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Messaggi recenti

#21
LE VOSTRE DOMANDE / Re: denuncia armi
Ultimo messaggio di am - Lunedì - 20/Gennaio/2025 - 12:22
Salve, se mi da il produttore, il modello, il calibro e se è arma lunga o corta posso cercare io sul BPN per lei. Sarebbe utile anche la capacità del serbatoio/caricatore/tamburo etc. Se non c'è il numero di catalogo sopra questo può voler dire che è pre o post catalogo. Se è catalogata ma post catalogo (quindi arma già catalogata come modello ma importata o prodotta come esemplare dopo l'abolizione del catalogo) allora è il BPN che fa fede. Se è prodotta pre catalogo allora dovrebbe fare fede la scheda del catalogo se poi l'arma è stata catalogata, fermo restando che dovrebbe essere possibile dare uno dei due riferimenti indistintamente se non c'è differenza di tipologia giuridica (idonea allè'attività venatoria, sportiva o solo comune). la contatto per messagio privato.

Comunque si si può omettere il numero di catalogo o classificazione in denuncia, rientra tra le facoltà dell PA richiederlo, non dovrebberlo potere pretenderlo ma è caldeggiato fornirlo per agevolarli e agevolarsi.
#22
LE VOSTRE DOMANDE / Re: denuncia armi
Ultimo messaggio di ennebi - Sabato - 18/Gennaio/2025 - 14:42
Grazie per la cortese risposta. Approfitto della Sua conoscenza per chiedere ancora :come indicato in precedenza in denuncia del venditore numero di catalogo e modello sono errati , corrispondono ad altro modello.  Ma aggiungo che sull'arma a cui sono interessato non è riportato alcun numero di catalogo.       E non saprei come ricercare il codice di classificazione del banco prova , come da Lei indicato.
Potrebbe essere sufficiente nella nuova denuncia elencare solo correttamente costruttore e modello ( oltre matricola e calibro che non presentano difformità?).









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#23
LE VOSTRE DOMANDE / Re: denuncia armi
Ultimo messaggio di am - Giovedì - 16/Gennaio/2025 - 16:12
Allora, il numero di catalogo e il modello non sono usualmente attenzionati in modo congruo dagli uffici di publica sicurezza. Precisiamo che il numero di catalogo non è più importante se non per comprovare che l'arma ha proprietà di arma comune e al limite anche di arma sportiva (per armi importate o prodotte prima del 2012). Per le armi a canna liscia non è rilevante in quanto mai catalogate, per esse esiste solo il numero di classificazione.

In caso sulla vecchia denuncia sia presente un numero di catalogo errato si aprono diverse scenari.
Premettiamo però una cosa, se non introduce più gravi conseguenze (esempio sforamento dei limiti di detenzione) allora l'aver sbagliato un numero di catalogo a suo tempo non può essere grave e, anche se ci sono dei reati ravvisabili, per la maggior parte di essi è necessario dimostrare il dolo e in alcuni casi il dolo specifico. Se c'è stato un errore esso può anche essere ricostruito magari con la dichiarazione originaria dell'armiere.

Ora: I problemi, per quanto remoti, sono in capo più al cedente che a colui che acquisisce. Chi acquisisce ha il diritto di essere preciso nella sua denuncia e qui si svelano i casi:

1) Arma importata o prodotta ai tempi del catalogo e attualmente non iscritta al BNP, se il numero di catalogo e il modello sono sbagliati si potrà scrivere che si intende correggerli in fase di nuova denuncia. L'arma provvista di numero di catalogo doveva all'epoca averlo stampigliato sopra, pena la clandestinità quindi, a comprova si può semplicemente fotografare il numero di catalogo stampigliato sopra, allegare il link alla scheda del tempo che farà fede.

2)Arma importata o prodotta ai tempi del catalogo e attualmente censita al BNP. Questa possibilità può SALVARE CAPRA E CAVOLI, nel senso che nel momento in cui viene fatta una nuova denuncia è possibile fornire il codice di classificazione del banco di prova e quindi, anche se il vecchio numero di catalogo era sbagliato, l'errore si elide. L'unico problema è se vi è discrepanza tra BNP e catalogo (sia il numero corretto che quello errato)  in seno alla sportività solo nel caso la sportività sia sancita solo dalla scheda catalogo e non dal BPN perchè se no torniamo alla soluzione precedente ove è addirittura obbligatorio fornire il codice nuovo che sancisce la sportività. Negli altri casi bisognerà comunque specificare la correzione.

Quindi, è diritto del denunciante correggere gli errori, basta fornire l'opportuna documentazione. A me è successo più volte di correggere queste cose, anzi, una volta ho ereditato una pistola senza numero di catalogo perchè acquistata prima del 1974, il modello era stato però catalogato dopo e ho reperito la scheda (lontano 2009) e l'ho portato con le foto dell'arma ed è stato accettato in denuncia il numero di catalogo fornito dopo verifica.

