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03/10/2024
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Revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale: l’inafidabbilitá

Aperto da Amministratore e fondatore, Martedì - 23/Gennaio/2024 - 08:17

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Amministratore e fondatore

Segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 20.6.2022

"L'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare l'adozione delle misure qui avversate, con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso. La relativa valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Cons. Stato, -OMISSIS-).

La valutazione alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi una valutazione di pericolosità sociale, bensì una valutazione prognostica sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può basarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (cfr. Cons. Stato, -OMISSIS-).

Ed il particolare rigore che connota i suddetti approdi giurisprudenziali ben si spiega in ragione della rilevanza e della delicatezza delle antagoniste esigenze con cui la disponibilità delle armi può entrare in conflitto: per la pacifica giurisprudenza, la disponibilità delle armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di detenere e portare armi, e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse in modo da fugare, in radice, dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera, restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità.(...).
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Comunque ho visto che oggi sono stati segnalati questi estratti da sentenze di CDS, voglio dire a chiunque ci legge che tutte le sentenze relative a PDA e DDA sia del CDS che dei vari TAR sono liberamente consultabili attraverso il sito pubblico di giustizia amministrativa.

https://www.giustizia-amministrativa.it/dcsnprr

Questo è il link alla ricerca delle sentenze e dei pareri.
L'utilizzo è semplice e intuitivo basta scrivere, ad esempio, "divieto detenzione armi" nella ricerca libera e poi circoscrivere la regione se si vuole o selezionare direttamente il CDS.

Ci sono altre ricerche semplici, è molto interessante confrontare i vari TAR, alcuni sono più "magnanimi" e alcuni sono più rigidi. Due in particolare ogni tanto fanno trasecolare con sentenze che non stanno ne in cielo ne in terra. Non dirò quali sono ma davvero, si inventano un sacco di cose, del tipo che è legittima la revoca delle licenze per omessa denuncia di consumo munizioni per arma corta "perchè il ricorrente aveva solo il porto d'armi uso caccia e quindi doveva dichiarare il cosumo delle munizioni non da caccia", evidentemente nessuno ha tirato fuori le circolari sull'argomento. Oppure il fatto che sia legittimo un ritiro cauzionale ex 39 TULPS per un non rinnovo di un un PDA DIFESA (non per sintomi di inaffidabilità ma per indimostrata necessità), in quanto "il ritiro anche in assenza di un divieto detenzione armi del prefetto è lecito perchè è venuto a mancare il titolo abilitante alla detenzione". Solo per dire, il porto d'armi non è abilitante alla detenzione ma al trasporto, all'acquisizione e al porto nei modi e nelle finalità del titolo, la detenzione è subordinata alla denuncia, alla lecita acquisizione (PDA o nulla osta) e alla presentazione quinquennale del certificato medico (al limite previa diffida della questura).

Se volete leggere c'è da divertirsi.