi e regolamenti tutti diversi tra loro, questo non è incostituzionale. Per esempio, non è incostituzionale che ci sia il divieto di bivacco su suolo pubblico in Emilia-Romagna e invece in Molise si possono fare gli accampamenti itineranti.

Non so se mi sono spiegato, e comunque ripeto che potrei sbagliare tutto.
#25
LE VOSTRE DOMANDE / Re: munizioni ricaricate
Ultimo messaggio di giorgio omodei - Giovedì - 13/Marzo/2025 - 19:06
il fatto che la disposizione riguardi solo i tsn del norditalia e non quelli del centrosud nè quelli privati non configura un grave atto discriminatorio contrario al dettato dell'art.3 della costituzione?
#26
LE VOSTRE DOMANDE / Re: munizioni ricaricate
Ultimo messaggio di am - Giovedì - 13/Marzo/2025 - 13:43
Il I reparto infrastrutture di Torino, dal quale dipendono le agibilitá dei Tsn di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D´Aosta, ha diffuso una circolare con la quale sancisce il divieto di utilizzo di munizioni ricaricate negli impianti chiusi a cielo aperto.

Circolare del 26 febbraio 2025 che mette in stand by l'utilizzo delle munizioni ricaricate nei TSN di competenza del I reparto infrastrutture del genio militare.

Tutti i tsn anche quelli chiusi a cielo aperto. Ci sono già state molte risposte ma per ora la situzione è chiara, è fatto divieto di usare le munizioni ricaricate in tutti i TSN delle regioni in oggetto. Si spera in una valutazione più oculata pervenuto il parere tecnico/giuridico menzionato nella circolare  stessa.

Sono molte le perplessità sul divieto e sugli argomenti portati nella circolare, rimane inelidibile il fatto che per ora il divieto permane (precisiamo che è un divieto non di legge ma da parte dell'ente preposto alla sopraintendenza dei TSN).
#27
LE VOSTRE DOMANDE / Re: munizioni ricaricate
Ultimo messaggio di Amministratore e fondatore - Lunedì - 10/Marzo/2025 - 18:14
UITS Circolari

Credo Lei parli del divieto di utilizzo del munizionamento ricaricato.

L'Unione non ha, nel suo sito istituzionale, pubblicato alcuna circolare in merito al divieto di utilizzo delle munizioni ricaricate.
La circolare/Direttiva cui molte sezioni di TSN fanno riferimento, che vieta l'uso di munizionamento ricaricato, riguarda unicamente i poligoni in galleria. (Direttiva tecnica 4020 edizione 2020 pdf)

Il divieto è scaturito dopo i vari incidenti avvenuti all'interno di poligoni di TSN chiusi (in galleria).
#28
NOVITA' LEGISLATIVE / Interessante sentenza del Cons...
Ultimo messaggio di am - Lunedì - 10/Marzo/2025 - 15:58
MI premerebbe segnalare una recentissima sentenza del Consiglio di Stato su una impugnazione di una revoca di porto di armi e un decreto prefettizio di divieto detenzione armi.

Farò una brevissimo sunto, Tizio si rivolge al CDS dopo una soccombenza al TAR, i decreti si basano su due elementi, in primis una denuncia da parte di una signora per Minaccia (con l'ausilio di una pistola) e di sequestro di due machete non denunciati (su questo torneremo dopo). Il CDS annullerà la sentenza del TAR e darà ragione al Ricorrente dopo aver appurato che la denuncia per minaccia non ha avuto seguito e che il procedimento è stato subito archiviato. Avrà peso il fatto che la denunciante era conduttrice di un affitto morosa nei confronti di Tizio e sotto sfratto (convalidato), dando peso alla interpretazione della denuncia per minaccia come atto ritorsivo (lasciatemelo dire passabile di denuncia per calunnia). Per quanto riguarda i Machete neanche ci esprimiamo ma evidentemente ci si è subito accorti che non sono armi proprie (denominazione che è rimasta probabilmente solo sulla nota dei carabinieri).