Un paio di volte ho acquisito armi con canna intercambiabile non denunciata perchè gli uffici nella quale era fatta la denuncia non la ritenevano necessaria se era l'unica pertinente all'arma e io l'ho denunciata e nessuno  ha avuto nulla da dire.

Una volta ho pure preso in consegna un arma di un conoscente direttamente dal commissariato che aveva operato il ritiro preventivo, sul documento di consegna redatto in commissariato dall'ufficio armi hanno segnato il calibro sbagliato, 7,65 X 54 R invece che 7,62 X 54 R quindi gli errori possono anche essere degli uffici, stessi,  capiscono anche loro che sono cose che possono succedere.

Ultima questione, verificare anche con il venditore che l'errore sulla denuncia non sia stato introdotto nelle ripetizioni denununcia ai sensi ultimo comma Reg. Regio D TULPS 1940 perchè nel caso è una cosa veramente veniale perchè la denuncia originale era corretta ma poi si è solo rotta in una ripetizione, quella più importante è la prima che va attualmente a popolare lo SDI e i database locali degli uffici.
#24
LE VOSTRE DOMANDE / Haenel cr 308
Ultimo messaggio di Tibe - Mercoledì - 15/Gennaio/2025 - 19:49
Buonasera, sono nuovo del forum anche se da qualche anno frequento il tsn di rovereto.
Ora,vorrei acquistare al posto di un 223 rem.semiauto,un Ar10.
La scelta è caduta su di un Haenel cr 308 con canna da 20".
Qualcuno lo ha già provato?può darmi consigli?o altre opzioni,per il tiro a 200ml.
Grazie
#25
LE VOSTRE DOMANDE / denuncia armi
Ultimo messaggio di ennebi - Mercoledì - 15/Gennaio/2025 - 12:54
Buon giorno. Nel caso di acquisto di una arma per la quale ci sia corrispondenza ,tra arma e quanto indicato nella denuncia del venditore , per matricola e calibro ma differisca per modello e numero di catalogo , come consigliate di comportarci ? E' possibile nel caso di nuova denuncia correggere gli errori commessi in precedenza? Ringrazio e saluto cordialmente.
#26
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Gli elmetti possono essere...
Ultimo messaggio di am - Giovedì - 09/Gennaio/2025 - 12:39
So che la risposta è ironica ma non è lontanissima dalla realtà.

1) Caricatori: Scrivici sopra a pennarello indelebile un codice di BPN di un arma che lo accetta  possibilmente con lo stesso numero o > di colpi. In caso di contestazione avrai la prova di aver fornito subito un riferimento legale avvallato dal BPN. Può voler dire molto, saranno le forze di PS o il PM a dover fornire la prova che il caricatore in questione è esclusivo per arma da guerra e se tu hai già fornito l'arma comune con cui è compatibile allora dovranno spiegare perchè non hanno verificato.

2) Spegnifiamma e freni di bocca: Se sono sull'arma comune allora essi sono per arma comune e sono espunti dal materiale di armamento, se sono sciolti fornire comunque codice o numero catalogo. Comunque per uno spegnifiamma sciolto è veramente molto difficile dire che sia proprio di un'arma da guerra. Inoltre ad oggi con soppressore di bagliore si intendono di solito i moderni soppressori di bagliore/rumore integrato sono molto più simili a un silenziatore che a uno spegnifiamma.

https://www.brownells.it/AR-15-KX3-FLASH-SUPPRESSOR-22-CALIBER-KX3-Flash-Suppressor-22-Caliber-1-2-28-Steel-Phosphate-NOVESKE-RIFLEWORKS-LLC-22-Caliber-223-224-1343-100003335

Questo è un esempio per cal 22, ovviamente è legale e detenibile senza se e senza ma perchè è riferibile solo ad armi comuni (quindi neanche a voler interpretare male la legge si pèuò sbagliare).

3) Elmetti: Non ci sono precedenti giuridici a me noti, quindi direi che neanche i più ottusi si possono sbagliare. Direi che l'unica cosa di cui preoccuparsi è se stai inviando senza autorizzazione un container di elmetti con livello protezione IV in Siria o Afghanistan e te lo fermano al porto. Ce ne vuole per dire che un elmetto di acciaio del 1932 è materiale di armamento, allora anche una riproduzione di elmo romano a questo punto (spero di non stare dando brutte idee a qualcuno).

4)Congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine: Questi sono da attenzionare, non ho visto precedenti però, la verità è che è una questione così tecnica e di nicchia che sarebbero pochi i periti in grado di dire se un ottica IR trattamento elettronico è specifica per arma da guerra oppure di fornitura militare. A mio parere.

