{"id":208,"date":"2026-08-27T09:13:47","date_gmt":"2026-08-27T09:13:47","guid":{"rendered":"https:\/\/lnx.tiropratico.com\/blog\/?p=208"},"modified":"2026-08-27T09:13:47","modified_gmt":"2026-08-27T09:13:47","slug":"la-ricaricaprivata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lnx.tiropratico.com\/blog\/2026\/08\/27\/la-ricaricaprivata\/","title":{"rendered":"LA RICARICAPRIVATA"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;attivit\u00e0 di ricarica molto in voga tra gli sportivi, era motivata dai costi delle munizioni nuove che spesso erano troppo elevati ed essenzialmente dai ridotti costi delle attrezzature e del materiale d&#8217;uso che oggi si pu\u00f2 ordinare direttamente a casa attraverso la rete senza alcuno sforzo. Oggi anche i costi dei prodotti da ricarica si sono innalzati, le polveri specialmente sono schizzate alle stelle e spesso sono introvabili in armeria, si finisce molto spesso per scoprire che le munizioni nuove costano alla pari o meno di quelle ricaricate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Dopo un felice successo negli anni &#8217;80 e 90 del secolo scorso, la ricarica vede un arresto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non ci occuperemo per\u00f2 dell&#8217;aspetto ludico\/finanziario della questione ma quali Leggi regolano questa &#8220;arte&#8221; e come comportarsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Ministero dell&#8217;Interno ha gi\u00e0 espresso la propria posizione in merito con la circolare <a href=\"https:\/\/www.tiropratico.com\/CIRCOLARI\/Circ_1999-3-27_559-C-16105XV_HMass39.pdf\">559\/C.16105.XV.H.Mass(39)<\/a>, molto chiara, che ogni Questura dovrebbe adottare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-1 wp-block-paragraph\">Esaminiamo attentamente quanto il Ministero scrive:<br>&#8220;<strong><em>Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l&#8217;attivit\u00e0 di ricarica di munizioni ad opera di privati, pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi<\/em><\/strong>.&#8221; frase di semplice interpretazione che non da adito a fuorvianti altre interpretazioni da parte di Dirigenti molto solerti nel limitare l&#8217;uso di armi e munizioni. Il caricamento di munizioni da parte di privati non \u00e8 disciplinato da alcuna norma e quindi \u00e8 liberamente consentito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considerato quindi che nessuna norma vieta o limita l&#8217;attivit\u00e0 in oggetto, vediamo a quali norme coinvolgono chi ricarica in casa, e a quali egli deve attenersi per essere assolutamente in regola.<br>&#8220;<em><strong>Essa pertanto non appare illecita, purch\u00e9 sia espletata alle condizioni di legge, con particolare riguardo alla legittimazione all&#8217;acquisto di esplosivo<\/strong><\/em> (art. 55 T.U.L.P.S.)&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 55 TULPS<\/strong> &#8211; ex (Art. 54, T.U. 1926) Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalit\u00e0 delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. \u201cIl registro \u00e8 tenuto in formato elettronico, secondo le modalit\u00e0 definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altres\u00ec comunicare mensilmente all&#8217;ufficio di polizia competente per territorio le generalit\u00e0 delle persone e delle ditte che hanno acquistato <strong>MUNIZIONI<\/strong> ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantit\u00e0 delle MUNIZIONI e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all&#8217;acquisto esibiti dagli interessati . Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 . Alla cessazione dell\u2019attivit\u00e0, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all\u2019Autorit\u00e0 di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curer\u00e0 la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all\u2019articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell\u2019attivit\u00e0. E&#8217; vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I\u00aa, II\u00aa, III\u00aa, IV\u00aa e V\u00aa categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d&#8217;<strong>ARMI<\/strong> ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonch\u00e9 materie esplodenti di V\u00aa categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0. Il nulla osta non pu\u00f2 essere rilasciato a minori: ha la validit\u00e0 di un mese ed \u00e8 esente da ogni tributo. La domanda \u00e8 redatta in carta libera. 