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03/10/2024
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RITIRO LICENZE DI PORTO D'ARMI E DETENZIONE: DINIEGO NEL RILASCIO

Aperto da Amministratore e fondatore, Domenica - 14/Gennaio/2024 - 10:14

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Amministratore e fondatore

CIRCOLARE 557/LEG/22500/3826 la circolare si allaccia al parere del Consiglio di Stato il quale sottolinea che il funzionario che rilascia una licenza di porto d'armi o di detenzione delle armi si accolla una potestà decisoria assai delicata e pericolosa per le conseguenze cui lo espone, a fronte di un dato testuale normativo di opposto tenore; in particolare, nulla esclude che lo stesso possa essere chiamato a rispondere della licenza in sede giudiziaria e disciplinare qualora il privato commettesse un reato a mezzo dell'arma, che, in base al disposto testuale dell'articolo 43 cit., non avrebbe potuto portare.
Alla luce di queto parere sibillino, i Dirigenti (Prefetti, Questori, ecc.) ormai hanno smesso di prendersi la responsabilità sul rilascio di licenze in materia, lasciando ai Giudici il potere decisionale. Questi ultimi poi, fanno a gara con i primi a chi meno licenze restituisce al legittimo proprietario.
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Circolare sulla corretta interpretazione dell'estensione degli effetti della riabilitazione anche ai sensi del 43 del TULPS.
La circolare dice parafrasando:

"Il 43 del TULPS dice che la licenza di porto d'armi DEVE essere ricusata a chi è stato condannato per alcuni reati, quindi anche se c'è la riabilitazione ciccia, si attaccano. Se vi chiamano al TAR perchè non avete rilasciato un porto d'armi a un riabilitato sbattetegli in faccia  a lui e al giudice questa circolare e questo parere del consiglio di stato"

Circolare superata da evoluzione normativa del 2018 che ha tolto l'automatismo anche in caso di riabilitazone rimandando tutto alla discrezionalità della pubblica autorità.

Ora, quì c'è un mailnteso, il consiglio di stato diceva una cosa giusta, siccome il 43 del TULPS vietava il rilascio delle licenze di porto d'armi a chi era stato condannato per i reati menzionati allora, se il prefetto decideva di dare luce verde a un condannato riabilitato, si assumeva la responsabilità di aver concesso una licenza in violazione di una predisposizione di legge e quindi poteva risponderne. Ora l'autorizzazione può essere espressamente concessa a un riabilitato e quindi chi la rilascia non è in manifesta violazione del 43 del TULPS e quindi non può essere chiamato a risponderne.

Giova rammentare che il 43 del tulps è stato dichiarato incostituzionale dove richiama il requisito della dimostrazione della buona condotta, quindi quella parte non entra neppure nella discussione (non è incostituzionale nella parte in cui dice che il soggetto non dà affidamento di non abusare delle armi).

Quindi questa circolare, che sicuramente per qualcuno nella pubblica amministrazione è ancora importante, in teoria è da non considerarsi in quanto si riferisce a norma modificata successivamente e l'interpretazione fornita dal consiglio di stato all'epoca era essenzialmente corretta.
 

Amministratore e fondatore

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Si, sei anni fa si fece un gran parlare di questa cosa.

Se volete approfondire la questione vi metto un link semplice, la questione è storica e molto complessa e la modifica è intervenuta per mettere fine a una lunga serie di decisioni di TAR che si contraddicevano così da salvare sia le decisioni già prese che quelle future.

https://slm.tn.it/attachment/get/up_256_15451269494213.pdf

Link che spiega la questione un poco più nel dettaglio per chi fosse interessato.

am

https://www.poliziadistato.it/statics/50/557_pas_u_012678_10900-27-9.pdf

Ho ritrovato la circolare nella quale (insieme a tantissime altre cose) viene commentata la variazione all'articolo 43 del TULPS con tutte le conseguenze.

Vi è una sezione a parte verso la metà