Poi penso a gente condannata a 1 anno e 6 mesi di reclusione per detenzione di 6 bossoli (bossoli non cartucce) calibro 7,62 x 39 NATO (SIC) marca lapua e penso che a volte non c'è proprio difesa contro l'incapacità di discernimento.
#27
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Gli elmetti possono essere...
Ultimo messaggio di Antonio PR - Mercoledì - 08/Gennaio/2025 - 17:00
Grazie mille per l'esauriente risposta.
I dubbi su caricatori, spegnifiamma, elmetti e congegni di mira con trattamento elettronico dell'immagine, sono risolti... o risolubili nei seguenti modi:

- Caricatori - Per precauzione, farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione giurata che non è impiegabile su una mitragliatrice BREN  ;D

- Soppressori di bagliore -In caso di contestazione, far mettere a verbale che trattasi di "spegnifiamma" e che, di conseguenza, le fiamme non hanno niente a che vedere coi bagliori (di guerra) richiamati nella lista dei materiali d'armamento  ;D   ;D

- Elemetti - Accertarsi che la data di nascita del gemello più anziano dell'elmetto in questione, sia antecedente al fatidico anno 1970  ;D   ;D   ;D

- Congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine - Accertarsi che non abbiano a bordo la batteria e, in caso di contestazione, fare presente che guardando nell'oculare non si vede nulla perchè sono stati demilitarizzati   ;D   ;D   ;D   ;D

A parte gli scherzi, ringrazio e rinnovo gli auguri di un felice e sereno 2025 a tutti.
Antonio
#28
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Gli elmetti possono essere...
Ultimo messaggio di am - Mercoledì - 08/Gennaio/2025 - 09:37
Inoltre l'ultimo aggiornamento è del 2024, solo pochi giorni dopo la risposta citata.
   
DECRETO  29 maggio 2024 . Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2024/242.
#29
LE VOSTRE DOMANDE / Re: Gli elmetti possono essere...
Ultimo messaggio di am - Mercoledì - 08/Gennaio/2025 - 09:31
Attenzione. L'elenco è chiaro.

1) Caricatori staccabili solo per armi AUTOMATICHE, in relazione con il corpus normativo della legge italiana solo se appositamente progettati e destinati alle armi automatiche (e non modificati oltretutto), quindi un caricatore identico per arma COMUNE (realizzato per arma comune) anche se IDENTICO funzionalmente a quello militare (a patto che esista un arma con la stessa capienza classificata o catalogata) non rientra nell'elenco perchè l'arma non è automatica. All'atto pratico se non si può dimostrare che il caricatore è specifico e per un arma della quale non esiste la versione comune di pari o superiore capienza allora è impossibile associarlo al materiale di armamento, se poi il caricatore è modificato (esempio rivetto) esso non è più identico a quello per arma automatica e quindi anche se si dimostra che è specifico per un arma automatica non è più parte dell'elenco. Leggere la pag 19 del decreto per capire che per le armi leggere si parla di armi automatiche:

"a) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento -  Categorie 1, 3, 16 e 21
 b) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento Categorie 2, 3, 16 e 21 "

Vediamo che per le armi pesanti e per i calibri sopra i 12.7 (medio calibro da 12.7 a 20mm) non è specificato automatiche.
Attenzione che le armi a canna liscia possono anche non essere automatiche ma semiautomatiche e/o a pompa, ma devono essere armi non da caccia o sportive (questo perchè le armi a canna liscia si prestano meglio ad applicazioni militari specifiche come l'antissomossa o l'utilizzo di munizionamento speciale).

Oltretutto per i caricatori la legge 110/75 ammette esplicitamente la detenibilità dei caricatori per armi sportive di capienza maggiorata che sono detenibili (se tesserati TSN o similari, per chi li deteneva prima del 2017 nessun obbligo) , siccome abbiamo armi sportive che usano gli stessi caricatori delle armi militari allora questo implicitamente li toglie dal perimetro del 28 TULPS perchè c'è una legge che ammette che si possono detenere, una legge che sta allo stesso livello di gerarchia e che quindi, essendo più permissiva, vince. Quindi la detenzione di un caricatore staccabile  maggiorato è punito dal 697 Codice Penale e non dal 28 TULPS (assai più grave), insomma sui caricatori c'è un impianto normativo complesso ma che tende a definire che un caricatore compatibile con un arma comune non è materiale di armamento (con alcune incertezze in casi limite). Detto questo  astenersi dal detenere caricatori che si possono riferire solo e unicamente a un arma automatica che non ha una versione comune, l'esempio che mi piace portare è il caricatore delle mitragliatrici BREN che ogni tanto si trova sulle bancarelle di militaria, la BREN non è mai stata catalogata/classificata come arma comune quindi il suo caricatore è esclusivo per arma da guerra e quindi materiale di armamento. Tanto poi il PM lo considererà parte di arma da guerra, il che porterà a incriminazione ai sensi della 1967 e non del 28 TULPS, per certi versi è anche meglio.

