{"id":211,"date":"2026-06-29T16:48:22","date_gmt":"2026-06-29T16:48:22","guid":{"rendered":"https:\/\/lnx.tiropratico.com\/blog\/?p=211"},"modified":"2026-06-29T17:04:09","modified_gmt":"2026-06-29T17:04:09","slug":"le-leggi-sulle-armi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lnx.tiropratico.com\/blog\/2026\/06\/29\/le-leggi-sulle-armi\/","title":{"rendered":"LE LEGGI SULLE ARMI"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"850\" height=\"490\" src=\"https:\/\/lnx.tiropratico.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/100-lire.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-216\" style=\"aspect-ratio:1.734700887192436;width:254px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/lnx.tiropratico.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/100-lire.jpg 850w, https:\/\/lnx.tiropratico.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/100-lire-300x173.jpg 300w, https:\/\/lnx.tiropratico.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/100-lire-768x443.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Italia, per modificare una legge vigente \u00e8 necessario seguire il normale <strong>iter legislativo<\/strong>. Questo perch\u00e9, nell&#8217;ordinamento giuridico Italiano, una legge pu\u00f2 essere modificata, integrata o abrogata solo da una legge successiva (o da un atto avente forza di legge, come un Decreto Legislativo o un Decreto Legge).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;iter si articola in 4 fasi principali, regolate dalla Costituzione (in particolare dagli articoli 70 e seguenti):<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Fase iniziale di proposta: <\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qualcuno deve presentare formalmente la proposta di modifica (che si traduce in un testo di legge). L&#8217;iniziativa pu\u00f2 partire da:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Governo:<\/strong> in questo caso si chiama <em>Disegno di Legge<\/em> (DDL).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Singoli Parlamentari<\/strong> (deputati o senatori): si chiama <em>Proposta di Legge<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Il Popolo:<\/strong> presentando un testo accompagnato da almeno <strong>50.000 firme<\/strong> di elettori.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Il CNEL<\/strong> (Consiglio Nazionale dell&#8217;Economia e del Lavoro).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ciascun Consiglio Regionale.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Fase dell&#8217;istruttoria, discussione e approvazione :<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta presentata, la proposta viene assegnata a una delle <strong>Commissioni permanenti<\/strong> della Camera o del Senato. La Commissione esamina il testo e pu\u00f2 approvarlo articolo per articolo. Successivamente, il testo passa all&#8217;<strong>Aula<\/strong> (l&#8217;assemblea di tutti i parlamentari) per la votazione finale.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Il Bicameralismo Perfetto:<\/strong> In Italia, la legge deve essere approvata nello <strong>stesso identico testo<\/strong> sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Modifiche:<\/strong> Se la seconda Camera apporta anche solo una minima modifica al testo gi\u00e0 approvato dalla prima, il testo deve tornare alla prima Camera per una nuova approvazione. Questo &#8220;palleggio&#8221; continua finch\u00e9 entrambe le Camere non approvano il testo esatto e definitivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Fase della Promulgazione<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta approvata dal Parlamento, la legge passa al <strong>Presidente della Repubblica<\/strong>, che ha il compito di promulgarla (firmarla) entro 30 giorni.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il Capo dello Stato svolge un controllo formale e di costituzionalit\u00e0. Se ravvisa gravi vizi, pu\u00f2 rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato, chiedendo una nuova deliberazione.<\/li>\n\n\n\n<li>Se il Parlamento (con una semplice maggioranza) approva nuovamente il testo, il Presidente della Repubblica \u00e8 per\u00f2 obbligato a firmarlo e promulgarlo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Pubblicazione ed Entrata in vigore<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Pubblicazione:<\/strong> La legge viene pubblicata sulla <em>Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vacatio Legis:<\/strong> Di norma, la legge entra in vigore (diventa obbligatoria per tutti) dopo <strong>15 giorni<\/strong> dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per dare il tempo ai cittadini di conoscerla. La legge stessa pu\u00f2 per\u00f2 stabilire un termine diverso (es. entrata in vigore immediata o ritardata).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Letto quanto sopra, possiamo capire perc\u00e8 dopo decenni di vita, alle prese con la delinquenza sempre pi\u00f9 aggiornata, sia impossibile modificare le leggi sulle armi e sulla difesa: raccogliere 500mila firme tra i possessori d&#8217;armi, collezionisti, sportivi, cacciatori \u00e8 praticamente impossibile. Sono pochi quelli in possesso di armi che partecipano attivamente alla vita politica, ancora meno quelli che si espongono mettendoci un documento e una firma.