La sentenza mi pare pregevole per il fatto di andare un poco oltre alle solite frasi di rito riconoscendo che ci deve essere un minimo di valutazione e che il potere discrezionale non può essere veramente illimitato, come vedesi in questo estratto:

"9.1. Tale giudizio è indubbiamente connotato da un'ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza ha certamente natura limitata al travisamento dei fatti e alla manifesta irrazionalità, ma ciò non significa che non possono essere esaminate le circostanze e la loro valutazione sotto il profilo dell'erroneità o della inadeguatezza soprattutto motivazionale.

9.2. Nel caso in esame i provvedimenti impugnati appaiono conseguenti ad una situazione di apparente rivalsa che invece andava valutata dall'Amministrazione ai fini delle conseguenti e motivate determinazioni."

E' importante perchè spesso si appalesa una interpretazione secondo la quale ogni motivazione addotta dalla publica amministrazione è sufficiente per la revoca del PDA o il divieto di detenzione armi, almeno qui si è detto che le considerazioni della amministrazione sono valutabili dal punto di vista dell'adeguatezza motivazionale.

Viene un poco di scoraggiamento per il malcapitato che ha dovuto subire anche questa dall'inquilino moroso. La grande fortuna è che praticamente mai chi subisce tanto poi pensa di farsi giustizia da solo non essendo per nulla necessarie le armi da fuoco, una falsa denuncia sicuramente non avrà fatto altro che esacerbare le acredini e penso che l'amministrazione avrebbe dovuto meglio valutare la situazione. Ritengo che sia un grave problema al pari di quando la PA pecca di inazione quello di quando si agisce troppo e senza valutare come in questo caso, ritengo che prestare la forza pubblica a elementi che la vogliono cooptare per rivendicazioni personali, oltretutto illecite, sia gravissimo.
Io so bene che per la pubblica sicurezza è difficilissimo discriminare questo tipo di situazioni che sono oggettivamente difficili ma bisogna che ci riesca, le nostre forze dell'ordine non possono essere al servizio di persone che pensano di abusarne facendogli seguire i propri propositi calunniosi.

Uscendo un attimo dal discorso delle armi che è delicato e segue logiche di massima prudenza, ma trovandosi di fronte a una situazione in cui è chiaro un possibile movente di natura ritorsiva da parte di una persona che già sta compiendo illeciti di natura civile verso il denunciato, bisognerebbe verificare immediatamente se ci sono gli estremi di una calunnia e trasmettere quella come notizia di reato al PM. A disclaimer però dico che non sono edotto delle procedure interne alla PS per la raccolta delle notizie di reato e io sto facendo un discorso di indirizzo ministeriale e procedurale che probabilmente richiederebbe degli adeguamenti normativi, non sto dicendo che gli ufficiali di pubblica sicurezza non abbiano agito, prima di segnalare l'ipotesi di reato alla procura, secondo le direttive a loro impartite.

Sentenza N. 01731/2025 pubblicata il 28/02/2025.



 