2) Per gli elmetti la situazione è veramente semplice:

Escludiamo gli elmetti/caschi speciali per aerei moderni o mezzi che integrano avionica specifica e accessori specifici che sono parte di punti a loro volta specifici e rimaniamo sugli elmetti militari che ci interessano, quindi quelli da protezione personale ad esempio da fanteria. Li troviamo al punto 13, corazzature e equipaggiamenti da protezione personale (logicamente), vediamo cosa troviamo:


"13: Corazzature o equipaggiamenti di protezione, costruzioni e componenti e accessori, come segue:

punto c: elmetti e loro componenti e accessori appositamente progettati, come segue: 
1. elmetti fabbricati in accordo a norme o specifiche militari, o a norme nazionali comparabili
2. gusci, cuffie o imbottiture di conforto, appositamente progettati per gli elmetti di cui al punto CAT13.c.1.; "

Già abbiamo una riduzione del contesto, devono essere fabbricati in accordo con specifiche militari, specifiche e norme che vanno definite, è chiaro che un elmetto in acciaio del 1938 non può essere in accordo con le specifiche militari correnti, per tagliare la testa al toro, il  testo stesso nelle note al punto 13 dà un riferimento tale per cui si presume che tutti gli elmetti il cui medello è stato prodotto antecedentemente a una data specifica non sono da considerarsi compatibili con nessuna specifica militare di interesse e quindi esclusi senza ulteriori considerazioni.

Note al punto 13:

"Nota 2 Il punto CAT13.c. non si applica agli elmetti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
a) sono stati fabbricati per la prima volta prima del 1970;   
b) non sono equipaggiati, progettati o modificati per ricevere i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.  "

Il punto b serve a specificare che se prendo un l'emetto vecchio e lo integro con attrezzatura nuova e protezioni specifiche militari (tipo piastre militari ceramiche) allora può effettivamente rientrare nell'elencoa.

Inoltre questa è una legge che, per come è formulata, è idonea a integrare altre leggi ordinarie e non a sovrastarle. Quindi, per gli accessori, siccome le armi si possono demilitarizzare e le loro parti sono considerate parti di armi comuni o accessori per armi comuni a poco importa che siano nell'elenco del materiale di armamento, quindi per gli spegnifiamma (originariamente per armi automatiche, se sono nati per armi comuni allora il problema non si pone) sono detenibili secondo il principio che essi sono accessori di arma comune che li rende liberi ed esclusi dal perimetro del 28 TULPS anche se di base sono nominati nell'elenco del materiale di armamento. Questo vale per tutti gli accessori, anche per i caricatori che però hanno avuto un giro più complesso perchè una volta erano parti di arma (anche comune) epr via del fatto che serviva l'autorizzazione al trasporto.

Spero di aver chietato qualche dubbio.

#30
LE VOSTRE DOMANDE / Gli elmetti possono essere det...
Ultimo messaggio di Antonio PR - Martedì - 07/Gennaio/2025 - 22:58
Buongiorno e buon anno a tutti.

Mi riallaccio alla questione "Legalità visori notturni" trattata il 22 maggio dello scorso anno, ove ho notato il seguente passaggio: "Le ottiche con visori notturni, a mio avviso, possono essere legali o illegali a seconda di un discrimine particolare cioè l'appartenenza, o meno, alla lista dei materiali di armamento ai sensi della Legge n° 185 del 1990. Secondo questa legge, viene stilata periodicamente la lista dei materiali di armamento, l'ultimo aggiornamento del 2023 contiene questo elenco... ecc. ecc.".

Scorrendo la lista dei materiali d'armamento ho notato che al punto CAT1.d.1 compaiono tra i materiali d'armamento i "Caricatori staccabili" (che tutti noi possediamo), che al punto CAT1.d.4 compaiono i "Soppressori di bagliore" (credo che qualsiasi freno di bocca abbia anche questa funzione) e che al punto CAT13.c compaiono gli "Elmetti". A questo punto mi chiedo cosa mi sia sfuggito perché se i caricatori staccabili, i soppressori di bagliore e gli elmetti sono materiale d'armamento ne consegue che noi, comuni mortali, non possiamo detenerli.
Ho approfondito la ricerca ma non ho trovato soluzione perché, nonostante il paragrafo 11 dell'art. 1 della già citata Legge n° 185 del 1990 reciti: "Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; (omissis); le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.", non vi è alcun riferimento né ai caricatori, né ai soppressori di bagliore e, men che meno, agli elmetti.

Qualcuno più competente (o più acuto) del sottoscritto potrebbe chiarirmi la questione?

Grazie e cordiali saluti.
Antonio