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Messaggi recenti

#1
NOVITA' LEGISLATIVE / Re: DECRETO-LEGGE 11 aprile 20...
Ultimo messaggio di am - Giovedì - 03/Luglio/2025 - 18:17
Se fossi un agente di PS mi guarderei bene da anche solo provarci a portare un arma diversa da quella di servizio fuori dal servizio. Questa legge è troppo vaga in certi punti e la magistratura è contraria quindi non vedranno l'ora di smontarla.

Al solito, solo complicazioni e aggiunte a un impianto incerto

"2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.  "

Ma quando mai, sono pronto a scommettere che il regolamento ministeriale non arriverà ne l'anno prossimo ne tra 10 anni.

Poi vogliamo parlare dell'articolo sul procurarsi, visionare o detenere materiale sulla preparazione e utilizzo di armi da guerra, ARMI DA FUOCO etc con il fine di compiere atti di violenza oppure di terrorismo. Attenti a guardare un video su Youtube sul tiro oppure un video su come si smonta un arma da fuoco che se qualcuno si convince che lo fate perchè volete commettere atti di violenza a scopo terroristico vi aspettano dai 2 ai 6 anni di reclusione (qualcuno avrà notato che la pena minima è il doppio di quella per l'effettiva DETENZIONE DELL'ARMA DA GUERRA). Insomma troppo sfumato, prevedo una forte strumentalizzazione e una giurisprudenza particolarmente incerta.
Quale sarà il corpus minimo di prove per ritenere certo il fine per questo reato con dolo  specifico, tremo a pensare come la giurisprudenza risponderà, magari si finisce come il porto per oggetti atti a offendere, se la polizia postale vede che hai visto un video sulle armi su youtube e ti interroga tu devi dare una giustificazione  immediata, precisa e verificabile oppure il fine per compiere atti di terrorismo sarà  presunto.

Per dio poi smettete di scrivere su questo forum, che se spiegate a qualcuno come si inserisce un caricatore dentro una pistola magari state distribuendo informazioni che potrebbero avere fini terroristici, adesso il vostro stesso pensiero e le vostre competenze potrebbero essere un  crimine. Per favore scordate tutto quello che sapete sulle armi. Solo armi ad aria compressa (non automatiche) perchè non rientrano nelle categorie menzionate nella nuova legge, ma attenti a guardare un film di rievocazione storica che magari imparate come si carica un moschetto ad avancarica e dovete essere ben sicuri di poter dimostrare che non lo imparate per fini terroristici.

Comunque su questa questione scherzo, ovviamente la giurisprudenza dovrà  determinare criteri granitici in positivo per provare i fini terroristici (pregate che sia così).

Davvero certe cose è vero che andavano fatte ma bisogna che smettiamo di creare questa Babele e armonizzare le leggi per macrocategorie (mica solo le armi) perchè ormai è  letteralmente impossibile  sapere se si sta commettendo reato o no qualsiasi cosa si faccia.
#2
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione di munizioni pe...
Ultimo messaggio di am - Giovedì - 03/Luglio/2025 - 18:14
Vorrei puntualizzare una cosa. Una volta che le armi sono legalmente detenute (quindi acquistate con valido titolo e denunciate, ad eccezione delle armi A6/A7 post 2017 per le quali è richiesta l'iscrizione al TSN/organizzazione affiliata CONI), non esiste alcuna procedura per autorizzarne la detenzione, la detenzione. Questa è una questione importante a livello amministrativo perchè il PDA è una autorizzazione che sottostà a un procedimento amministrativo propriamente detto con valutazione (e richiede marca da bollo). L'obbligo di consegnare il certificato medico non fa scattare una possibilità di istituire autonomamente un procedimento amministrativo per autorizzare per altri 5 anni la detenzione, si consegna il certificato e basta, esso viene archiviato senza alcuna possibilità per chi lo riceve di determinare alcun che, non scatta un processo autorizzativo.
Questo è molto importante da ricordare, perchè le autorizzazioni di polizia, a livello della giurisprudenza amministrativa, sono soggette all'apprezzamento discrezionale (orientato alla massima prevenzione), dell'amministrazione, quando si porta il certificato non è richiesto ne possibile che l'amministrazione faccia apprezzamento alcuno.
#3
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione di munizioni pe...
Ultimo messaggio di Francesco Biggi - Martedì - 01/Luglio/2025 - 15:19
Grazie della risposta.
#4
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione di munizioni pe...
Ultimo messaggio di Amministratore e fondatore - Lunedì - 30/Giugno/2025 - 13:54
Innanzi tutto spieghiamo bene che, la detenzione è una cosa e il PdA è un altra.
La scelta è personale e consiste nel voler avere o rinnovare un PdA o meno, ma ciò non preclude nulla alla detenzione.
Quindi se si richiede la semplice licenza o permesso di detenere armi e munizioni, ciò deve essere concesso salvo limitazioni che vanno precisate. Tanto più se uno sportivo detiene già armi e munizioni a lui concesse, il mancato rinnovo di un PdA non fa decadere alcun diritto alla detenzione ne di armi ne di munizioni ma se ma impedisce di acquistare nuove armi e munizioni (salvo richiesta di licenza di acquisto) .... tanto più non impedisce invece, di vendere le armi in possesso.