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<h1 class=\"wp-block-heading alignwide\" id=\"we-re-a-studio-in-berlin-with-an-international-practice-in-architecture-urban-planning-and-interior-design-we-believe-in-sharing-knowledge-and-promoting-dialogue-to-increase-the-creative-potential-of-collaboration\" style=\"font-size:14px;line-height:1.1\">In Italia sono 4.700.000 i possessori di almeno un arma, per portare al promulgamento di una legge sulle armi servirebbe la firma di almeno uno su nove dei possessori di armi. E.Mori e altri illustri studiosi portarono a termine bozze di modifica alle norme ma non se ne fece mai nulla, non si raccolsero firme ne mai nessuno si interess\u00f2 sufficientemente in Parlamento. La politica non sembra interessata all&#8217;argomento, le armi non sono di moda e politicamente sono un suicidio.<\/h1>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\">Era il 12 gennaio 2013 quando pubblicammo una proposta di revisione dei principali articoli di Legge, <\/h3>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\"><br>LA LEGGE VISTA DA TIROPRATICO.COM <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left wp-block-paragraph\"><br>apparve sulle pagine del sito. Ripropongo oggi quelle righe:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left wp-block-paragraph\"><br>Come semplificare la legge, non \u00e8 certo cosa da poco, ma ci siamo divertiti a provarci: <br>Legge originale 18 aprile 1975, n. 110,<br>all&#8217;art. 10, comma 6<br>&#8221; La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall&#8217;art. 31 del testo unico<br>delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e&#8217; consentita<br>nel numero di TRE per le armi comuni da sparo, NON VI E&#8217; LIMITE per le armi da caccia previste<br>dall&#8217;art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e di SEI per le armi per<br>uso sportivo&#8221;.<br>Proviamo a sostituirla come segue:<br>La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall&#8217;art. 31 del testo unico<br>delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e&#8217; consentita<br>nel numero di NOVE (<em>) sia lunghe che corte, NON VI E&#8217; LIMITE per le armi da caccia previste dall&#8217;art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e Legge 157\/92. troppo semplice ? E allora vediamo di migliorarla : La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall&#8217;art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e&#8217; consentita nel numero di NOVE (<\/em>) per le armi comuni da sparo sia lunghe che corte, di CINQUE per le armi a percussione anulare <strong> e OTTO armi antiche, artistiche o rare, cio\u00e8 prodotte prima del 1890 o di modello antecedente alla stessa data ma prodotte non successivamente al 1920, mentre NON VI E&#8217; LIMITE per le armi da caccia previste dall&#8217;art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e Legge 157\/92. (*) Nove \u00e8 del resto la somma delle armi detenibili oggi con la legge attuale, dire che si possono detenere 3 armi comuni + 6 armi sportive equivale a dire che si possono detenere 9 armi non da caccia. (<\/strong>) Le armi a percussione anulare ormai sono ritenute armi a bassa potenzialit\u00e0, in alcuni Paesi (se monocolo) sono acquistabili liberamente, separarle dal computo della detenzione delle restanti armi<br>permette agli sportivi una maggiore possibilit\u00e0 di partecipare ad attivit\u00e0 diverse.<br>Per quanto riguarda le munizioni la norma attuale si esprime come segue:<br>Art.38 del TULPS:<br>\u201cChiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantit\u00e0<br>deve farne immediata denuncia all&#8217;ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al<br>comando dei reali carabinieri. Sono esenti dall&#8217;obbligo della denuncia:<br>a) i corpi armati, le societ\u00e0 di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti<br>nei luoghi espressamente destinati allo scopo;<br>b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;<br>c) le persone che per la loro qualit\u00e0 permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente per\u00f2<br>al numero ed alla specie delle armi loro consentite.<br>L&#8217;autorit\u00e0 di pubblica sicurezza ha facolt\u00e0 di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di<br>controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure<br>cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell&#8217;ordine pubblico<br>l&#8217;art 26 della Legge 110\/75:<br>\u00c8 soggetto all&#8217;obbligo della denuncia, stabilito dall&#8217;art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica<br>Sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene<br>munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da<br>caccia.<br>Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635<br>Art. 97:<br>Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria<br>in quantit\u00e0 non superiore a cinque chilogrammi d\u00ec peso netto, od artifici in quantit\u00e0 non superiore a<br>chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l&#8217;imballaggio, ovvero un numero di<br>millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonch\u00e9 duecento cartucce<br>cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce d\u00ec sicurezza.<br>Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonch\u00e9 detenuti senza obbligo<br>della denuncia di cui all&#8217;articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti<br>della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantit\u00e0 illimitata.<br>Gli esplosivi di cui al comma preced\u00e8nte devono essere confezionati in scatole metalliche<br>regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell&#8217;allegato B al presente<br>regolamento.