#29
LE VOSTRE DOMANDE / munizioni ricaricate
Ultimo messaggio di Francesco(PC) - Venerdì - 07/Marzo/2025 - 19:07
Confesso di aver iniziato tale attività seguendo prima il vostro sito e con la promessa del mio primo armiere dove acquistai i miei primi ferri ed ancora prima, quelli di mio figlio.
Nello specifico, risiedendo in provincia di Piacenza a pochi minuti di strada dal TSN di Fombio (più comunemente conosciuto come quello di Codogno) per le "lunghe" ho il forte dubbio che quast'anno mi iscriverò causa evenienza di non poter utilizzare le munizioni autoprodotte. Qualche amico appassionato della zona potrebbe darmi qualche delucidazione ? Ufficialmente tramite mail hanno preferito non rispondere invitandomi ad una comunicazione anche telefonica verbale.
L'ultima trovata poi del commissario di annullare le elezioni non farebbero ben sperare.
Buona serata a tutti, Francesco (PC).
#30
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Chiarimenti
Ultimo messaggio di am - Mercoledì - 26/Febbraio/2025 - 11:32
L'armeria, specializzata in armi e articoli da collezione, può aver preso una via prudenziale e suggerito di inquadrare il mascolo come arma antica, ricordiamo che le armi antiche sono soggette a una giurisprudenza molto specifica e l'attribuzione di caratteristica di arma antica ha più la natura di una autocertificazione che di un provvedimento. Esempio, un arma comune è riconosciuta tale da una scheda del catalogo (valutazione ex commissione consultiva centrale armi) o scheda del BPN. Quindi a una arma comune è associabile un provvedimento di tipo amministrativo che la qualifica come tale, per le armi antiche non esiste nulla di simile, non esistono commissioni specifiche, non esistono provvedimenti o codici per le armi antiche. Per molti esemplari di armi antiche non esiste neanche la matricola quindi non è possibile neppure identificare "amministrativamente" il singolo esemplare. Quindi come si denununcia un arma antica? Dipende se si denuncia con o senza licenza di collezione dedicata, se non si ha la licenza si denuncia come una normale arma però senza la necessità di fornire dettagli non esistenti come ad esempio matricola che non c'è o il calibro che non è definito e si ha il limite di 8 armi antiche, se si ha la licenza di collezione armi antiche, in teoria, SULLA LICENZA non si annotano tutte le armi detenute, sembrerebbe anzi che non si denuncino proprio le armi antiche in collezione fino a che non avviene una variazione sostanziale della collezione (quindi della natura della stessa ad esempio si aggiungono armi corte a una collezione di armi lunge e viceversa), la cassazione sembrerebbe di questo avviso secondo la sentenza 32.949 del 14 luglio 2022 . Tutto questo per dire che, preso un oggetto che POTENZIALMENTE potrebbe essere un arma antica, non c'è problema a denunciare tale oggetto come tale e se lo si fa ci òsono dei pro e dei contro.
I pro di denunciare come arma antica un oggetto che anche in realtà non lo è (come secondo me è il mascolo in esempio) sono che nessuna contestazione può essere mossa in caso venga esso venga trovato in capo al denunciate e nessuno può contestare la diligenza del denunciante stesso neppure se l'amministrazione venisse alla conclusione che l'oggetto non era un arma in quanto, appunto, non esiste una commissione che decide se un oggetto è un arma antica e il ragionamento conservativo del denunciate non può essere attaccato nel merito (Questo oggetto è una canna con un augello per l'accessione, ci va dentro polvere da sparo, sembra un mortaio può essere un arma quindi lo denuncio come tale), inoltre non si applicano alle armi antiche i reati di omessa custodia ex legge 110/75. Di contro se si denucia dopo si è soggetti all'obbligo di denuncia di cessione/smarrimento ex art 58 Reg TULPS 1940 e sempre 110/75.

In sintesi quindi, secondo il mio parere (sia chiaro), la risposta diretta senza fronzoli è che: Non esiste nessun organo apposito che classifica le armi antiche quindi si può denunciare come arma antica tutto ciò che una persona ritiene essere arma antica anche in base a un convincimento personale debolmente motivato oppure a una decisione prudenziale.

Vi racconto un caso di una persona che ho conosciuta tempo fa che aveva in denuncia un moschetto della prima metà dell'ottocento, dopo averlo fatto radiografare da una ditta specializzata e fatto visionare da un armiere per garantirne la sicurezza provò a farlo sparare in poligono (a carica molto ridotta). L'arma esplose e le indagini di un perito esperto pervennero alla conclusione che l'arma non era veramente un arma ma una replica molto ben fatta per sparare a salve probabilmente per fini rievocatiivi\filmici costruita da una ditta specializzata nei primi anni 60 e che quindi non poteva essere usata per sparare. Quindi per alcuni decenni questo oggetto, che sotto la legislazione di quando è nato non era un arma è stato,a un certo punto, denunciato come tale e così ha viaggiato come arma antica fino quando non è esploso. Se fosse stata un arma comune con matricola, produttore, numero catalogo/BPN etc è ovvio che non potrebbe mai essere accaduta una cosa del genere.