6 Il Questore pu\u00f2 subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell&#8217;ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non \u00e8 affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacit\u00e0 di intendere e di volere 7 Il contravventore \u00e8 punito con l&#8217;arresto da nove mesi a tre anni e con l&#8217;ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000) 8 9 . Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all&#8217;ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V\u00aa categoria, gruppo D e gruppo E. 10 L&#8217;acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo \u00e8 punito con l&#8217;arresto sino a diciotto mesi e con l&#8217;ammenda sino a euro 154 (lire 300.000) 8 9 . Il periodo riportato tra parentesi \u00e8 stato aggiunto dall\u2019art. 3, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;art.55 \u00e8 riferito ai fabbricanti di munizioni e poco ha a che vedere con il privato se non per la sola detenzione di materie esplodenti, che nel caso specifico sono limitate alle polveri da sparo non eccedenti i 5 chilogrammi di peso. Queste vanno acquistate solo se in possesso di licenza di acquisto (porto d&#8217;armi o nulla osta) e, secondo le norme in vigore, non possono essere cedute senza una esplicita licenza del Prefetto (Licenza di vendita art.47 TULPS).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;<strong><em>agli obblighi di denuncia (art. 38 T.U.L.P.S.) ai quantitativi di polveri (5 Kg.)<\/em><\/strong>&#8220;, l&#8217;art.38 del TULPS che tutti conosciamo obbliga chiunque detenga armi, munizioni cariche, polveri da sparo a farne relativa denuncia alle autorit\u00e0 di P.S. entro 72 ore dall&#8217;entrata in possesso di queste. Quindi chi ricarica deve denunciare innanzi tutto la quantit\u00e0 di polvere detenuta e la quantit\u00e0 massima di munizioni cariche o ricaricate che deterr\u00e0.<br>Ricordiamo che la circolare <a href=\"http:\/\/www.tiropratico.com\/CIRCOLARI\/Circ_2006-08-07-557-Pas-10611-101711.pdf\">557\/Pas.10611.10171(1)<\/a> sottolinea che la diminuzione del quantitativo di munizioni detenute non deve essere comunicata alle Autorit\u00e0 e a ci\u00f2 va chiaramente detto che nemmeno la diminuzione della quantit\u00e0 di polveri detenuta va&#8217; dichiarata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;<strong><em>bossoli e inneschi (illimitati) e cartucce detenibili senza licenza (art. 97 Reg. T.U.L.P.S. e 38 T.UL.P.S.)<\/em><\/strong>&#8220;, non \u00e8 una novit\u00e0 ma ribadiamola: bossoli vuoti o innescati, inneschi sciolti, proiettili di qualsiasi tipo (*salvo quelli da guerra che sono vietati), presse, Die, dosatori, innescatori, bilancine, fornetti e ogni parte o attrezzatura per la ricarica sono liberamente detenibili e commerciabili.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 47. TULPS<br>(Art. 46 T. U. 1926) Senza licenza del prefetto \u00e8 vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche<br>o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell&#8217;articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. \u00c8 vietato altres\u00ec, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;<strong><em>ed ai maggiori quantitativi detenibili con licenza prefettizia<\/em><\/strong> (art. 50 T.U.L.P.S. &#8211; art. 97\/3\u00b0 Reg. T.U.L.P.S.)