<br>Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantit\u00e0<br>superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della<br>legge.<br>Agli effetti dell&#8217;articolo 50 della legge, il prefetto \u00e8 autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e<br>il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantit\u00e0 non superiore a cinque<br>chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti\u201d.<br>Proviamo a sostituirla come segue:<br>Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantit\u00e0<br>deve farne immediata denuncia all&#8217;ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al<br>comando dei reali carabinieri non oltre le 72 ore successive all\u2019entrata in possesso.<br>Sono esenti dall&#8217;obbligo della denuncia:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>i corpi armati, le societ\u00e0 di tiro a segno e le altre istituzioni o le associazioni autorizzate, per<br>gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;<\/li>\n\n\n\n<li>i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;<\/li>\n\n\n\n<li>le persone che per la loro qualit\u00e0 permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente<br>per\u00f2 al numero ed alla specie delle armi loro consentite.<br>L&#8217;autorit\u00e0 di pubblica sicurezza ha facolt\u00e0 di eseguire, quando lo ritenga necessario,<br>verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere<br>quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell&#8217;ordine pubblico<br>l&#8217;art 26 della Legge 110\/75:<br>\u00c8 soggetto all&#8217;obbligo della denuncia, stabilito dall&#8217;art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica<br>Sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene<br>munizioni a palla unica in qualsiasi quantit\u00e0 o munizioni a palla spezzata in quantit\u00e0<br>superiore a 1000 cartucce.<br>Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635<br>Art. 97:<br>Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria<br>in quantit\u00e0 non superiore a cinque chilogrammi d\u00ec peso netto, od artifici in quantit\u00e0 non superiore a<br>chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l&#8217;imballaggio, ovvero un numero massimo di<br>millecinquecento cartucce per caccia cariche, nonch\u00e9 duecento cartucce per arma corta, gli<br>iscritti a societ\u00e0 di tiro sportivo riconosciute possono inoltre detenere e trasportare fino a 600<br>cartucce per tiro non quantificabili tra quelle per uso venatorio e sommabili alle 200 per arma<br>corta gi\u00e0 detenute. Bossoli innescati, micce d\u00ec sicurezza, inneschi per il ricaricamento di<br>munizioni sono detenibili in numero illimitato.<br>Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonch\u00e9 detenuti senza obbligo<br>della denuncia di cui all&#8217;articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti<br>della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantit\u00e0 illimitata.<br>Gli esplosivi di cui al comma preced\u00e8nte devono essere confezionati in scatole metalliche<br>regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell&#8217;allegato B al presente<br>regolamento.<br>Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in<br>quantit\u00e0 superiore a quella indicata, cio\u00e8 nel limite massimo di 2300 cartucce, occorre la<br>licenza di deposito del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.<br>Agli effetti dell&#8217;articolo 50 della legge, il prefetto \u00e8 autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e<br>il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantit\u00e0 non superiore a cinque<br>chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti\u201d.<br>LEGGE 18 giugno 1969, n. 323<br>Per l&#8217;esercizio dello sport del tiro a volo e&#8217; in facolta&#8217; del questore, ferma restando l&#8217;osservanza delle<br>disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto<br>18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia<br>sprovvisto di licenza di porto d&#8217;armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che<br>autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell&#8217;interessato al campo di tiro e<br>viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto<br>1967, n. 799. La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo&#8217; essere revocata dal<br>questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza. La validita&#8217; della licenza e&#8217; subordinata al<br>pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato<br>pagamento si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 10 di testo unico approvato con decreto del<br>Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.<br>Proviamo a modificarla come segue:<br>Per l&#8217;esercizio dello sport del tiro a volo e&#8217; in facolta&#8217; del questore, ferma restando l&#8217;osservanza delle<br>disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto<br>18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia<br>sprovvisto di licenza di porto d&#8217;armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che<br>autorizza il trasporto delle armi detenute o in comodato per motivi giustificabili su tutto il<br>territorio Italiano. Dette armi devono essere trasportate scariche. Per il rilascio di detta licenza<br>non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799. La licenza ha la durata di 6<br>anni dal giorno del rilascio e pu\u00f2 essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica<br>sicurezza. La validit\u00e0 della licenza di porto d&#8217;armi per uso venatorio, qualora non si paghino le<br>relative tasse governetive \u00e8 equiparabile alla licenza in oggetto (porto d&#8217;armi per tiro a volo) e<br>permette comunque l&#8217;acquisto di armi e munizioni.