Quindi i Carabinieri dovranno specificare perchè o su quale base vietano la detenzione di munizioni a chi non ha un PdA in corso, cosa poi contestabile.

Detto ciò, confermiamo che non vi è alcun divieto.
#5
LE VOSTRE DOMANDE / Detenzione di munizioni per pi...
Ultimo messaggio di Francesco Biggi - Lunedì - 30/Giugno/2025 - 06:08
Lo scorso 12 maggio mi è scaduto il porto d'armi per uso sportivo. Non intendendo rinnovarlo e non volendo cedere la mia pistola regolarmente denunciata (insieme a 50 cartucce), ho presentato ai locali carabinieri il prescritto certificato di idoneità al maneggio di armi redatto da un medico della USL. All'atto della condegna, i carabinieri mi hanno detto che con quel certificato posso detenere la pistola ma non le munizioni. A me sembra improbabile, visto anche che lo stesso sito dell'Arma dice che si possono detenere fino a 200 munizioni. Come stanno le cose?
Francesco Biggi (francesco.biggi@gmail.com
#7
LE VOSTRE DOMANDE / Re: RINNOVO CERTIFICATO MANEGG...
Ultimo messaggio di Amministratore e fondatore - Lunedì - 30/Giugno/2025 - 04:26
CHIARIAMO UNA VOLTA PER TUTTE:

Il certificato di maneggio armi si fa una volta, non scade come non scade un diploma di scuola media.
Chi ha lavorato nelle FF.OO o nelle FF.AA (polizia, carabinieri, finanza, militari...ecc) e ha avuto un arma di servizio, dopo dieci anni dalla cessazione del servizio, qualora volesse fare un PdA, deve fare la prova d'arma e farsi rilasciare il relativo certificato.

Le confusioni nelle teste di armieri e specialisti di settore spesso mettono in confusione anche gli sportivi.
#8
LE VOSTRE DOMANDE / Re: RINNOVO CERTIFICATO MANEGG...
Ultimo messaggio di am - Lunedì - 09/Giugno/2025 - 07:22
Esattamente ciò che è stato detto prima. Il certificato è, per sua natura, permanente. Alcune questure ritengono che vada rifatto a seguito di una lunga scadenza dall'ultimo porto d'armi (scadenza arbitraria). Che abbia una durata decennale non ha senso a livello semantico perchè mai ho sentito che ne sia stata richiesta una produzione ex novo in caso di rinnovo del porto d'armi senza soluzione di continuità.

In definitiva, la ratio di queste richieste di rinnovo è semplice, la questura vuole accertarsi oltre ogni dubbio  che il richiedente abbia ancora le conoscenze tecniche  per maneggiare armi e quindi vuole premunirsi richiedendo una nuova produzione quando sia passato molto tempo dalla scadenza dell'ultimo porto d'armi.

Io personalmente ritengo che questo ragionamento sia fallato dove si deve confrontare con il fatto che il certificato al maneggio non è dovuto per chi abbia il congedo militare. Quindi non è possibile dire che una persona che per 10 anni non ha rinnovato il porto d'armi si è scordato come si maneggiano e una persona che lo richiede per la prima volta dopo aver finito la leva 40 anni fa invece si presume ancora abile al maneggio.
#9
LE VOSTRE DOMANDE / Re: RINNOVO CERTIFICATO MANEGG...
Ultimo messaggio di romar - Sabato - 07/Giugno/2025 - 06:31
Ringrazio per le esaurienti risposte. Devo,però,farVi porre l'attenzione che secondo l'armeria dove sono cliente tale certificazione al maneggio delle armi sarebbe "soggetta ad una scadenza decennale".Come,giustamente,avete fatto notare l'utente Am e L'Amministratore di questo forum non c'è né una normativa specifica né tantomeno il certificato di idoneità ha una scadenza...la confusione è parecchia e,FORSE,i diversi Commissariati preposti al rilascio (o rinnovo) del porto d'armi seguono diversi orientamenti inerenti al certificato ideoneità del maneggio...confusione!
#10
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Detenzione munizioni
Ultimo messaggio di Amministratore e fondatore - Giovedì - 29/Maggio/2025 - 14:04
CIRCOLARE DEL MINISTERO

L'uso delle munizioni, quindi il decremento di esse in rapporto alla denuncia non va dichiarato.
Dica al suo amico di stamparsi la circolare e di farla avere agli intraprendenti agenti.