&#8221;, facendo riferimento alle licenze che singolarmente ogni detentore pu\u00f2 avere, nel caso di chi fa sport si pu\u00f2 accennare alla licenza da agonista che consente di detenere fino a 1500 cartucce per arma corta oltre le 200 consentite dal titolo del Porto d&#8217;armi: circolare <a href=\"http:\/\/www.tiropratico.com\/CIRCOLARI\/Circ_2006-05-29-557-Pas-6340.101711.pdf\">557\/Pas.6340.10171(1)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 50 &#8211; (art. 49 T.U. 1926) Nel regolamento per l&#8217;esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantit\u00e0 e le qualit\u00e0 delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sar\u00e0 altres\u00ec stabilito per quale quantit\u00e0 dei prodotti e delle materie indicate nell&#8217;art. 46 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.<br>Nel caso del privato cittadino sappiamo che la detenzione \u00e8 limitata a 200 cartucce cariche per arma corta e 1500 per caccia oltre a una quantit\u00e0 di polvere da sparo di 5Kg. calcolando la polvere contenuta nelle munizioni cariche.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 46 &#8211; (art. 45 T.U. 1926) Senza licenza del ministro dell&#8217;interno \u00e8 vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell&#8217;impiego. E&#8217; vietato altres\u00ec, senza licenza del ministro dell&#8217;interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00a0<\/strong>Art.97 \u2013 <a href=\"https:\/\/www.tiropratico.com\/leggi\/635_1940.pdf\">Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.<\/a><br>Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantit\u00e0 non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantit\u00e0 non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l\u2019imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonch\u00e9 duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonch\u00e9 detenuti senza obbligo della denuncia di cui all\u2019articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantit\u00e0 illimitata.<br>L&#8217;<strong>articolo 97 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.<\/strong> (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) fissa i limiti massimi di cartucce e munizioni che un privato cittadino pu\u00f2 detenere in casa o trasportare senza bisogno di una specifica licenza prefettizia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Si osserva infine che le disposizioni di cui alla L. 6.12.1993 n. 509 &#8220;Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile&#8221; riguardano esclusivamente le munizioni destinate al commercio e non gi\u00e0 quelle frutto delle attivit\u00e0 di ricarica privata.&#8221; Ecco il passaggio pi\u00f9 importante, la dichiarazione che ogni altra norma si riferisce esclusivamente a chi fa commercio di munizioni, quindi fabbriche e armerie e non per chi esegue personalmente l&#8217;attivit\u00e0 di caricamento delle munizioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">LEGGE del 6 dicembre 1993 n.509<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qui dobbiamo chiarire un passaggo molto importante: non vi \u00e8 differenza tra la parola usata &#8220;ricaricamento&#8221; e &#8220;caricamento&#8221;; caricare o ricaricare munizioni \u00e8 esattamente lo stesso processo, ci\u00f2 a smentire quanto molte Questure pretendono di adottare senza ottemperare cos\u00ec alla circolare del Ministero, cio\u00e8 imporre a chi ricarica di acquistare prima munizioni originali da cui ricaricare le proprie cartucce. La cosa non ha alcun fondamento dato che si tratta di ri-caricamento sia che si acquistino munizioni nuove da cui recuperare poi i bossoli usati o procurandosi bossoli usati presso un poligono senza acquistare munizioni nuove. Tanto meno lo \u00e8 se si acquistano bossoli nuovi di fabbrica commercializzati proprio per la ri-carica o il caricamento di munizioni. Sarebbe oltremodo folle questo comportamento, il ricaricatore dovrebbe acquistare 200 cartucce per arma corta da cui ricavare i bossoli usati ma poi quando questi saranno inutilizzabili perch\u00e8 troppo vecchi ?? e che dire di quelle munizioni obsolete ormai introvabili ??