<br>Legge 18 aprile 1975, n. 110<br>Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli<br>esplosivi. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)<br>Articolo 22<br>Locazione e comodato di armi.<br>Non \u00e8 consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di<br>armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore<br>o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il<br>contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.<br>E&#8217; punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000<br>chiunque d\u00e0 o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente<br>comma.<br>La pena \u00e8 raddoppiata se l&#8217;attivit\u00e0 di locazione o comodato delle armi risulta abituale.<br>Le parole \u201cad uso sportivo\u201d devono essere cancellate<br>Articolo 1<br>Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.<br>Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o<br>regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata<br>potenzialit\u00e0 di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali<br>o estere per l&#8217;impiego bellico, nonch\u00e9 le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi<br>chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o<br>incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell&#8217;articolo 2, sono armi tipo guerra<br>quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento<br>delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l&#8217;esecuzione del tiro a<br>raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono<br>munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento<br>delle armi da guerra.<br>Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o<br>regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata<br>potenzialit\u00e0 di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento attuale delle truppe<br>nazionali o estere per l&#8217;impiego bellico, nonch\u00e9 le bombe di qualsiasi tipo cariche o parti essenziali<br>come detonatori e accenditori, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque<br>natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo<br>comma dell&#8217;articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra,<br>sono predisposte al funzionamento automatico per l&#8217;esecuzione del tiro a raffica. Sono munizioni da<br>guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi prodotti e destinati al caricamento<br>delle armi da guerra.<br>Articolo 2<br>Armi e munizioni comuni da sparo.<br>Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal<br>secondo comma dell&#8217;articolo stesso sono armi comuni da sparo:<\/li>\n\n\n\n<li>i fucili anche semiautomatici con una o pi\u00f9 canne ad anima liscia;<\/li>\n\n\n\n<li>i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;<\/li>\n\n\n\n<li>i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con<br>azione manuale;<\/li>\n\n\n\n<li>i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il<br>funzionamento semiautomatico;<\/li>\n\n\n\n<li>i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purch\u00e9 non a<br>funzionamento automatico;<br>f) le rivoltelle a rotazione;<br>g) le pistole a funzionamento semiautomatico;<\/li>\n\n\n\n<li>i fucili a canna liscia<\/li>\n\n\n\n<li>i fucili a canna rigata monocolo (a funzionamento manuale) o semiautomatico<\/li>\n\n\n\n<li>le pistole a percussione centrale monocolo o a funzionamento semiautomatico<\/li>\n\n\n\n<li>i revolver<\/li>\n\n\n\n<li>le pistole a percussione anulare monocolo o a funzionamento semiautomatico<br>h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a<br>colpo singolo (5). Sono altres\u00ec armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi<br>prestare all&#8217;utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per<br>l&#8217;effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate<br>ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da<br>sparo quelle denominate \u00abda bersaglio da sala\u00bb, o ad emissione di gas, nonch\u00e9 le armi ad aria<br>compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un&#8217;energia cinetica superiore<br>a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi<br>e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all&#8217;articolo 6 escluda, in relazione alle<br>rispettive caratteristiche, l&#8217;attitudine a recare offesa alla persona (1)(6).<br>h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 o di modello anteriore al<br>1890 ma prodotte prima del 1920, fatta eccezione per quelle a colpo singolo che sono<br>liberamente detenibili da persone maggiorenni. Sono altres\u00ec armi comuni da sparo i fucili e le<br>carabine che, pur potendosi prestare all&#8217;utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino<br>specifiche caratteristiche per l&#8217;effettivo impiego per uso di caccia o per qualsiasi sport di tiro,<br>abbiano limitato volume di fuoco. Non sono infine considerate armi comuni da sparo quelle<br>denominate \u00abda bersaglio da sala\u00bb, o ad emissione di gas, nonch\u00e9 le armi ad aria compressa o gas<br>compressi, sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, lancia siringhe e lancia sagole.