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03/10/2024
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Ritiro del porto d’armi: è grave abuso consegnare le armi ad altri

Aperto da Amministratore e fondatore, Martedì - 23/Gennaio/2024 - 08:18

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Amministratore e fondatore

Segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 20.6.2022

La vicenda giunta all'attenzione della Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Questore ha disposto il ritiro del porto d'armi in titolarità del ricorrente, con il conseguente ritiro di armi e munizioni in suo possesso, sul presupposto che alcune armi a lui appartenenti risultavano detenute presso l'abitazione del figlio.

Con la sentenza del 20 giugno 2022 il Collegio ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura, ritenendo che il suddetto provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato dall'accertamento dell'avvenuto trasferimento del possesso delle armi, non denunciato, ad altro soggetto non convivente e residente in diverso Comune: in ogni caso, il solo fatto che l'appellato abbia consegnato le armi ad altri, sia pure al figlio, costituisce un grave abuso, dal momento che non è stata rispettata la normativa di settore.

(...)

il trasferimento a famigliari o parenti non conviventi comporta comunque la perdita del possesso dell'arma, e quindi coinvolge la personale responsabilità assunta dal proprietario circa l'onere di diligente custodia delle armi.

Ritiene la Sezione di dover ribadire il principio per il quale va ravvisato un abuso quando il titolare della licenza custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla (cfr. Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 4391; Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2407; Sez. III, 31 maggio 2016, n. 2310 e n. 2309), ovvero con modalità inadeguate (Sez. III, 16 dicembre 2016, n. 5351; Sez. III, 31 maggio 2016, n. 2309): «il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell'arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso» e «deve evitare che l'arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri» (v. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727).

Questo principio – affermato dalla Sezione per i casi in cui vi è una dimenticanza o una negligenza da parte del titolare della licenza – va ribadito per il caso estremamente più grave, in cui l'arma sia stata volontariamente consegnata ad altri.
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Ero già a conoscenza di questa specifica sentenza ma secondo me essa prende il tempo che trova.
E' un tipico caso di sentenza giusta che poi parte un attimo per la tangente e aggiunge considerazioni non necessarie e addirittura sbagliate.

Capiamoci: Tizio ha trasferito le armi e non ha variato la denuncia violando il combinato disposto del 38 TULPS 1931 e del 58 TULPS 1940 Reg. La revoca delle licenze e il dda sono sicuramente giustificati visto che si è creato un vulnus alla pubblica sicurezza e le motivazioni della P.A sono sufficienti.
L'affermazione sul fatto che sia abuso consegnare le armi ad altri è fuorviante, consegnare nel senso di commodare senza darne notizia alla publica autorità le armi è sicuramente un abuso. Lasciare le armi OVE SONO denunciate anche se non si è residente ove esse sono denunciate magari in promiscuità con altri parenti abilitati al maneggio delle armi o anche con PDA non può configurarsi come abuso.
La semplice detenzione promiscua non si può confodere con un comodato che presuppone che il comodatario poi operi l'arma, usandola attivamente per attività del comodato, cioè per attività sportiva o di caccia. 

Se così fosse sarebbero abuso diverse situazioni previste da legge, farò alcuni esempi per meglio far comprendere la situazione.

Tizio è un giovane cacciatore, vive con i genitori, il padre è cacciatore a sua volta, essi detengono armi e munizioni nella stessa abitazione. Ad un certo momento tizio si trasferisce in un altra città per lavoro con un contratto di uno/due/tre anni, vive in un appartamento e come molti giovani ha una camera in comune con un altra  persona. Tizio, ovviamente, lascia le armi a casa dei genitori e non le porta presso la sua nuova residenza temporanea (o meno).

Tizio non potrebbe portare le armi nella nuova residenza perchè magari l'affittuario non gli permetterebbe di portarle o perchè potrebbero opporsi i nuovi conviventi, quali alternative ha tizio?

La legge prevede espressamente che le armi si possano detenere in luoghi che non siano la propria residenza, anche in più luoghi contemporaneamente, questo è un dato acclarato e pacifico. E' più facile che possa configurarsi un abuso, in questo caso, qualora le armi vengano lasciate in una abitazione sfitta in quanto essa è evidentemete più accessibile a persone malintenzionate a dispetto di tutte le possibili misure di difesa attive e passive.

Inoltre le armi in qualche modo devono essere accessibili ai controlli della pubblica autorità ai sensi del terzo comma del dell'articolo 38 del TULPS, se il proprietario non è residente ove esse sono denunciate allora è quasi obbligato ad avere qualcuno che possa fare accedere, a richiesta gli agenti di pubblica sicurezza alle armi se no si può ipotizzare una violazione appunto del 38 TULPS. Ovviamente questo non significa che un controllo debba per forza trovare il proprietario in casa, se no si violerebbe sempre quando si va in vacanza o al lavoro, è altresì difficile avvalorare che sia possibile negare la possibilità di un controllo perchè si abita dall'altra parte di Italia o si è all'estero per diversi mesi o anche anni per questioni di lavoro/studio o altri interessi legittimi.

Tornando al caso in esame all'inizio:
Per salvare capra e cavoli si può interpretare ciò che dice il consiglio di stato in termini di comodato che in questo caso è stato presunto non essendo stato il trasferimento denunciato.

Per questa cosa parlo per esperienza personale, le armi non le detengo dove vivo e sono residente ma presso la mia abitazione di famiglia nel paese vicino, perchè in casa ho bimbi piccoli a e perchè l'abitazione dei miei genitori è molto più sicura avendo un gran numero di sistemi di sorveglianza essendo anche sede dell'azienda di famiglia. Il locale commissariato è assolutamente di accordo e mi ha rilasciato la licenza di collezione per quella abitazione e ha dato parere positivo alla detenzione promiscua delle mie armi e di quelle degli altri famigliari.

Ovviamente ci sarebbe un abuso se, ad esempio, mio fratello prendesse una delle mie armi e andasse in poligono senza potere, in caso di controllo, esibire un documento comprovante un comodato tra me e lui, in questo caso potrei essere chiamato a risponderne anche io.

Se letta in maniera perentoria, la sentenza, configurerebbe come abuso anche il comodato stesso o la consegna dell'arma in riparazione presso l'armiere.