<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Legge, come afferma il Ministero, non prevede questo comportamento, il caricatore\/ricaricatore pu\u00f2 essere gi\u00e0 in possesso di vecchi bossoli (che non vanno denunciati) e pu\u00f2 chiaramente ri-caricarli provvedendo, come da circolare, secondo l&#8217;art.38 del TULP alla denuncia di detenzione delle relative munizioni cariche; oppure pu\u00f2 acqistare bossoli vuoti da ri-caricare come per esempio i bossoli in cartone cal. 12&#8243; oggi ormai quasi introvabili.<br>Se poi pensiamo a chi vuole far funzionare ancora quella vecchia arma che ha in detenzione e per la quale non si trovano munizioni originali o hanno costi proibitivi &#8230;.. ??<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Spesso alcuni uffici ritengono che caricare da bossoli nuovi sia come fabbricare munizioni e questo debba essere vietato ai privati ma di ci\u00f2 la Legge non ne parla e non vieta alcunch\u00e8, se mai la normativa vieta di commerciare munizioni nuove o ri-caricate senza licenza del Prefetto: quindi \u00e8 lecito caricare e ricaricare munizioni utilizzando anche materiale nuovo e mai sparato purch\u00e8 non se ne faccia commercio (senza licenza).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come comportarsi con l&#8217;acquisto o il caricamento di munizioni:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>MUNIZIONI PER ARMA CORTA <strong>DICHIARATE IN DENUNCIA<\/strong><\/td><td>MUNIZIONI PER ARMA CORTA <strong>POSSEDUTE REALMENTE IN CASA<\/strong><\/td><td>MUNIZIONI PER ARMA CORTA <strong>ACQUISTATE O RICARICATE <\/strong>SUCCESSIVAMENTE A QUELLE GIA&#8217; POSSEDUTE<\/td><td><strong>NOTE<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>100<\/strong><\/td><td><strong>100<\/strong><\/td><td><strong>100<\/strong><\/td><td>In questo caso si deve provvedere a integrare la denuncia a 200 cartucce entro 72 ore, salvo che le 100 cartucce non vengano sparate prima.<\/td><\/tr><tr><td><strong>100<\/strong><\/td><td><strong>100<\/strong><\/td><td><strong>200<\/strong><\/td><td>Atto errato in quanto si possiedono pi\u00f9 cartucce di quanto \u00e8 permesso (100 + 200 = 300 cartucce ben 100 in pi\u00f9 delle 200 permesse) e nessuna denuncia anche nelle 72 ore pu\u00f2 essere validata.<br>L&#8217;atto di acquisto prevede una successiva detenzione nel momento in cui si esce dall&#8217;armeria o quando si ricarica superando i limiti.<\/td><\/tr><tr><td><strong>100<\/strong><\/td><td><strong>50<\/strong><\/td><td><strong>100<\/strong><\/td><td>Come nel primo caso si supera quanto dichiarato di possedere; 50 cartucce ma non i limiti di legge, quindi si deve provvedere a integrare la denuncia entro 72 ore, salvo che le 50 cartucce non vengano sparate prima della scadenza delle 72 ore.<\/td><\/tr><tr><td><strong>100<\/strong><\/td><td><strong>0<\/strong><\/td><td><strong>100<\/strong><\/td><td>Nulla si deve fare: la detenzione \u00e8 giusta<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ricarica di <strong><u>munizioni<\/u><\/strong> che non fanno parte della dotazione delle armi in possesso, legalmente detenute, potrebbe indurre a pensare ad un&#8217;eventuale commercio di materiale ricaricato, cosa vietata dalla legge ai privati sprovvisti di licenza di vendita al pubblico, ma le norme non vietano ricaricare munizioni che poi si useranno in un arma presa in prestito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nostro Paese ha una complessit\u00e0 dovuta alla interpretazione libera che ogni Dirigente di ogni Questura da alle norme scritte. Sfortunatamente il Ministero non ha mai provveduto a unificarne il pensiero ma lascia piena libert\u00e0 a questi Dirigenti di gestire la sicurezza pubblica del loro territorio come meglio credono. Prima di avventurarsi nel mondo delle armi, verificate sempre quali siano le richieste e il pensiero della Questura pi\u00f9 vicina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;attivit\u00e0 di ricarica molto in voga tra gli sportivi, era motivata dai costi delle munizioni nuove che spesso erano troppo elevati ed essenzialmente dai ridotti costi delle attrezzature e del materiale d&#8217;uso che oggi si pu\u00f2 ordinare direttamente a casa attraverso la rete senza alcuno sforzo. 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