<br>Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite<br>con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto<br>propellenti, n\u00e9 possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate<br>le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia<br>per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore (2). Le disposizioni del testo unico delle<br>leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le<br>successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle<br>armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il<br>loro impiego \u00e8 previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque<br>detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o<br>attivit\u00e0 di protezione civile (3) (4).<\/li>\n\n\n\n<li>Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.<\/li>\n\n\n\n<li>Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.<\/li>\n\n\n\n<li>Con L. 6 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff. 18 marzo 1987, n. 64) sono state approvate norme<br>per l&#8217;accertamento medico dell&#8217;idoneit\u00e0 al porto delle armi e per l&#8217;utilizzazione di mezzi di<br>segnalazione luminosi per il soccorso alpino. Successivamente, con D.M. 15 settembre 1989<br>(Gazz. Uff. 18 ottobre 1989, n. 244) sono state dettate le condizioni e caratteristiche tecniche<br>e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino.<\/li>\n\n\n\n<li>Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.<\/li>\n\n\n\n<li>Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.<\/li>\n\n\n\n<li>Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.<br>Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite<br>con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto<br>propellenti, n\u00e9 possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate<br>le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia.<br>Nello sport del tiro, presso poligoni o luoghi abilitati all\u2019esercizio dello stesso sport, possono<br>essere utilizzate munizioni espansive o a frammentazione con lo scopo di evitarne il rimbalzo.<br>Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6<br>maggio 1940, n. 635, sono soppresse. Gli strumenti lanciarazzi e le relative munizioni possono<br>essere comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per<br>soccorso, salvataggio o attivit\u00e0 di protezione civile.<br>Articolo 10 Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da<br>sparo. A decorrere dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la<br>detenzione o la raccolta diarmi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da<br>guerra.Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell&#8217;art. 28 del T.U.<br>delle leggi di pubblicasicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all&#8217;entrata in vigore della<br>presente legge, possono essere trasferitesoltanto per successione a causa di morte, per versamento ai<br>competenti organi del Ministero della difesa, per cessioneagli enti pubblici di cui al quinto comma<br>ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra otipo guerra o di<br>munizioni da guerra ovvero per cessione, con l&#8217;osservanza delle norme vigenti per l&#8217;esportazione di<br>taliarmi, ad enti o persone residenti all&#8217;estero. L&#8217;erede, il privato o l&#8217;ente pubblico cui pervengano, in<br>tutto o in parte, tali armi\u00e8 tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell&#8217;interno ed a chiedere il<br>rilascio di apposita autorizzazione aconservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni<br>dei precedenti artt. 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all&#8217;articolo 28 del testo unico delle<br>leggi di pubblica sicurezza per cause diverse daquelle indicate nel precedente comma \u00e8 punito con<br>la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire4.000.000. E&#8217; punito con l&#8217;ammenda<br>fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l&#8217;avviso previsto nel<br>secondocomma del presente articolo.Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze<br>armate ed ai Corpi armati dello Stato, \u00e8 consentita ladetenzione e la raccolta delle armi e dei<br>materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell&#8217;ambito delle loro competenze, agli enti<br>pubblici in relazione all&#8217;esercizio di attivit\u00e0 di carattere storico o culturale nonch\u00e9 ai soggetti<br>munitidi autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra<br>per esigenze di studio, diesperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini<br>diversi da quelli previsti dall&#8217;articolo 31 del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, approvato<br>con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, \u00e8 consentita nel numero di tre per le armi comuni dasparo e di sei<br>per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell&#8217;articolo 37, comma 2,<br>dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157 (1). La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore<br>\u00e8 subordinata al rilascio diapposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un<br>esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; illimite di un esemplare per ogni modello non si<br>applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica (2). Restano ferme<br>le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi<br>antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le<br>armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sar\u00e0 disposto un<br>apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l&#8217;interno e il Ministro per i beni<br>culturali entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai<br>fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di<br>coloro che gi\u00e0 detengono armi comuni da sparo in quantit\u00e0 superiori a quelle indicate nel sesto<br>comma entro il termine di centottanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge. Per la<br>raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo \u00e8 esclusa la detenzione del relativo<br>munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.<br>Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma \u00e8 punito con la<br>reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.<br>Articolo 10 Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da<br>sparo. A decorrere dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la<br>detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.<br>Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell&#8217;art. 28 del T.U. delle leggi<br>di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all&#8217;entrata in vigore della presente<br>legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai<br>competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma<br>ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di<br>munizioni da guerra ovvero per cessione, con l&#8217;osservanza delle norme vigenti per l&#8217;esportazione di<br>tali armi, ad enti o persone residenti all&#8217;estero. L&#8217;erede, il privato o l&#8217;ente pubblico cui pervengano,<br>in tutto o in parte, tali armi \u00e8 tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell&#8217;interno ed a chiedere<br>il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni<br>dei precedenti artt. 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all&#8217;articolo 28 del testo unico delle<br>leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma \u00e8 punito con<br>la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000. E&#8217; punito con l&#8217;ammenda<br>fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l&#8217;avviso previsto nel secondo<br>comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate<br>ed ai Corpi armati dello Stato, \u00e8 consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali<br>indicati nel primo comma allo Stato e, nell&#8217;ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in<br>relazione all&#8217;esercizio di attivit\u00e0 di carattere storico o culturale nonch\u00e9 ai soggetti muniti di<br>autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per<br>esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini<br>diversi da quelli previsti dall&#8217;articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato<br>con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, \u00e8 consentita nel numero di nove per le armi comuni da sparo. Per<br>le armi da caccia resta valido il disposto dell&#8217;articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.<br>157 (1). La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore \u00e8 subordinata al rilascio di<br>apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello,<br>salvo non si tratti di arma prodotta in paese diverso o abbia segni distintivi diversi; il limite di<br>un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di<br>armi ad avancarica (2). Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica<br>sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e<br>quelle fabbricate anteriormente al 1890 o di modello anteriore al 1890 ma fabbricate fino al<\/li>\n\n\n\n<li>Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al<br>questore deve essere effettuata da parte di coloro che gi\u00e0 detengono armi comuni da sparo in<br>quantit\u00e0 superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall&#8217;entrata<br>in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo \u00e8 esclusa la<br>detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di<br>commercio e di industria. Per le armi custodite in collezione \u00e8 permesso il trasporto con licenza<br>di porto d&#8217;armi per eseguire prove di tiro presso un poligono o centro abilitato, le relative<br>munizioni possono essere acquistate nelle ore immediatamente antecedenti l&#8217;utilizzo dell&#8217;arma<br>e comunque non oltre le 72 ore. La detenzione delle relative munizione per le sole armi in<br>collezione non \u00e8 permessa in maniera continuativa. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti<br>di cui al sesto, ottavo e nono comma \u00e8 punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa<br>da lire 400.000 a lire 2.000.000.<br>La disciplina delle baionette e delle spade<br>Non sono armi ma solo oggetti atti a offendere le baionette non in dotazione attualmente a<br>eserciti e le spade. Ne \u00e8 vietato il porto per qualsiasi motivo. Il Questore pu\u00f2 dare licenza di<br>porto della spada o della baionetta per ragioni di particolari avvenimenti, quali parate o<br>festeggiamenti.<br>La disciplina dei caricatori:<br>Ad oggi i caricatori non sono parte d&#8217;arma, possono essere acquistati liberamente ma non si<br>possono utilizzare la dove l&#8217;arma non sia prevista per la specifica capacit\u00e0 del caricatore<br>stesso. La norma dovrebbe prevedere la possibilit\u00e0 d&#8217;uso di caricatori maggiorati all&#8217;interno<br>di poligoni di tiro e campi abilitati.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In Italia, per modificare una legge vigente \u00e8 necessario seguire il normale iter legislativo. Questo perch\u00e9, nell&#8217;ordinamento giuridico Italiano, una legge pu\u00f2 essere modificata, integrata o abrogata solo da una legge successiva (o da un atto avente forza di legge, come un Decreto Legislativo o un Decreto Legge). 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